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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 giugno 2020

Cassazione n. 41095/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ECUADOR) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] GAETA che ha concluso per l'anullamento con rinvio; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Milano ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Milano in data 3 marzo 2020.

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione della legge processuale con riguardo alla circostanza che l'appello è stato depositato in data 22 giugno 2020 e non, come ritenuto dal giudice d'appello, in data 30 giugno 2020, fermo restando che il termine stabilito per la proposizione dell'impugnazione scadeva il 27 giugno 2020.

3. Il ricorso è fondato.

3.1. Come risulta dall'esame del fascicolo processuale effettuato per verificare la fondatezza della deduzione difensiva concernente la data di deposito dell'atto di impugnazione, l'appello risulta effettivamente depositato nella cancelleria del Tribunale di Milano in data 22 giugno 2020, cioè in data anteriore a quella che, secondo la Corte d'appello di Milano, sarebbe stato il termine di scadenza della impugnazione (27 giugno 2020).

3.2. L'ordinanza va dunque annullata per il rilevato vizio processuale senza rinvio, con restituzione degli atti alla Corte d'appello di Milano perché proceda al giudizio di appello, esaminando l'atto di impugnazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Milano per il giudizio.

Così deciso il 15 otto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ECUADOR) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] GAETA che ha concluso per l'anullamento con rinvio; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Milano ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Milano in data 3 marzo 2020. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione della legge processuale con riguardo alla circostanza che l'appello è stato depositato in data 22 giugno 2020 e non, come ritenuto dal giudice d'appello, in data 30 giugno 2020, fermo restando che il termine stabilito per la proposizione dell'impugnazione scadeva il 27 giugno 2020. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. Come risulta dall'esame del fascicolo processuale effettuato per verificare la fondatezza della deduzione difensiva concernente la data di deposito dell'atto di impugnazione, l'appello risulta effettivamente depositato nella cancelleria del Tribunale di Milano in data 22 giugno 2020, cioè in data anteriore a quella che, secondo la Corte d'appello di Milano, sarebbe stato il termine di scadenza della impugnazione (27 giugno 2020). 3.2. L'ordinanza va dunque annullata per il rilevato vizio processuale senza rinvio, con restituzione degli atti alla Corte d'appello di Milano perché proceda al giudizio di appello, esaminando l'atto di impugnazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Milano per il giudizio. Così deciso il 15 otto
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