CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2025
Cassazione n. 33052/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg. 14153/25 Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità.rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di merito, con riguardo all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Roma che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza del reato di resistenza, evidenziando l'aggressività della condotta tenuta dall'imputato per sottrarsi al controllo da parte degli agenti della Polizia di Stato, così da escludere con adeguate argomentazioni la tesi difensiva della mera resistenza passiva; ritenuto che anche i motivi di ricorso che investono il trattamento sanzionatorio ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche sono inammissibili, perché non specificano gli aspetti di illogicità della motivazione censurata, con la conseguente riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito adeguatamente argomentate; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]