CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 marzo 2025
Cassazione n. 13133/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. 438/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC –[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 40037/2024 [OSCURATO:PERSONA] semplificata [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari del Tribunale di Roma ha respinto la richiesta, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], di restituzione nel termine, ex art. 175 cod.proc.pen., per richiedere l’accesso ai riti alternativi essendo decorso il termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, per assenza dei presupposti. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 13133/2025 Roma, lì, 04/04/2025 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Navara e ne ha chiesto l’annullamento deducendo con un unico motivo di ricorso la violazione dell’art. 175 comma 4 cod.proc.pen. per avere deciso sull’istanza il Giudice delle indagini preliminari in luogo del giudice del dibattimento essendo fissata l’udienza al [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3. Il ricorso è fondato. La competenza a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre istanza di ammissione al giudizio abbreviato spetta, ex art. 175, comma 4, cod.proc.pen., al giudice che procede e, quindi, ove sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio immediato, al tribunale, quale "giudice competente per il giudizio" ai sensi dell'art. 457, comma 1, cod.proc.pen., e non al giudice per le indagini preliminari (Sez. 3, n. 37202 del 27/11/2020, Rv. 280187 – 01; Sez. 1, n. 15771 del 08/02/2017, Rv. 269699 – 01). L’ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio con trasmissione atti al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso. P.Q.M Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso. Così deciso il 07/03/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]