CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 marzo 2025
Cassazione n. 14819/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 26434/22proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall'avvocatoMatteo Morini; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - nonché -) [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza del Tribunale diImperia 14 ottobre 2022 n. 601; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L’esposizione dei fatti di causa sarà limitata alle sue circostanze ancora rilevanti nella presente sede. Nel 2011 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendone la condanna al risarcimento del danno patito in conseguenza d’un sinistro stradale. Oggetto:nullità del processo - cassazione con rinvio della sentenza non definitiva - prosecuzione del giudizio - conseguenze - cassazione senza rinvio della sentenza definitiva. N.R.G.: 26434/22 Camera di consiglio del 18 marzo 2025 Si costituì la UnipolSai ( olim , [OSCURATO:SOCIETA].), assicuratrice per la r.c.a. del veicolo dell’attore, dichiarando di farlo quale mandataria con rappresentanza della [OSCURATO:SOCIETA], nonché “in proprio”. 2. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Sanremo con sentenza non definitiva n. 148/18 dichiarò inammissibile la costituzione della UnipolSai; con sentenza definitiva 99/21 rigettò la domanda sul presupposto che [OSCURATO:PERSONA] non fosse il proprietario del veicolo che aveva causato il danno. 3. Ambedue le sentenze furono impugnate. L’impugnazione della sentenza non definitiva 148/18 fu accolta in appello; questa Corte tuttavia, adìta da [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 30289 rilevò che: -) la notifica dell’atto introduttivo a [OSCURATO:PERSONA] fu eseguita quando questi era già deceduto; -) il Tribunale di Imperia in sede di appello, accertato ciò, avrebbe dovuto dichiarare la nullità del giudizio e rimettere la causa al giudice di primo grado, ex art. 354 c.p.c., il che non fece. Di conseguenza questa Corte ha cassato la sentenza impugnata (come s’è detto, quella non definitiva) e rimesso la causa al G iudice di pace di Sanremo “con la precisazione che ne consegue la caducazione anche di tutta l’attività processuale frattanto svoltasi dopo la pronuncia della sentenza parziale cassata”. 4. Il presente giudizio ha ad oggetto il sèguito dell’appello avverso la sentenza definitiva del Giudice di pace di Sanremo, n. 99/21, con cui fu rigettata la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Tale appello, proposto dal soccombente, fu rigettat o dal Tribunale di Imperia con sentenza 14.10.2022 n. 601. 5. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su tre motivi. La UnipolSai ha resistito con controricorso. N.R.G.: 26434/22 Camera di consiglio del 18 marzo 2025 Ambo le parti hanno depositato atti qualificati “memoria ” , ma quella del ricorrente non contiene nessuna deduzione se non la dichiarazione di “insistere” nel ricorso; quella della controricorrente è la trascrizione fedele del controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. E’ superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, perché il giudizio non poteva essere proseguito. 1.1. Infatti si è formato il giudicato sulla nullità del giudizio di primo grado, per effetto di quanto statuito da questa stessa Corte con l’ordinanza n. 30289/13 sopra ricordata, e cioè per essere iniziato il giudizio nei confronti di soggetto già deceduto al momento della notifica dell’atto introduttivo. Si è altresì formato il giudicato sulla dichiarata nullità di tutti gli atti successivi alla pronuncia della sentenza non definitiva, tra i quali ovviamente rientra anche la sentenza definitiva, oggetto della presente impugnazione. 2. Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate interamente tra le parti, in considerazione del contenuto della decisione. P.Q.M la Corte di cassazione: (-) cassa senza rinvio la sentenza impugnata; (-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consi