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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 29317/2026

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posto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, il ricorrente lamenta nullità della sentenza per l'illeggibilità della stessa, che non consentirebbe di comprendere i motivi sottesi alla relativa decisione; [OSCURATO:PERSONA] detto motivo manifestamente infondato; Rammentato, invero, che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che l'indecifrabilità grafica della sentenza, quando non sia limitata ad alcune P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 giugno 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ria [OSCURATO:PERSONA] .........-__ P ,,,,,,,,, SITATA '. \ E ii N CiANCELLERIA ,c3(-:/one VI! Penn:e 3 — AGO 2026 .1/nOtLE:ílt ;54 $là W. 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, il ricorrente lamenta nullità della sentenza per l'illeggibilità della stessa, che non consentirebbe di comprendere i motivi sottesi alla relativa decisione; [OSCURATO:PERSONA] detto motivo manifestamente infondato; Rammentato, invero, che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che l'indecifrabilità grafica della sentenza, quando non sia limitata ad alcune P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ria [OSCURATO:PERSONA] .........-__ P ,,,,,,,,, SITATA '. \ E ii N CiANCELLERIA ,c3(-:/one VI! Penn:e 3 — AGO 2026 .1/nOtLE:ílt ;54 $là W. 3
Sentenza Cassazione n. 29317/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris