CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025
Cassazione n. 38376/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per evasione); esaminati i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce: 1) mancata assoluzione, essendo la prova desunta dalla mera informativa di reato, il ricorrente non versando in dolo ed essendo stato trovato nell'atrio della propria abitazione, peraltro dotata di recinzione; 2) mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., per la scarsa intensità del dolo, l'assenza di precedenti specifici, la natura episodica ed occasionale della violazione, le circostanze fattuali (l'imputato, ritrovato nell'atrio dell'abitazione, indossava vestiti da casa); 3) trattamento sanzionatorio eccessivo; 4) mancata concessione della sospensione condizionale della pena; rilevato che i motivi riproducono testualmente deduzioni cui la Corte d'appello aveva replicato - con motivazione puntuale e non illogica - che: l'imputato, notato nell'atto di conversare con altra persona fuori dall'abitazione, vi rientrava precipitosamente per poi allontanarsene attraverso una finestra, sicché anche in tale seconda condotta era ravvisabile il reato; il fatto non era particolarmente tenue, posto che all'uscita dall'abitazione era seguita la fuga e l'allontanamento per un lasso di tempo apprezzabile, ed essendo l'imputato gravato da due precedenti specifici (con possibili riflessi sul requisito della non abitualità); alle circostanze attenuanti generiche ostavano i precedenti dell'imputato e l'intrinseca gravità delle condotte, in mancanza di elementi positivamente apprezzabili; l'aumento della pena di sei mesi rispetto al minimo edittale era giustificato dalle modalità del fatto e dai precedenti dell'imputato; la sospensione condizionale della pena era preclusa dalle condanne precedenti a pena complessiva ben superiore a due anni; ritenuto, quindi, il ricorso generico e pertanto inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il