CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34732/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza senza rinvio agli effetti penali perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione; l'annullamento con rinvio della sentenza agli effetti civili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 aprile 2021 il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, ha riformato la pronuncia del 23 dicembre 2020 del Giudice di Pace di Cariati nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], condannandolo per il reato di diffamazione, alla pena di 500,00 euro di multa, benefici di legge e statuizioni in favore della costituita parte civile, confermando nel resto, a seguito di appello proposto ai soli fini civili dalla persona offesa, nonché a seguito di appello proposto dal PM. La sentenza di primo grado aveva assolto l'imputato dal reato di cui all'art.612 cod. pen. per avere minacciato [OSCURATO:PERSONA] utilizzando le seguenti espressioni " Appena termini i lavori, ti buttiamo giù tutto e ti facciamo fare una bella fine" e per il reato di cui all'art.595 cod. pen., ai sensi dell'art.599 cod. pen. per avere, in assenza della persona offesa ed in presenza di altre persone, offeso la di lei reputazione affermando che ella aveva falsificato firme e documenti necessari per ristrutturare la propria abitazione alla via Nazionale. 2. Avverso la decisione del Tribunale quale giudice di appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione dell'art.606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. per inosservanza della norma processuale di cui all'art.603 comma 3bis cod. proc. pen. In particolare, secondo il ricorrente, il giudice di appello sarebbe pervenuto alla riforma della sentenza di primo grado sulla base di una diversa valutazione delle prove dichiarative ed in particolare della persona offesa senza tuttavia procedere alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, richiamando un orientamento giurisprudenziale che richiede la rinnovazione istruttoria unicamente nel caso in cui venga messa in dubbio la credibilità del dichiarante, ma non nel caso in cui si valuti diversamente la sua narrazione. Osserva il ricorrente che proprio in questo caso la rinnovazione istruttoria si presentava decisiva per valutare la credibilità della persona offesa che nutriva evidente astio nei confronti del ricorrente. Inoltre la sentenza impugnata ha confermato la sentenza di assoluzione in relazione al capo A) ritenendo che la doverosa rinnovazione istruttoria fosse del tutto inutile in considerazione dei prossimi termini di prescrizione. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la inutilizzabilità delle prove consistite nelle sommarie informazioni testimoniali del teste Tornicello e della escussione della persona offesa nel corso del processo di primo grado nel diverso procedimento n.38/14 dal momento che siffatte prove erano contenute in un originario diverso fascicolo a carico del ricorrente per il quale era stato disposto il decreto di citazione a giudizio unicamente per il reato di cui all'art.612 cod. pen. Più specificamente, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, essendo emersa a carico del ricorrente anche la condotta di diffamazione per la cui contestazione il PM avrebbe potuto procedere in udienza ai sensi dell'art.517 cod. proc. pen ., il Giudice di Pace aveva invece restituito gli atti al PM .[OSCURATO:PERSONA] aveva dunque emesso un nuovo decreto di citazione con il quale contestava i due nuovi reati ed aveva altresì impugnato il provvedimento del Giudice di pace con il quale aveva restituito gli atti. Nel corso del nuovo procedimento instauratosi il Pm chiedeva l'acquisizione della precedente istruttoria svoltasi nell'originario procedimento, il cui fascicolo frattanto era stato nuovamente rinviato da questa Corte al Giudice di Pace con pronunzia di inammissibilità, e il giudice di Pace aveva escluso la utilizzabilità degli atti istruttori già svolti ritenendo che si trattasse di un diverso procedimento. Diversamente il Tribunale in composizione monocratica ha ritenuto utilizzabili siffatte prove considerandole come formatesi in un unico procedimento. 3. In data 30.5.2020 è stata depositata una memoria ex art. 90 cod. proc. pen. della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono. 1. Deve in primo luogo rilevarsi come il reato ascritto all'imputato sia estinto per intervenuta prescrizione. Il termine massimo di prescrizione relativo alla fattispecie in contestazione è pari ad anni sette e mesi sei, da farsi decorrere dal tempus commissi delicti coincidente con la data del 14/12/2013, come risulta dal capo di imputazione. Calcolando detto termine dalla data suddetta, il reato risulta estinto in data 14 giugno 2021. A siffatto termine prescrizionale vanno, tuttavia, aggiunti 124 giorni di sospensione, come rilevato dagli atti processuali ed in particolare: giorni 60 a seguito di accoglimento della richiesta di rinvio per impedimento del difensore all'udienza del 7 luglio 2015; giorni 64 a seguito della sospensione dei termini di prescrizione dal 6 marzo all'il maggio 2020 in ragione della disciplina emergenziale ex art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18. con la conseguenza che il reato risulta estinto per intervenuta prescrizione alla data del 16 ottobre 2021. 1.1. In assenza di elementi che rendano evidenti i presupposti per un proscioglimento più favorevole ai sensi dell'art. 129 comma 2 cod. proc. pen. (secondo quanto è evincibile dalla motivazione e per quel che si dirà di seguito, dovendosi procedere ad esaminare il ricorso agli effetti civili), deve accedersi ad una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione.La causa estintiva del reato può essere altresì rilevata in questa sede non presentando il ricorso profili di inammissibilità suscettibili d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione, essendo esso fondato per come si dirà in prosieguo. Al riguardo da lungo tempo la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio in base al quale la inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi, incidendo sulla regolare formazione del rapporto processuale, precluda la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione sopraggiunto nelle more del procedimento dì legittimità (cfr. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 - 01). Ove al contrario, come nel presente caso, non ricorrano le condizioni per ritenere che il ricorso sia inammissibile, non risultando manifestamente infondati i motivi di ricorso, il Giudice di legittimità sarà tenuto a pronunciare sentenza di estinzione del reato per prescrizione, ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non potendosi far luogo all'annullamento con rinvio davanti al giudice penale per i rilevati vizi di motivazione della sentenza, dal momento che tale rinvio, da un lato, determinerebbe la necessità, per il predetto giudice, di dichiarare comunque la prescrizione e, dall'altro, sarebbe incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dal richiamato art. 129 cod. proc. pen. (sul punto Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 - 01). Occorre anche rammentare come, nel giudizio di impugnazione, in presenza di una condanna al risarcimento dei danni o alle restituzioni pronunciata dal primo giudice o dalla Corte d'appello, in seguito a costituzione di parte civile nel processo, è preciso obbligo del giudice, anche di legittimità, secondo il disposto dell'art. 578 cod. proc. pen., esaminare il fondamento dell'azione civile e verificare, senza alcun limite, l'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale al fine di confermare o meno la condanna alle restituzioni ed al risarcimento pronunciate nei precedenti gradi (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 10952 del 09/11/2012, dep. 08/03/2013, Rv. 255331) 1.2. Giova evidenziare che, strettamente connessa al tema in esame, è la questione relativa alla individuazione del giudice di rinvio in caso di annullamento agli effetti civili della sentenza impugnata. A questo proposito si era registrata in passato una oscillazione tra opposti orientamenti che la sentenza a Sezioni Unite "Sciortino" è intervenuta a comporre, accordando preferenza alla tesi che sostiene, in applicazione del disposto dì cui all'art. 622 cod. proc. pen., la "piena operatività del principio di economia, che vieta il permanere del giudizio in sede penale in mancanza di un interesse penalistico della vicenda", con conseguente rinvio della sentenza al giudice civile competente per valore in grado di appello (Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Rv. 256087) . Il principio, applicato nella sentenza "Sciortino" in relazione al caso di una pronuncia del Giudice di appello che aveva dichiarato la estinzione del reato per prescrizione senza motivare in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili, è estensibile al caso della prescrizione dichiarata in sede di legittimità ove siano rilevabili nella sentenza di appello vizi di motivazione (cfr. ex nnultis, Sez.4, n.13869 del 05/03/2020, Sassi, Rv.278761; Sez. 4, n. 29627 del 21/04/2016, Rv. 267844). 2.Venendo al caso in esame, nonostante la intervenuta estinzione del reato per prescrizione, essendo stata pronunciata condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile costituite, deve essere ripercorso il ragionamento della Corte d'appello alla luce delle doglianze difensive meritevoli di apprezzamento in questa sede. 2.1. Fondato è il primo motivo di ricorso. Al riguardo occorre osservare che secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte "ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per "motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa" devono intendersi non solo quelli concernenti la questione dell'attendibilità dei dichiaranti, ma tutti quelli che implicano una "diversa interpretazione" delle risultanze delle prove dichiarative, posto che un "fatto" non sempre presenta una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma è talvolta mediato attraverso l'interpretazione che ne dà il dichiarante, con la conseguenza che la risultanza probatoria risente di tale mediazione che incide sull'approccio valutativo del giudice, anch'esso pertanto mediato ( Sez 5, n.27751 del 24/05/2019, Rv. 276987). La sentenza impugnata non ha correttamente applicato i principi suindicati; pur richiamando la giurisprudenza di questa Corte che, in applicazione dell'art. 603 comma 3 bis cod. proc. pen., prevede la rinnovazione della istruttoria da parte del giudice di appello qualora intenda riformare in peius una sentenza di assoluzione, tuttavia ritiene di poter pervenire ad una sentenza di condanna senza procedere alla rinnovazione istruttoria richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali non solo risalenti e superati dalla giurisprudenza successiva di questa Corte, ma che inoltre non si riferiscono alla ipotesi di specie quanto a quella in cui il giudizio di primo grado si sia svolto nelle forme del giudizio abbreviato. Appare chiaro dunque che il giudice di appello doveva procedere alla rinnovazione dell'esame dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], non solo per i motivi attinenti alla specifica valutazione che era stata operata in primo grado in relazione all'attendibilità dei testi, ma per tutti quei motivi che implicano una "diversa interpretazione" delle risultanze delle prove dichiarative, sul presupposto della loro decisività. 2.2. Il secondo motivo di ricorso risulta privo di rilevanza a seguito dell'accoglimento del primo, in quanto anche esso incentrato sulla utilizzabilità ai fini del decidere di prove che avrebbero dovuto essere rinnovate dal giudice di appello. 3.Alla risoluzione della questione consegue l'ulteriore profilo d'indagine, relativo alle forme di deduzione della relativa violazione nei casi - quale quello in esame - in cui il ricorso per cassazione sia consentito solo per violazione di legge ex art. 606 comma 2-bis cod. proc. pen.. Alla base di ogni considerazione in tema di progressione processuale sfavorevole, si pone il dato della «ontologica contraddittorietà della decisione sulla colpevolezza dell'imputato, derivante da due sentenze dal contenuto antitetico, pur essendo entrambe fondate sulle medesime prove in correlazione con il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio"». Entro siffatti parametri si è articolato l'intenso dibattito giurisprudenziale, orientato dai principi convenzionali e costituzionali di riferimento, sfociato in diverse pronunce di questa Corte a Sezioni unite. 3.1. Già nel 2005 le Sezioni Unite sono giunte ad affermare che la sentenza che riformi totalmente, in senso assolutorio o di condanna, la decisione di primo grado deve delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato e, in caso di omissione, l'imputato può dedurre con ricorso per cassazione la relativa mancanza di motivazione (Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231674, che, sul punto, ha ribadito quanto già statuito da Sez. U., n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226093; V. Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638). Si correla a tale principio quello della c.d. motivazione rafforzata, secondo il quale «il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato» (Sez. U., Mannino, Rv. 231679). 3.1.1.La combinazione degli enunciati principi ha consentito alla giurisprudenza di questa Corte di ritenere «che le fondamentali garanzie di cui agli artt. 24, comma secondo, e 111 Cost. attinenti al pieno esercizio delle facoltà difensive, anche per i profili della formazione della prova nel contraddittorio fra le parti e dell'obbligo di valutazione della stessa nel rispetto dei canoni di legalità e razionalità, siano riconosciute ed assicurate nel giudizio di appello instaurato a seguito dell'impugnazione del pubblico ministero contro la sentenza assolutoria di primo grado» (Sez. U, Mannino, ibidem). 3.1.2. Il riconoscimento del "rango sub-costituzionale" delle norme della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e della portata ermeneutica del "diritto consolidato" convenzionale (Corte cost. nn. 348-349 del 22/10/2007 e n. 49 del 14/01/2015) ha impresso un ulteriore e decisivo passo nella definizione dei canoni a cui deve ispirarsi la progressione processuale sfavorevole in seguito alla sentenza Dan c. Moldavia del 5 luglio 2011, con la quale la Corte EDU ha ribadito il seguente consolidato principio: «Se una Corte d'Appello è chiamata ad esaminare un caso in fatto e in diritto e a compiere una valutazione completa della questione della colpevolezza o dell'innocenza del ricorrente, essa non può, per una questione di equo processo, determinare correttamente tali questioni senza una valutazione diretta delle prove [...l La Corte ritiene che coloro che hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza di un imputato dovrebbero, in linea di massima, poter udire i testimoni personalmente e valutare la loro attendibilità. La valutazione dell'attendibilità di un testimone è un compito complesso che generalmente non può essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate 3.1.4. In linea con il suddetto principio di diritto, si è posta la sentenza delle Sezioni Unite n.27620 del 28/04/2016, Dasgupta, che, dopo avere fatto propria la motivazione della Corte EDU in merito ai principi di "contraddittorio", "oralità" ed "immediatezza" e valorizzato, altresì, da una parte, il principio della motivazione rafforzata e, dall'altra, quello dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", ha concluso affermando che «il giudice di appello, investito dalla impugnazione del pubblico ministero che si dolga dell'esito assolutorio di primo grado adducendo una erronea valutazione sulla concludenza delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata nel senso dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato senza avere proceduto, anche d'ufficio, a norma dell'art. 603 cod. proc. pen., comma 3, a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado», dandosi altrimenti luogo ad un vizio di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; regula iuris ritenuta dalle Sezioni Unite necessitata anche dal canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", codificato dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., e dai principi del "contraddittorio", "oralità", "immediatezza" nella formazione della prova e "motivazione" del giudice di merito che regolano il processo (ibidem, Rv. 267492). 3.1.4 L'elaborazione giurisprudenziale accennata ha costituito la traccia dell'intervento riformatore introdotto con la legge n. 103 del 2017 che, con l'art. 1 comma 58, ha, con decorrenza dal 3 agosto 2017, introdotto all'art. 603 cod. proc. pen. il comma 3 -bis, a norma del quale «Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale». Dalla lettura dei lavori parlamentari e della Relazione governativa, si desume come il legislatore abbia inteso recepire, normandolo, il consolidato principio di diritto enunciato dalla Corte EDU con la sentenza Dan c. Moldavia, alla quale hanno fatto seguito le citate Sezioni Unite "Dasgupta" e "Patalano". Si è, quindi, data soluzione, a livello legislativo, al tema relativo alla modalità con la quale si deve tutelare il contraddittorio nell'ipotesi in cui sia appellata una sentenza di assoluzione, essendosi stabilito che, relativamente a questa ristretta ipotesi, il contraddittorio dev'essere implementato con il principio dell'oralità anche in appello, perché è questo il metodo epistemologico più corretto ed idoneo a superare l'intrinseca contraddittorietà fra due sentenze che, pur sulla base dello stesso materiale probatorio, giungano ad opposte conclusioni. La ratio legis, va rinvenuta, pertanto, nella tutela del contraddittorio posto che «dal lato dell'imputato assolto in primo grado, la mancata rinnovazione della prova dichiarativa precedentemente assunta sacrifica un'efficace confutazione delle argomentazioni svolte nell'appello del pubblico ministero che possa trarre argomenti dall'interlocuzione diretta con la fonte le cui affermazioni siano poste a sostegno della tesi di accusa» (Sez. U. Dasgupta). 3.1.g. La formulazione del comma 3 -bis dell'art. 603 cod. proc. pen. declina, tuttavia, la regula iuris enunciata limitatamente all'impugnazione del pubblico ministero. Si è osservato, in tal senso, che il Legislatore ha operato una chiara scelta di fondo, circoscrivendo l'obbligo di rinnovazione - sanzionato a pena di nullità - alla sola riforma della sentenza assolutoria agli effetti penali. Opzione, peraltro, non in contrasto con la giurisprudenza convenzionale, che non annovera "orientamenti consolidati" in riferimento alla riforma della condanna agli effetti civili, né con il sistema processuale civile, che non impone al giudice d'appello la rinnovazione della prova dichiarativa nella prospettiva della riforma della sentenza di primo grado. 3.14Al riguardo, anche le Sezioni Unite Pavan (n.14426 del 28/01/2019, in motivazione) hanno, incidentalmente, precisato come la norma - di stretta interpretazione - abbia «sì introdotto una nuova ipotesi di ammissione d'ufficio delle prove (art. 190, comma 2, cod. proc. pen.), ma l'ha disciplinata limitando l'obbligo ("dispone") di rinnovazione dell'istruttoria alle seguenti condizioni: a) che il soggetto impugnante sia il pubblico ministero (non, quindi, la parte civile); b) che oggetto dell'impugnazione sia una sentenza di condanna che il giudice di appello riformi in pejus (e non viceversa): in terminis, Sez. U. Troise; c) che i motivi di appello siano "attinenti alla valutazione della prova dichiarativa"», desumendo da siffatte condizioni la regola implicita secondo la quale il giudice di appello ha l'obbligo di rinnovare l'istruttoria solo nel caso in cui sciolga l'alternativa decisoria in senso sfavorevole all'imputato basandosi esclusivamente su una diversa valutazione - rispetto a quella effettuata dal primo giudice - della prova dichiarativa che abbia carattere di decisività. Nella delineata prospettiva, può dunque affermarsi come - fermo il principio della motivazione rafforzata - si sia gradualmente passati dalla soluzione prospettata dalle Sez. U. Andreotti e Mannino, fondata sull'interpretazione evolutiva del diritto interno, a quella delle Sez. U. Dasgupta, basata sul diritto convenzionale, a quella, infine, sancita da una espressa norma di legge, che ha recepito il consolidato principio di diritto enunciato dalla Corte EDU nella sentenza Dan c. Moldavia. 3.1.-qr. Quanto alle modalità di deduzione del relativo vizio, nel caso in cui la decisione impugnata sia stata emessa successivamente all'entrata in vigore del novellato art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in violazione dell'obbligo, per il giudice di appello, di rinnovare l'istruttoria dibattimentale, si è sottolineato come la relativa violazione determini una lesione sostanziale del diritto al contraddittorio e, quindi, del diritto di difesa, sanzionata dalla nullità di ordine generale non assoluta, prevista dal combinato disposto degli artt. 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen.. Di conseguenza, il ricorrente deve impugnare la sentenza ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. per inosservanza di una norma processuale stabilita a pena di nullità (Sez. U. n.14426 del 2019, ibidem). 3.14 Nel quadro così delineato, si pone la definizione dell'ambito di tutela dell'imputato nel caso in cui l'alternativa decisoria sia stata risolta in senso sfavorevole, agli effetti civili, alla stregua della rivalutazione cartolare della prova dichiarativa decisiva. 3.1.4 Sul punto, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la questione di nullità può essere proposta dall'imputato solo in caso di ribaltamento agli effetti penali, dovendosi escludere l'obbligo di rinnovazione delle prove dichiarative in caso di conferma della sentenza assolutoria di primo grado, appellata dalla parte civile (Sez. 5, n.19730 del 16/04/2019, P., Rv. 275997, in motivazione). Siffatta conclusione è stata tratta dalla sentenza Troise, richiamando sempre il fondamento ideologico dell'obbligo di rinnovazione istruttoria, in ipotesi di reformatio in peius, ravvisato nella necessità di evitare «il rischio di una condanna ingiusta nel giudizio di appello, sotto il profilo della violazione dei canoni epistemologici di accertamento della verità a seguito di una sentenza di assoluzione che ha reso concreta, e per certi versi stabilizzato, la presunzione di innocenza dell'imputato (art. 27, comma 2, Cost.) ». 4. Ritiene il Collegio che siffatta opzione interpretativa debba essere condivisa, con conseguente deducibilità della questione sub specie di violazione di legge. 4.1. Va, ulteriormente, rilevato come la rinnovazione cartolare della prova orale decisiva, in ipotesi di progressione sfavorevole agli effetti civili, possa refluire nel vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 125 cod. proc. pen., ove la motivazione sia mancante o apparente rispetto alla necessaria riconsiderazione degli elementi dimostrativi fondanti la responsabilità. 4.1.1. Ai due profili evidenziati, inerenti tanto la generalizzata portata dell'obbligo di rinnovazione della prova che la necessaria motivazione su ogni punto involgente l'affermazione di responsabilità, consegue che la riforma sfavorevole della pronuncia liberatoria, agli effetti civili, possa essere sindacata, in sede di legittimità, nei procedimenti per reati di competenza del Giudice di pace entro i limiti declinati dall'art. 606, co. 2-bis cod. proc. pen.. 4.1.2. Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 606 e dell'art. 39-bis del d. Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d. igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art. 606 cod. proc. pen., rimanendo dunque inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione (Sez. 5, n.22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557). Ed invero, qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, mentre va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità, è possibile denunciare il vizio della motivazione mancante o apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. Dunque la sentenza deve essere annullata agli effetti civili dandosi luogo con rinvio al giudice civile competente in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 25608701 e SU n. 22065 dei 28.01.2021, Cremonini). PQM An