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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 marzo 2026

Cassazione n. 04605/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] E DIVERSI_RISCOSSION Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8825/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LOMBARDIA n. 441/2025 depositata il 11/02/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 8825/2025 Numero sezionale 188/2026 Numero di raccolta generale 4605/2026 Data pubblicazione 02/03/2026 Il Comune di Carugate notificò alla ricorrente e alle sue sorelle Carola e Francesca, nella loro qualità di comproprietarie di un’area ubicata in quel Comune, avvisi d’accertamento IMU per l’anno 2018 sulla base di una valutazione che teneva conto dell’intervenuta modifica della destinazione urbanistica dell’area da agricola a edificabile, avvenuta sin dal 2009.

L’odierna ricorrente impugnò l’avviso avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano sostenendo che, poiché il terreno era condotto in comodato dalla comproprietaria e sorella Carola che ivi svolgeva attività agricola professionale (c.d.

IAP), si ricadeva nella fattispecie d’esenzione prevista dall’art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs 504/92.

Lamentò inoltre come non fosse stato tenuto conto di vincoli di inedificabilità secondo il piano urbanistico.

Il giudice di primo grado, con sentenza n. 1254/24, respinse il ricorso.

Su appello della contribuente e con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Milano respinse il gravame ritenendo che, come valutato in numerose altre pronunce riguardanti i medesimi beni e le medesime contribuenti in relazione a diversi anni d’imposta: - l’esenzione non fosse invocabile atteso che l’inizio dell’attività agricola da parte della sorella dell’appellante, peraltro non provata documentalmente per le ragioni ivi indicate, era avvenuto anni dopo la modifica della destinazione urbanistica dell’area; - il valore dei beni era fissato con atto deliberativo del Comune sin dal 2005 e allo stesso le sorelle avevano aderito, con riferimento a quanto dovuto a titolo di ICI/IMU per gli anni 2009-2011; - non vi era alcun obbligo per il Comune di comunicare il nuovo valore dell’area; - non sussistevano i vantati vincoli d’inedificabilità; Numero registro generale 8825/2025 Numero sezionale 188/2026 Numero di raccolta generale 4605/2026 Data pubblicazione 02/03/2026 - dovevano condividersi le osservazioni del primo giudice sulla correttezza del metodo di calcolo e sull’assenza d’un obbligo, in capo al Comune, di aggiornare annualmente i valori; - la motivazione dell’avviso doveva ritenersi più che sufficiente.

Ricorre per cassazione la contribuente sulla base di tre motivi, integrati da successiva memoria.

Resiste il Comune con controricorso, anch’esso integrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2, co. 1 lett. b) d. lgs. 504/92 e art. 1, co. 13, legge 208/2015 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

Sostiene che, ai sensi delle richiamate disposizioni, il terreno dovrebbe essere considerato ex lege non fabbricabile e pertanto esente dall’imposta.

Sostiene che l’iscrizione della sorella Carola quale imprenditrice agricola professionale (IAP) dal 2012 sarebbe sufficiente della prova della “persistenza” dell’attività agricola, richiamando un precedente di questa Sezione (n. 30456/24) che avrebbe introdotto una presunzione in tal senso.

La qualifica in capo a una delle comproprietarie estenderebbe l’esenzione anche alle altre (cfr. Sez. 5, Ordinanza n. 1919 del 27/01/2025, Rv. 673802 – 01). 1.1 Deve innanzi tutto respingersi l’eccezione d’inammissibilità formulata nel controricorso ove il Comune sostiene che la censura così formulata simuli la contestazione ex art. 360, primo comma, n.5 c.p.c., inammissibile ai sensi del quarto comma dello stesso articolo, in quanto sul punto vi è “doppia conforme”, concretizzandosi in una sollecitazione a questa Corte nella rivalutazione dei fatti già vagliati nei precedenti gradi di giudizio.

Nel caso specifico è infatti censurata l’interpretazione che la Corte di merito ha dato delle disposizioni suindicate, vagliando se la pacifica Numero registro generale 8825/2025 Numero sezionale 188/2026 Numero di raccolta generale 4605/2026 Data pubblicazione 02/03/2026 iscrizione nel registro IAP sia condizione sufficiente per l’invocata esenzione, sicché il giudizio demandato a questa Corte è in diritto.

Manca peraltro la censura d’omessa pronuncia di un fatto storico che sola consentirebbe una riqualificazione del motivo di gravame. 1.2 Nel merito il motivo è infondato. 1.3 In relazione all’anno d’imposta 2018 trova infatti applicazione l’invocato art. 1, co. 13, della legge n. 208/2015, secondo cui, a decorrere dall’anno 2016, sono esenti dall’IMU i terreni agricoli, tra l’altro, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del d.lgs. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Appare evidente come la norma sia volta a differenziare, nella generale categoria dei terreni aventi destinazione agricola, tra quelli effettivamente posseduti e condotti dai soggetti suindicati o comunque rientranti nelle altre categorie previste dal comma 13 citato, che godono dell’invocata esenzione, e quelli che non lo sono. 1.4 Dirimente appare però il fatto che la Corte di merito abbia valutato, con giudizio che appare scevro da errori logici o giuridici, che la contribuente non abbia provato i presupposti dell’invocata esenzione, stante l’insufficienza o irrilevanza dei documenti prodotti e per le ragioni indicate in motivazione.

Ne deriva che, sul punto, viene sollecitato a questa Corte un sindacato sulla valutazione delle prove che è estraneo al giudizio di legittimità (Cass. Sez. 3, 1/6/2021, n. 15276, Rv 661628-01).

2. Con il secondo motivo di gravame la ricorrente si duole della violazione dell’art. 5, comma 5 del d. lgs. 504/92 in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Sostiene che il Comune, pur non avendo un obbligo effettivo d’aggiornare periodicamente il valore, avrebbe dovuto farlo alla luce della nuova attività sulla stessa esercitata.

Sostiene altresì che l’ente locale avrebbe ritenuto l’area edificabile a scopo residenziale quando invece il P.G.C. avrebbe invece escluso Numero registro generale 8825/2025 Numero sezionale 188/2026 Numero di raccolta generale 4605/2026 Data pubblicazione 02/03/2026 tale destinazione, e non avrebbe tenuto conto dei vincoli, costituiti da fasce di rispetto autostradale-ferroviario e stradale, idrico e per le aree boscate.

Sostiene altresì che sia previsto un piano attuativo e che l’incertezza sull’an e sul quando si costruirà la linea della metropolitana interessante l’area dimostra come le proprietarie avrebbero già perso la disponibilità della stessa, venendo meno il presupposto impositivo. 2.1 Il motivo è parzialmente fondato. 2.2 Con esso si censura in pratica la valutazione del Comune secondo cui non vi erano ragioni per rideterminare il valore venale del terreno ai fini IMU. 2.3 Sotto il primo profilo, concernente l’obbligo di rivalutare l’area, deve convenirsi come l’art. 1, comma 749, della legge n. 160/2019, oltre ad essere successiva al periodo d’imposta in questione, non prevede un obbligo per il Comune di aggiornare annualmente il valore delle aree.

La sentenza impugnata ha altresì dato conto della procedura adottata dall’ente locale per pervenire alla suddetta valutazione nel 2005, confermata da successiva consulenza di parte del 2013 nonché delle ragioni per cui ha ritenuto di aderire a tale valutazione piuttosto che a quella del consulente della ricorrente ing. [OSCURATO:PERSONA] del 2008.

Il giudice d’appello ha rimarcato come la valutazione del consulente di parte ricorrente, oltre a essere più risalente era anche basata su criteri non omogenei ad essa atteso che, finalizzata a un diverso progetto, era basata sul calcolo del valore a metro cubo anziché a metro quadrato, rimarcando comunque l’adesione delle comproprietarie al citato accordo transattivo per la definizione del tributo relativo alle annualità dal 2009-2011 ove era previsto esattamente il medesimo valore accertato dall’ente locale. 2.4 È invece fondata la censura relativa al vincolo di cui la Corte di merito ha dato atto, evidenziando come, dall’esame dello strumento urbanistico vigente nell’anno d’imposta in esame così come in quello Numero registro generale 8825/2025 Numero sezionale 188/2026 Numero di raccolta generale 4605/2026 Data pubblicazione 02/03/2026 che era attuale al momento della pronuncia, aggiornato al 2020, emergesse la prevista realizzazione di una fermata della metropolitana.

Non può infatti ritenersi, come ha fatto la Corte di merito, che tale statuizione costituisca una mera eventualità programmatica, non preclusiva dell’edificazione attraverso un piano attuativo (richiamando specificamente la documentazione).

A differenza degli altri vincoli prospettati nel ricorso in modo del tutto generico, senza chiarire se le relative questioni fossero state prospettate nel corso del giudizio di merito, quello esaminato dalla Corte territoriale è stato specificamente trattato e accertato ma non può condividersi la valutazione d’irrilevanza per questo procedimento.

La presenza di un vincolo, anche se finalizzato all’esecuzione di un’opera la cui realizzazione è del tutto ipotetica e che non priva l’area della sua edificabilità in assoluto, influisce comunque sul valore venale del terreno sicché d’esso deve comunque tenersi conto al fine impositivo (Cass. Sez. 5, 14/12/2019, n. 33012, Rv. 656460 – 01).

3. Con il terzo motivo la ricorrente censura la violazione o falsa applicazione del giudicato esterno ex art. 2909 cc, anche con riferimento agli artt. 2, co. 1, lett b) del d. lgs. 546/1992 (rectius 504/1992) e 1, co. 13, legge n. 208/2015 in tema di esenzione IMU per terreni iscritti IAP, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

Lamenta che si sia considerato un “giudicato esterno” con riferimento all’accertamento di cui a diverse sentenze, riguardanti la ricorrente e le sorelle comproprietarie in riferimento agli stessi terreni e per diversi anni d’imposta, nonché l’accertamento transattivo cui si è fatto riferimento. 3.1 Il motivo è infondato. 3.2 La sentenza impugnata non ha infatti richiamato alcun giudicato esterno bensì: Numero registro generale 8825/2025 Numero sezionale 188/2026 Numero di raccolta generale 4605/2026 Data pubblicazione 02/03/2026 - nello svolgimento del processo, ha richiamato il contenuto della sentenza di primo grado ove si dava atto che erano all’epoca intervenute 13 sentenze in primo e secondo grado, tra le stesse parti e per gli stessi terreni con analoghe censure, tutte favorevoli al Comune; - nella motivazione, ha indicato le ragioni per cui non ha ritenuto condivisibile l’unica sentenza favorevole alle comproprietarie, emessa dalla Corte di Giustizia di primo grado di Milano il 18/6/24 (n. 2846/24) in relazione alle annualità IMU 2019 e 2020, ritenendo la sentenza impugnata che la valutazione d’idoneità della documentazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] operata da quel giudice, in merito all’effettività dell’attività agricola dalla medesima svolta, fosse apodittica.

Ne deriva che i riferimenti a precedenti pronunce erano finalizzati alle argomentazioni a supporto delle altre valutazioni e non a dedurre la loro vincolatività secondo i principi del giudicato tributario. 3.3 Il giudicato non è invocato neppure con riferimento all’accordo transattivo sul valore dei terreni operato con riferimento alle annualità 2009-2011, benché lo stesso ricorso ammetta come lo stesso accordo sia confluito nella sentenza 1012/16 della [OSCURATO:PERSONA] poi passata in giudicato.

La pronuncia impugnata si limita a rimarcare come il valore accertato dal Comune sia stato accettato dalle comproprietarie, sia pure in sede transattiva, con riferimento alle predette annualità.

4. Il ricorso è pertanto fondato limitatamente al secondo motivo e nei termini in cui è accolto, dovendosi, quindi, rimettere gli atti alla Corte di merito per gli accertamenti in fatto in ordine alla determinazione del valore del terreno in relazione al predetto vincolo.

P.Q.M Numero registro generale 8825/2025 Numero sezionale 188/2026 Numero di raccolta generale 4605/2026 Data pubblicazione 02/03/2026 la Corte accoglie per quanto di ragione il secondo motivo di ricorso, respinti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere altresì sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13/01/2026. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8825/2025 Numero sezionale 188/2026 Numero di raccolta generale 4605/2026 Data pubblicazione 02/03/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] E DIVERSI_RISCOSSION Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8825/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LOMBARDIA n. 441/2025 depositata il 11/02/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 8825/2025 Numero sezionale 188/2026 Numero di raccolta generale 4605/2026 Data pubblicazione 02/03/2026 Il Comune di Carugate notificò alla ricorrente e alle sue sorelle Carola e Francesca, nella loro qualità di comproprietarie di un’area ubicata in quel Comune, avvisi d’accertamento IMU per l’anno 2018 sulla base di una valutazione che teneva conto dell’intervenuta modifica della destinazione urbanistica dell’area da agricola a edificabile, avvenuta sin dal 2009. L’odierna ricorrente impugnò l’avviso avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano sostenendo che, poiché il terreno era condotto in comodato dalla comproprietaria e sorella Carola che ivi svolgeva attività agricola professionale (c.d. IAP), si ricadeva nella fattispecie d’esenzione prevista dall’art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs 504/92. Lamentò inoltre come non fosse stato tenuto conto di vincoli di inedificabilità secondo il piano urbanistico. Il giudice di primo grado, con sentenza n. 1254/24, respinse il ricorso. Su appello della contribuente e con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Milano respinse il gravame ritenendo che, come valutato in numerose altre pronunce riguardanti i medesimi beni e le medesime contribuenti in relazione a diversi anni d’imposta: - l’esenzione non fosse invocabile atteso che l’inizio dell’attività agricola da parte della sorella dell’appellante, peraltro non provata documentalmente per le ragioni ivi indicate, era avvenuto anni dopo la modifica della destinazione urbanistica dell’area; - il valore dei beni era fissato con atto deliberativo del Comune sin dal 2005 e allo stesso le sorelle avevano aderito, con riferimento a quanto dovuto a titolo di ICI/IMU per gli anni 2009-2011; - non vi era alcun obbligo per il Comune di comunicare il nuovo valore dell’area; - non sussistevano i vantati vincoli d’inedificabilità; Numero registro generale 8825/2025 Numero sezionale 188/2026 Numero di raccolta generale 4605/2026 Data pubblicazione 02/03/2026 - dovevano condividersi le osservazioni del primo giudice sulla correttezza del metodo di calcolo e sull’assenza d’un obbligo, in capo al Comune, di aggiornare annualmente i valori; - la motivazione dell’avviso doveva ritenersi più che sufficiente. Ricorre per cassazione la contribuente sulla base di tre motivi, integrati da successiva memoria. Resiste il Comune con controricorso, anch’esso integrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2, co. 1 lett. b) d. lgs. 504/92 e art. 1, co. 13, legge 208/2015 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Sostiene che, ai sensi delle richiamate disposizioni, il terreno dovrebbe essere considerato ex lege non fabbricabile e pertanto esente dall’imposta. Sostiene che l’iscrizione della sorella Carola quale imprenditrice agricola professionale (IAP) dal 2012 sarebbe sufficiente della prova della “persistenza” dell’attività agricola, richiamando un precedente di questa Sezione (n. 30456/24) che avrebbe introdotto una presunzione in tal senso. La qualifica in capo a una delle comproprietarie estenderebbe l’esenzione anche alle altre (cfr. Sez. 5, Ordinanza n. 1919 del 27/01/2025, Rv. 673802 – 01). 1.1 Deve innanzi tutto respingersi l’eccezione d’inammissibilità formulata nel controricorso ove il Comune sostiene che la censura così formulata simuli la contestazione ex art. 360, primo comma, n.5 c.p.c., inammissibile ai sensi del quarto comma dello stesso articolo, in quanto sul punto vi è “doppia conforme”, concretizzandosi in una sollecitazione a questa Corte nella rivalutazione dei fatti già vagliati nei precedenti gradi di giudizio. Nel caso specifico è infatti censurata l’interpretazione che la Corte di merito ha dato delle disposizioni suindicate, vagliando se la pacifica Numero registro generale 8825/2025 Numero sezionale 188/2026 Numero di raccolta generale 4605/2026 Data pubblicazione 02/03/2026 iscrizione nel registro IAP sia condizione sufficiente per l’invocata esenzione, sicché il giudizio demandato a questa Corte è in diritto. Manca peraltro la censura d’omessa pronuncia di un fatto storico che sola consentirebbe una riqualificazione del motivo di gravame. 1.2 Nel merito il motivo è infondato. 1.3 In relazione all’anno d’imposta 2018 trova infatti applicazione l’invocato art. 1, co. 13, della legge n. 208/2015, secondo cui, a decorrere dall’anno 2016, sono esenti dall’IMU i terreni agricoli, tra l’altro, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del d.lgs. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. Appare evidente come la norma sia volta a differenziare, nella generale categoria dei terreni aventi destinazione agricola, tra quelli effettivamente posseduti e condotti dai soggetti suindicati o comunque rientranti nelle altre categorie previste dal comma 13 citato, che godono dell’invocata esenzione, e quelli che non lo sono. 1.4 Dirimente appare però il fatto che la Corte di merito abbia valutato, con giudizio che appare scevro da errori logici o giuridici, che la contribuente non abbia provato i presupposti dell’invocata esenzione, stante l’insufficienza o irrilevanza dei documenti prodotti e per le ragioni indicate in motivazione. Ne deriva che, sul punto, viene sollecitato a questa Corte un sindacato sulla valutazione delle prove che è estraneo al giudizio di legittimità (Cass. Sez. 3, 1/6/2021, n. 15276, Rv 661628-01). 2. Con il secondo motivo di gravame la ricorrente si duole della violazione dell’art. 5, comma 5 del d. lgs. 504/92 in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sostiene che il Comune, pur non avendo un obbligo effettivo d’aggiornare periodicamente il valore, avrebbe dovuto farlo alla luce della nuova attività sulla stessa esercitata. Sostiene altresì che l’ente locale avrebbe ritenuto l’area edificabile a scopo residenziale quando invece il P.G.C. avrebbe invece escluso Numero registro generale 8825/2025 Numero sezionale 188/2026 Numero di raccolta generale 4605/2026 Data pubblicazione 02/03/2026 tale destinazione, e non avrebbe tenuto conto dei vincoli, costituiti da fasce di rispetto autostradale-ferroviario e stradale, idrico e per le aree boscate. Sostiene altresì che sia previsto un piano attuativo e che l’incertezza sull’an e sul quando si costruirà la linea della metropolitana interessante l’area dimostra come le proprietarie avrebbero già perso la disponibilità della stessa, venendo meno il presupposto impositivo. 2.1 Il motivo è parzialmente fondato. 2.2 Con esso si censura in pratica la valutazione del Comune secondo cui non vi erano ragioni per rideterminare il valore venale del terreno ai fini IMU. 2.3 Sotto il primo profilo, concernente l’obbligo di rivalutare l’area, deve convenirsi come l’art. 1, comma 749, della legge n. 160/2019, oltre ad essere successiva al periodo d’imposta in questione, non prevede un obbligo per il Comune di aggiornare annualmente il valore delle aree. La sentenza impugnata ha altresì dato conto della procedura adottata dall’ente locale per pervenire alla suddetta valutazione nel 2005, confermata da successiva consulenza di parte del 2013 nonché delle ragioni per cui ha ritenuto di aderire a tale valutazione piuttosto che a quella del consulente della ricorrente ing. [OSCURATO:PERSONA] del 2008. Il giudice d’appello ha rimarcato come la valutazione del consulente di parte ricorrente, oltre a essere più risalente era anche basata su criteri non omogenei ad essa atteso che, finalizzata a un diverso progetto, era basata sul calcolo del valore a metro cubo anziché a metro quadrato, rimarcando comunque l’adesione delle comproprietarie al citato accordo transattivo per la definizione del tributo relativo alle annualità dal 2009-2011 ove era previsto esattamente il medesimo valore accertato dall’ente locale. 2.4 È invece fondata la censura relativa al vincolo di cui la Corte di merito ha dato atto, evidenziando come, dall’esame dello strumento urbanistico vigente nell’anno d’imposta in esame così come in quello Numero registro generale 8825/2025 Numero sezionale 188/2026 Numero di raccolta generale 4605/2026 Data pubblicazione 02/03/2026 che era attuale al momento della pronuncia, aggiornato al 2020, emergesse la prevista realizzazione di una fermata della metropolitana. Non può infatti ritenersi, come ha fatto la Corte di merito, che tale statuizione costituisca una mera eventualità programmatica, non preclusiva dell’edificazione attraverso un piano attuativo (richiamando specificamente la documentazione). A differenza degli altri vincoli prospettati nel ricorso in modo del tutto generico, senza chiarire se le relative questioni fossero state prospettate nel corso del giudizio di merito, quello esaminato dalla Corte territoriale è stato specificamente trattato e accertato ma non può condividersi la valutazione d’irrilevanza per questo procedimento. La presenza di un vincolo, anche se finalizzato all’esecuzione di un’opera la cui realizzazione è del tutto ipotetica e che non priva l’area della sua edificabilità in assoluto, influisce comunque sul valore venale del terreno sicché d’esso deve comunque tenersi conto al fine impositivo (Cass. Sez. 5, 14/12/2019, n. 33012, Rv. 656460 – 01). 3. Con il terzo motivo la ricorrente censura la violazione o falsa applicazione del giudicato esterno ex art. 2909 cc, anche con riferimento agli artt. 2, co. 1, lett b) del d. lgs. 546/1992 (rectius 504/1992) e 1, co. 13, legge n. 208/2015 in tema di esenzione IMU per terreni iscritti IAP, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Lamenta che si sia considerato un “giudicato esterno” con riferimento all’accertamento di cui a diverse sentenze, riguardanti la ricorrente e le sorelle comproprietarie in riferimento agli stessi terreni e per diversi anni d’imposta, nonché l’accertamento transattivo cui si è fatto riferimento. 3.1 Il motivo è infondato. 3.2 La sentenza impugnata non ha infatti richiamato alcun giudicato esterno bensì: Numero registro generale 8825/2025 Numero sezionale 188/2026 Numero di raccolta generale 4605/2026 Data pubblicazione 02/03/2026 - nello svolgimento del processo, ha richiamato il contenuto della sentenza di primo grado ove si dava atto che erano all’epoca intervenute 13 sentenze in primo e secondo grado, tra le stesse parti e per gli stessi terreni con analoghe censure, tutte favorevoli al Comune; - nella motivazione, ha indicato le ragioni per cui non ha ritenuto condivisibile l’unica sentenza favorevole alle comproprietarie, emessa dalla Corte di Giustizia di primo grado di Milano il 18/6/24 (n. 2846/24) in relazione alle annualità IMU 2019 e 2020, ritenendo la sentenza impugnata che la valutazione d’idoneità della documentazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] operata da quel giudice, in merito all’effettività dell’attività agricola dalla medesima svolta, fosse apodittica. Ne deriva che i riferimenti a precedenti pronunce erano finalizzati alle argomentazioni a supporto delle altre valutazioni e non a dedurre la loro vincolatività secondo i principi del giudicato tributario. 3.3 Il giudicato non è invocato neppure con riferimento all’accordo transattivo sul valore dei terreni operato con riferimento alle annualità 2009-2011, benché lo stesso ricorso ammetta come lo stesso accordo sia confluito nella sentenza 1012/16 della [OSCURATO:PERSONA] poi passata in giudicato. La pronuncia impugnata si limita a rimarcare come il valore accertato dal Comune sia stato accettato dalle comproprietarie, sia pure in sede transattiva, con riferimento alle predette annualità. 4. Il ricorso è pertanto fondato limitatamente al secondo motivo e nei termini in cui è accolto, dovendosi, quindi, rimettere gli atti alla Corte di merito per gli accertamenti in fatto in ordine alla determinazione del valore del terreno in relazione al predetto vincolo. P.Q.M Numero registro generale 8825/2025 Numero sezionale 188/2026 Numero di raccolta generale 4605/2026 Data pubblicazione 02/03/2026 la Corte accoglie per quanto di ragione il secondo motivo di ricorso, respinti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere altresì sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 13/01/2026. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8825/2025 Numero sezionale 188/2026 Numero di raccolta generale 4605/2026 Data pubblicazione 02/03/2026
Sentenza Cassazione n. 04605/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris