CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20826/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] irnpugna la sentenza in epigrafe indicata, nella parte in cui ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen.. Egli deduce violazione di legge e vizi di motivazione in punto di configurabilità del reato. 2. Il ricorso è inammissibile, trattandosi di doglianze del tutto generiche, poiché semplicemente reiterative dei motivi d'appello, senza alcun confronto con le puntuali motivazioni della stessa (pagg. 6 s.). 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara in P.Q.M