CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 febbraio 2024
Cassazione n. 06813/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27723/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio in [OSCURATO:PERSONA] G. G. BELLI 39 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) presso il cui studio in [OSCURATO:PERSONA] 133 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti; –controricorrente – avverso la sentenza n. 1294/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] causa verte sulla pretesa di rimborso da parte dell’odierna ricorrente, che perciò aveva chiamato in giudizio l’odierna controricorrente, della somma di denaro pretesa dalla convenuta per spostare taluni cavi che erano di ostacolo alla costruzione di un parcheggio multipiano, da parte dell’attrice, concessionaria di [OSCURATO:PERSONA]. Dopo accoglimento della domanda in primo grado, la Corte d’appello di Roma, investita dall’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA], rigettò la pretesa. Il terzo motivo, con il quale viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 del d. lgs. n. 259/2003, nonché dell’art. 122 del r.d. n. 1775/1933, impone approfondimento, avente natura nomofilattica, peraltro in assenza di rinvenibili precedenti e in presenza di uno scarno apparato motivazionale della sentenza di merita impugnata, che consiglia la rimessione alla pubblica udienza. P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza. Così deciso nella camera di cons