CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 20069/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Onwo. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 5 aprile 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Torino decideva come segue circa l'istanza avanzata da SETTECASE Cosimo: respingeva la domanda tesa ad ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord.pen.; accoglieva la domanda tesa ad ottenere il beneficio della detenzione domiciliare ex art. 47 ter ord.pen. . 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione nelle forme di legge - SETTECASE Cosimo chiedendo il riesame dell'ordinanza anzi indicata, nonché la sua sospensione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi in fatto, non consentiti in sede di legittimità. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 6 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente