CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 03902/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimento o ad una precisa circostanza in senso storico naturalistico, la cui esistenza risulti dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti, avente carattere decisivo (Cass. n. 13024/2022 e Cass. n. 14082/2017). 5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 6. Le spese tra la ricorrente, l’INPS e la ASL Napoli 3 Sud seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 7. Considerato che il Ministero dell’interno (di cui la Prefettura di Napoli costituisce articolazione) non ha svolto attività difensiva, nei confronti de l medesimo non va adottata alcuna statuizione in ordine alle spese del giudizio di legittimità. 8. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti[OSCURATO:PERSONA] e ASL Napoli 3 Sud, delle spese del giudizio di legittimità,liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 2.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integ