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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 38881/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez.

U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore 9 [OSCURATO:PERSONA] ina [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore 9 [OSCURATO:PERSONA] ina [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38881/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris