CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02035/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1956/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 441- A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 2122/2022 depositata il 15/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1.- [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto una fattura per il pagamento del servizio idrico, da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. La fattura n. 5659 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata emessa per un importo di 241 euro, relativamente ai consumi di acqua per il periodo 31.12.2005-24.11.2016. [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Giudice di Pace di Caserta eccependo l’intervenuta prescrizione del credito al corrispettivo. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si è costituito per chiedere il rigetto della domanda. 2.- [OSCURATO:PERSONA] di pace l’ha invece accolta, applicando l’articolo 10 della legge n. 205 del 2017, il quale ha ridotto il termine di prescrizione per i crediti da consumo idrico da cinque a due anni, per le fatture successive all’entrata in vigore della legge, cioè al 1 gennaio 2020. 3.- Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso tale sentenza con un motivo di censura. Non si è costituita l’intimata. Ragioni della decisione 1.- Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] prospetta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 della l. n. 205/2017, per avere il giudice a quofatto applicazione del termine di prescrizione biennale ivi introdotto relativamente ad una fattura riguardante consumi idrici il corrispettivo dei quali era divenuto esigibile prima del 1° gennaio 2020. Il ricorso è inammissibile. L’unico rimedio ammesso avverso la predetta pronuncia è l’appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, 3° comma, cod. proc. civ. (se si esclude la revocazione per motivi ordinari), avendo il giudice a quo deciso una causa di valore inferiore ai 1.100,00 euro relativamente ad un contratto di cui non risulta che è stato concluso mediante moduli o formulari, e dunque ha deciso con un giudizio di equità necessaria ai sensi dell’art. 113, 2° comma, cod. proc. civ. (v. Cass. 11/06/2012, n. 9432; Cass. 12/02/2018, n. 3290; Cass. 19/01/2021, n. 769). Più volte questa Corte ha avuto occasione di precisare che la natura equitativa della decisione, potrebbe anche non essere desumibile esplicitamente dall’art. 339, 3° comma, cod.proc.civ., posto che l'avverbio "esclusivamente" ivi utilizzato potrebbe apparire riferibile non al mezzo esperibile, bensì ai motivi deducibili con il mezzo stesso, onde l'interprete potrebbe avere il dubbio (peraltro per il solo vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ.) che contro la sentenza sia esperibile, prevedendolo altra norma, altra impugnazione ordinaria per i motivi esclusi e segnatamente il ricorso per cassazione ; ciò nonostante, pur se non desumibile chiaramente da quella espressione, la natura equitativa tuttavia si ricava oltre che per un'elementare ragione di coerenza, che esclude un concorso di mezzi di impugnazione non solo per gli stessi motivi, ma anche per motivi che, rispetto a quelli ammessi in riferimento ad un mezzo, rappresenterebbero un loro allargamento , altresì in forza dell’art. 360, 1° comma, cod.proc.civ. che prevede l'esperibilità del ricorso per cassazione soltanto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado. Si ritiene infatti che Poiché la sentenza equitativa del giudice di pace non è né una sentenza pronunciata in grado di appello né una sentenza pronunciata in unico grado (atteso che è, sia pure per motivi limitati, appellabile e, dunque, è sentenza di primo grado), appare evidente che essa non è sottoponibile a ricorso per cassazione per i vizi diversi da quelli indicati dal terzo comma dell'art. 339 c.p.c. (v. anche in riferimento a vicende che hanno coinvolto l’odierno ricorrente, senza pretesa di completezza: Cass.20/11/2024, n. 29840; Cass. 11/11/2024, n. 29080; Cass.7/11/2024, n. 28752, n. 28751, n. 28748; Cass. 30/10/2024, n. 28068; Cass. 11/10/2024, n. 26515, n. 26474, n. 26469). Va d’altro canto osservato che là dove si trattasse di contratto concluso mediante moduli o formulari (il che non risulta dedotto dall’odierno ricorrente, né è deducibile dai fatti di causa), il ricorso sarebbe comunque inammissibile, trattandosi in tale ipotesi di decisione secondo diritto , ex art. 113, 2° comma, cod.proc.civ., appellabile e non già impugnabile con ricorso per cassazione (v. Cass. 7/07/2017, n. 18658). Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese, attesa la mancata costituzione della intimata. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del comune ricorrente, a favore dell’ufficio del merito competente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rico