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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 maggio 2025

Cassazione n. 41455/2025

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te SENTENZA sulricorso propost o da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] del la Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lettele conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRoberto Patscot, che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Roma respingeva la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha espiato un periodo di pena in eccesso pari a mesi due e giorni dieci di reclusione a seguito del riconoscimento in fase esecutiva, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., della continuazione tra i due reati oggetto del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e della conseguente rideterminazione della penacomplessiva da espiare. 2.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensor e , ha interposto ricorso per cassazione .

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 314 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione.

Osserva che la Corte territoriale ha errato nell’interpretazione dell’art. 314 cod. proc. pen., escludendo il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione patita in eccesso a seguito della rideterminazione della pena in fase esecutiva; che, invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che siffatto diritto si estende anche ai casi di detenzione ingiustamente patita a causa di un erroneo ordine di esecuzione; che, nel caso di specie, l’errore nell’esecuzione della pena è consistito nella mancata tempestiva applicazione delle riduzioni di pena spettanti al condannato; che la detenzione patita in eccesso rispetto a quella dovuta deve essere equiparata alla detenzione illegittima ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione.

2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione del principio di uguaglianza e del diritto alla riparazione, nonché vizio di motivazione.

Rileva che il provvedimento impugnato ha violato il principio di uguaglianza costituzionalmente garantito, negando il diritto alla riparazione per una situazione sostanzialmente identica a quella della custodia cautelare ingiusta; che, invero, non vi sono ragioni per distinguere tra detenzione ingiusta derivante da misura cautelare illegittima e quella derivante da esecuzione di pena in eccesso; che la natura indennitaria della riparazione per ingiusta detenzione giustifica l’estensione dell’istituto a tutti i casi di detenzione ingiusta, indipendentemente dalla fase processuale in cui si verifica.

2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge ed erronea interpretazione dell’art. 314 cod. proc. pen.

Rappresenta che tale disposizione non esclude il diritto alla riparazione per la detenzione patita in eccesso, ma si limita ad escludere la duplicazione di benefici per lo stesso periodo detentivo; che, nel caso di specie, la detenzione patita in eccesso non è stata computata ai fini della determinazione della pena, ma rappresenta un surplus detentivo non dovuto, per cui non rientra nell’esclusione prevista dall’art. 314, comma 4, cod. proc. pen. 2.4.

Con il quarto motivo deduce la violazione del diritto alla riparazione per errore giudiziario e l’applicazione analogica dell’art. 643 cod. proc. pen.

Evidenzia che la detenzione patita in eccesso a seguito di rideterminazione della pena in fase esecutiva configura un errore nell’applicazione della legge penale, assimilabile all’errore giudiziario, di talchè la Corte territoriale ha errato nel non considerare la possibilità di applicare in via analogica l’art. 643 cod. proc. pen. 3.

In data 27/11/2025,è pervenuta memoria dell’Avvocatura generale dello Stato per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con cui si conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. I primi tre motivi –che, per essere tutti relativi all’applicazione dell’art.314 cod. proc. pen., possono essere trattati congiuntamente – non sono consentiti, perché aspecifici, in quanto non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato.

Va innanzitutto premesso che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione è configurabile anche nel caso in cui la restrizione della libertà, correlata a vicende successive alla condanna, relative alle modalità diesecuzione della pena, derivi da un errore dell’autorità che procede all’emissione dell’ordine diesecuzione, al quale non abbia concorso un comportamento doloso o gravemente colposo dell’interessato (Sez. 4, n. 13543 del 30/01/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv.287737 – 01 , con riferimento all’intervenuta revoca della sospensione dell’ordine diesecuzione, dichiarato inefficace dal giudice dell’esecuzione in quanto notificato, ai fini della presentazione dell’istanza diretta ad ottenere una misura alternativa alla detenzione, mediante erroneo ricorso al "rito degli irreperibili", con conseguente decorrenza dei termini per la presentazione della richiesta di misura alternativa; Sez. 4, n. 42632 del 29/10/2024, Ministero Economia e Finanze, Rv.287112 – 01, con riferimento alla mancata sospensione dell ’ ordine di esecuzione per l’erronea applicazione retroattiva dell’art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 572, comma secondo, cod. pen., come modificato dall’art. 9, comma 2, lett. b), legge 19 luglio 2019, n. 69; Sez. 4, n. 9721 del 01/12/2021, dep. 2022, Sica, Rv. 282857 – 01 , con riferimento alla ritenuta inammissibilità dell’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali, avanzata da soggetto condannato per peculato, fondata sull ’erronea applicazione retroattiva della disciplina ostativa alle misure alternative alla detenzione introdotta dall’art. 1, comma 6, lett. b) della legge 9 gennaio 2019, n. 3; Sez. 4, n. 44978 del 04/11/2021, Venturi, Rv.282247 – 01 , con riferimento alla detenzione sofferta per un reato coperto da indulto e per un reato depenalizzato, in cui la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza che aveva escluso il diritto all’indennizzo ravvisando una condotta gravemente colposa nel ritardo dell’istante nell’eccepire l’"abolitio criminis" e l’intervenuto indulto, senza attribuire rilievo all’omessa rilevazione delle medesime evenienze da parte dell’autorità giudiziaria; Sez. 4, n. 17118 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281151 – 01 , con riferimento ad una fattispecie di esecuzione delle pene applicate con due sentenze di patteggiamento per gli stessi fatti e di successivo accoglimento dell ’ istanza proposta al giudice dell'esecuzionedi revoca della sentenza che aveva applicato la pena più grave, nella quale la Corte ha ritenuto ingiusto e non addebitabile all'imputato il periodo di detenzione subitodopo la presentazione di tale istanza; Sez. 4 n. 57203 del 21/09/2017, Paraschiva, Rv. 271689 –01, con riferimento al periodo di detenzione domiciliare eccedente quello risultante dall’applicazione della liberazione anticipata).

È stato, altresì, condivisibilmente precisato che l’errore dell’autorità procedente non può mai rinvenirsi nell’esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale, potendo essere ravvisato unicamente nelle eventuali violazioni di legge (Sez. 4, n. 42632/2024, cit.; Sez. 4, n. 26951 del 20/06/2024, Boccuti, n.m.; Sez. 4, n. 38481 del 17/09/2024, Cimmino, n.m.; Sez. 4, n. 26532 del 10/05/2023, Iannonte, n.m.; Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021, Iorio, Rv.281735 – 01 ; S ez. 4 n. 57203/ 20 17 cit. , in motivazione) .

Tale opzione ermeneutica si fonda sulla distinzione tra irrevocabilità della condanna e definitività della pena, che sono concetti che non coincidono, in quanto, mentre il primo sta ad indicare la pena definita da una sentenza irrevocabile, il secondo indica la pena determinata all’esito della complessiva gestione giudiziale del trattamento sanzionatorio (Sez. 4 , n. 57203/17 cit., in motivazione; S ez . 4 , n. 37234 del 28/09/2022, Pansera, n.m.).

In altri termini, l’errore che può dar luogo alla riparazione per ingiusta detenzione deve essere oggettivo e consistere in una palese deviazione dalla norma; viceversa, una valutazione di merito che incida sulla durata della detenzione,che sia conseguenza di una scelta discrezionale operata all’interno dei poteri che la legge stessa conferisceal giudice, proprio perché effettuata tra un ventaglio di possibili opzioni operative, tutte legittime, non dà luogo ad un errore dell’autorità procedente nel senso sopra specificato, non costituendo violazione di legge.

Dunque, una cosa è l’errore, che si concretizza nella violazione di una norma, altra cosa è l’esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice, che gli offre la possibilità di scegliere tra più soluzioni, tutte consentite, con la conseguenza che in tale ultima ipotesi l’errore va escluso per definizione.

Nel caso di specie, la Corte territorialeha fatto buon governo di tali principi di diritto, in quanto non ha affatto nega to la sussistenza del diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione anche nel caso in cui la restrizione della libertàsia correlata a vicende successive alla condanna e relative alle modalità diesecuzione della pena .

Ha solo e videnzi at o che il diritto alla riparazione presuppone un errore dell’autorità che emette l’ordine diesecuzione , che nel caso di specie non si è verificato, in quanto l’Ufficio di Procura – preso atto del provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione aveva riconosciuto la continuazione tra i due reati oggetto del decreto di esecuzione di pene concorrenti, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. ed aveva conseguentemente rideterminato la pena – ha provveduto immediatamente a comunicare la variazione della pena residua da espiare eda scarcerare la [OSCURATO:PERSONA] .

Peraltro, la detenzione patita è conseguenza della conclusione dell’iter procedimentale avviato in sede esecutiva , che ha determinato, a seguito di valutazione discrezionale, ilriconoscimento della continuazione ai sensi dell’art.671 cod. proc. pen., circostanza questa che esclude in radice l’errore dell’autorità procedente, fonte della riparazione.

Orbene, con tali stringenti argomentazioni i motivi non si misurano, ignorandole del tutto.

Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 – 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 – 01; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945 –01).

1.2. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

In proposito, premesso che sovrappone indebitamente la riparazione per ingiusta detenzione e quella determinata d a ll’errore giudiziario, è sufficiente osservare che anche l’ipotesi di cui all’art. 643 cod. proc. pen. presuppone l’esistenza di un errore, che –come si è sopra argomentato –nel caso di specie non è ravvisabile.

2. All’inammissibilità delricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

3. Va, poi, respinta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal Ministero resistente, atteso che la memoria depositata nel suo interesse, in ragione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, tenuto conto che èpriva di qualsivoglia riferimento specifico ai fatti oggetto del presente giudizio, né si fonda su eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (da ultimo, con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Fiore, Rv.288517 – 01 , in motivazione).

Del resto, le Sezioni Unite di questa Corte –in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile, ma con argomentazioni che, mutatis mutandis, risultano pertinenti anche nel caso di specie – hanno di recente ribadito il principio, che si condivide e che qui si intende ribadire, secondo il quale, «nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero con rito camerale c.d.

"non partecipato", quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell’imputato per la tutela dei propri interessi» (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 –01, in motivazione).

In altri termini, «la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione» (Sez.

U, n. 877/2022 cit.).

P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna la ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sulricorso propost o da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] del la Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lettele conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRoberto Patscot, che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Roma respingeva la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha espiato un periodo di pena in eccesso pari a mesi due e giorni dieci di reclusione a seguito del riconoscimento in fase esecutiva, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., della continuazione tra i due reati oggetto del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e della conseguente rideterminazione della penacomplessiva da espiare. 2.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensor e , ha interposto ricorso per cassazione . 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 314 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. Osserva che la Corte territoriale ha errato nell’interpretazione dell’art. 314 cod. proc. pen., escludendo il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione patita in eccesso a seguito della rideterminazione della pena in fase esecutiva; che, invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che siffatto diritto si estende anche ai casi di detenzione ingiustamente patita a causa di un erroneo ordine di esecuzione; che, nel caso di specie, l’errore nell’esecuzione della pena è consistito nella mancata tempestiva applicazione delle riduzioni di pena spettanti al condannato; che la detenzione patita in eccesso rispetto a quella dovuta deve essere equiparata alla detenzione illegittima ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione del principio di uguaglianza e del diritto alla riparazione, nonché vizio di motivazione. Rileva che il provvedimento impugnato ha violato il principio di uguaglianza costituzionalmente garantito, negando il diritto alla riparazione per una situazione sostanzialmente identica a quella della custodia cautelare ingiusta; che, invero, non vi sono ragioni per distinguere tra detenzione ingiusta derivante da misura cautelare illegittima e quella derivante da esecuzione di pena in eccesso; che la natura indennitaria della riparazione per ingiusta detenzione giustifica l’estensione dell’istituto a tutti i casi di detenzione ingiusta, indipendentemente dalla fase processuale in cui si verifica. 2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge ed erronea interpretazione dell’art. 314 cod. proc. pen. Rappresenta che tale disposizione non esclude il diritto alla riparazione per la detenzione patita in eccesso, ma si limita ad escludere la duplicazione di benefici per lo stesso periodo detentivo; che, nel caso di specie, la detenzione patita in eccesso non è stata computata ai fini della determinazione della pena, ma rappresenta un surplus detentivo non dovuto, per cui non rientra nell’esclusione prevista dall’art. 314, comma 4, cod. proc. pen. 2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione del diritto alla riparazione per errore giudiziario e l’applicazione analogica dell’art. 643 cod. proc. pen. Evidenzia che la detenzione patita in eccesso a seguito di rideterminazione della pena in fase esecutiva configura un errore nell’applicazione della legge penale, assimilabile all’errore giudiziario, di talchè la Corte territoriale ha errato nel non considerare la possibilità di applicare in via analogica l’art. 643 cod. proc. pen. 3. In data 27/11/2025,è pervenuta memoria dell’Avvocatura generale dello Stato per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con cui si conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. I primi tre motivi –che, per essere tutti relativi all’applicazione dell’art.314 cod. proc. pen., possono essere trattati congiuntamente – non sono consentiti, perché aspecifici, in quanto non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato. Va innanzitutto premesso che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione è configurabile anche nel caso in cui la restrizione della libertà, correlata a vicende successive alla condanna, relative alle modalità diesecuzione della pena, derivi da un errore dell’autorità che procede all’emissione dell’ordine diesecuzione, al quale non abbia concorso un comportamento doloso o gravemente colposo dell’interessato (Sez. 4, n. 13543 del 30/01/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv.287737 – 01 , con riferimento all’intervenuta revoca della sospensione dell’ordine diesecuzione, dichiarato inefficace dal giudice dell’esecuzione in quanto notificato, ai fini della presentazione dell’istanza diretta ad ottenere una misura alternativa alla detenzione, mediante erroneo ricorso al "rito degli irreperibili", con conseguente decorrenza dei termini per la presentazione della richiesta di misura alternativa; Sez. 4, n. 42632 del 29/10/2024, Ministero Economia e Finanze, Rv.287112 – 01, con riferimento alla mancata sospensione dell ’ ordine di esecuzione per l’erronea applicazione retroattiva dell’art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 572, comma secondo, cod. pen., come modificato dall’art. 9, comma 2, lett. b), legge 19 luglio 2019, n. 69; Sez. 4, n. 9721 del 01/12/2021, dep. 2022, Sica, Rv. 282857 – 01 , con riferimento alla ritenuta inammissibilità dell’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali, avanzata da soggetto condannato per peculato, fondata sull ’erronea applicazione retroattiva della disciplina ostativa alle misure alternative alla detenzione introdotta dall’art. 1, comma 6, lett. b) della legge 9 gennaio 2019, n. 3; Sez. 4, n. 44978 del 04/11/2021, Venturi, Rv.282247 – 01 , con riferimento alla detenzione sofferta per un reato coperto da indulto e per un reato depenalizzato, in cui la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza che aveva escluso il diritto all’indennizzo ravvisando una condotta gravemente colposa nel ritardo dell’istante nell’eccepire l’"abolitio criminis" e l’intervenuto indulto, senza attribuire rilievo all’omessa rilevazione delle medesime evenienze da parte dell’autorità giudiziaria; Sez. 4, n. 17118 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281151 – 01 , con riferimento ad una fattispecie di esecuzione delle pene applicate con due sentenze di patteggiamento per gli stessi fatti e di successivo accoglimento dell ’ istanza proposta al giudice dell'esecuzionedi revoca della sentenza che aveva applicato la pena più grave, nella quale la Corte ha ritenuto ingiusto e non addebitabile all'imputato il periodo di detenzione subitodopo la presentazione di tale istanza; Sez. 4 n. 57203 del 21/09/2017, Paraschiva, Rv. 271689 –01, con riferimento al periodo di detenzione domiciliare eccedente quello risultante dall’applicazione della liberazione anticipata). È stato, altresì, condivisibilmente precisato che l’errore dell’autorità procedente non può mai rinvenirsi nell’esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale, potendo essere ravvisato unicamente nelle eventuali violazioni di legge (Sez. 4, n. 42632/2024, cit.; Sez. 4, n. 26951 del 20/06/2024, Boccuti, n.m.; Sez. 4, n. 38481 del 17/09/2024, Cimmino, n.m.; Sez. 4, n. 26532 del 10/05/2023, Iannonte, n.m.; Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021, Iorio, Rv.281735 – 01 ; S ez. 4 n. 57203/ 20 17 cit. , in motivazione) . Tale opzione ermeneutica si fonda sulla distinzione tra irrevocabilità della condanna e definitività della pena, che sono concetti che non coincidono, in quanto, mentre il primo sta ad indicare la pena definita da una sentenza irrevocabile, il secondo indica la pena determinata all’esito della complessiva gestione giudiziale del trattamento sanzionatorio (Sez. 4 , n. 57203/17 cit., in motivazione; S ez . 4 , n. 37234 del 28/09/2022, Pansera, n.m.). In altri termini, l’errore che può dar luogo alla riparazione per ingiusta detenzione deve essere oggettivo e consistere in una palese deviazione dalla norma; viceversa, una valutazione di merito che incida sulla durata della detenzione,che sia conseguenza di una scelta discrezionale operata all’interno dei poteri che la legge stessa conferisceal giudice, proprio perché effettuata tra un ventaglio di possibili opzioni operative, tutte legittime, non dà luogo ad un errore dell’autorità procedente nel senso sopra specificato, non costituendo violazione di legge. Dunque, una cosa è l’errore, che si concretizza nella violazione di una norma, altra cosa è l’esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice, che gli offre la possibilità di scegliere tra più soluzioni, tutte consentite, con la conseguenza che in tale ultima ipotesi l’errore va escluso per definizione. Nel caso di specie, la Corte territorialeha fatto buon governo di tali principi di diritto, in quanto non ha affatto nega to la sussistenza del diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione anche nel caso in cui la restrizione della libertàsia correlata a vicende successive alla condanna e relative alle modalità diesecuzione della pena . Ha solo e videnzi at o che il diritto alla riparazione presuppone un errore dell’autorità che emette l’ordine diesecuzione , che nel caso di specie non si è verificato, in quanto l’Ufficio di Procura – preso atto del provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione aveva riconosciuto la continuazione tra i due reati oggetto del decreto di esecuzione di pene concorrenti, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. ed aveva conseguentemente rideterminato la pena – ha provveduto immediatamente a comunicare la variazione della pena residua da espiare eda scarcerare la [OSCURATO:PERSONA] . Peraltro, la detenzione patita è conseguenza della conclusione dell’iter procedimentale avviato in sede esecutiva , che ha determinato, a seguito di valutazione discrezionale, ilriconoscimento della continuazione ai sensi dell’art.671 cod. proc. pen., circostanza questa che esclude in radice l’errore dell’autorità procedente, fonte della riparazione. Orbene, con tali stringenti argomentazioni i motivi non si misurano, ignorandole del tutto. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 – 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 – 01; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945 –01). 1.2. Il quarto motivo è manifestamente infondato. In proposito, premesso che sovrappone indebitamente la riparazione per ingiusta detenzione e quella determinata d a ll’errore giudiziario, è sufficiente osservare che anche l’ipotesi di cui all’art. 643 cod. proc. pen. presuppone l’esistenza di un errore, che –come si è sopra argomentato –nel caso di specie non è ravvisabile. 2. All’inammissibilità delricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. 3. Va, poi, respinta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal Ministero resistente, atteso che la memoria depositata nel suo interesse, in ragione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, tenuto conto che èpriva di qualsivoglia riferimento specifico ai fatti oggetto del presente giudizio, né si fonda su eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (da ultimo, con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Fiore, Rv.288517 – 01 , in motivazione). Del resto, le Sezioni Unite di questa Corte –in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile, ma con argomentazioni che, mutatis mutandis, risultano pertinenti anche nel caso di specie – hanno di recente ribadito il principio, che si condivide e che qui si intende ribadire, secondo il quale, «nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero con rito camerale c.d. "non partecipato", quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell’imputato per la tutela dei propri interessi» (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 –01, in motivazione). In altri termini, «la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione» (Sez. U, n. 877/2022 cit.). P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna la ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
Sentenza Cassazione n. 41455/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris