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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 29075/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE di APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; ricorso trattato con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari con sentenza del 19/5/2022, riformava la sentenza del Tribunale di Bari del 23/5/2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di riciclaggio ed altro, riducendo la pena.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati personalmente. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto avanzati dagli imputati personalmente in violazione della inderogabile disciplina dettata in relazione all'obbligo di proposizione dell'impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitati, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017.

Il procedimento deve pertanto essere definito nelle forme de plano. 1.1 In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila ciascuno.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 7 giugno 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE di APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; ricorso trattato con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari con sentenza del 19/5/2022, riformava la sentenza del Tribunale di Bari del 23/5/2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di riciclaggio ed altro, riducendo la pena. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati personalmente. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto avanzati dagli imputati personalmente in violazione della inderogabile disciplina dettata in relazione all'obbligo di proposizione dell'impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitati, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Il procedimento deve pertanto essere definito nelle forme de plano. 1.1 In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila ciascuno. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 7 giugno 2023.
Sentenza Cassazione n. 29075/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris