Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:T:2009:366
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62005A0161
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)
30 settembre 2009 (
*1
)
«Concorrenza — Intese — Mercato dell’acido monocloroacetico — Decisione che constata un’infrazione dell’art. 81 CE — Ripartizione del mercato e fissazione dei prezzi — Imputabilità del comportamento illegittimo — Ammende — Proporzionalità — Cooperazione — Circostanze aggravanti — Recidiva — Accesso al fascicolo — Relazione del consigliere auditore — Ordine inibitorio»
Nella causa T-161/05,
[OSCURATO:PERSONA] GmbH,
già [OSCURATO:PERSONA] AG, con sede in Francoforte sul Meno (Germania), rappresentata inizialmente dagli avv.ti M. Klusmann e U. Itzen, successivamente dagli avv.ti Klusmann, Itzen e S. Thomas,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata inizialmente dai sigg. A. Bouquet, F. Amato e M. Schneider, successivamente dai sigg. Bouquet e M. Kellerbauer, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto, in via principale, una domanda di annullamento degli artt. 2 e 3 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 19 gennaio 2005, C (2004) 4876 def., concernente un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/E-1/37.773 — AMCA), e, in via subordinata, una domanda di riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Settima Sezione),
composto dai sigg. N.J. Forwood, presidente, D. Šváby (relatore) e L. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 giugno 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
[OSCURATO:PERSONA] e decisione impugnata
1
Con la decisione 19 gennaio 2005, C (2004) 4876 def., concernente un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/E-1/37.773 — AMCA) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee ha constatato che la società controllante [OSCURATO:PERSONA] NV e le sue controllate [OSCURATO:PERSONA] BV, [OSCURATO:PERSONA] BV, [OSCURATO:PERSONA] BV, [OSCURATO:PERSONA] AB, [OSCURATO:PERSONA] AB e [OSCURATO:PERSONA] AB (in prosieguo, congiuntamente: il «gruppo [OSCURATO:PERSONA]»), la [OSCURATO:PERSONA] SA e la sua controllata Arkema SA (già [OSCURATO:PERSONA] SA, poi Atofina SA), la [OSCURATO:PERSONA] AG e la sua controllata [OSCURATO:PERSONA] GmbH, nonché la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] AG, avevano violato l’art. 81, n. 1, CE e l’art. 53, n. 1, dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), avendo partecipato ad un’intesa relativa al mercato dell’acido monocloroacetico (art. 1 della decisione impugnata).
2
L’acido monocloroacetico (in prosieguo: l’«AMCA») è un acido organico reattivo utilizzato come intermedio nella produzione di detergenti, adesivi, ausiliari tessili e di viscosizzanti per l’industria alimentare, farmaceutica e dei cosmetici (‘considerando’ 3-6 della decisione impugnata).
3
[OSCURATO:PERSONA] ha avviato la sua indagine relativa al mercato dell’AMCA dopo che la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, con lettera del 6 dicembre 1999, l’aveva informata dell’esistenza di un’intesa riguardante tale mercato e le aveva presentato una domanda di trattamento favorevole ai sensi della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (
GU 1996, C 207, pag. 4
; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione») (‘considerando’ 43 della decisione impugnata).
4
In seguito, la [OSCURATO:PERSONA] GmbH ha trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] taluni documenti ed informazioni relativi all’intesa (‘considerando’ 44 e 45 della decisione impugnata).
5
Il 14 e il 15 marzo 2000, la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto a verifiche in loco negli uffici della [OSCURATO:PERSONA], dell’[OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] (‘considerando’ 46 della decisione impugnata).
6
Il 28 maggio 2003, la [OSCURATO:PERSONA] ha rivolto alla [OSCURATO:PERSONA] una richiesta di informazioni sugli accordi e sulla sua partecipazione a questi ultimi, ricevendone una risposta il . Il la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una nuova richiesta, alla quale la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto il e il (‘considerando’ 53 e 55 della decisione impugnata).
7
Nell’ambito della sua indagine, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato più richieste di informazioni a taluni partecipanti all’intesa, nonché ai loro concorrenti (‘considerando’ 52-55 della decisione impugnata).
8
Il 7 e l’8 aprile 2004, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una comunicazione degli addebiti alle dodici destinatarie seguenti: sette società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], cioè la controllante [OSCURATO:PERSONA] NV e le sue controllate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AB, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché la [OSCURATO:PERSONA] GmbH e la [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo, congiuntamente: la «[OSCURATO:PERSONA]»), la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la sua controllata Atofina. Ciascuna delle destinatarie ha risposto a detta comunicazione.
9
[OSCURATO:PERSONA] luce delle prove di cui disponeva, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che le imprese citate avessero raggiunto un’intesa diretta a conservare le quote di mercato mediante ripartizione dei volumi e dei clienti, che avessero scambiato informazioni sui prezzi e che, nel corso di periodiche riunioni multilaterali, esaminassero i reali volumi di vendite nonché le informazioni sui prezzi al fine di monitorare l’attuazione degli accordi (‘considerando’ 84-90 della decisione impugnata).
10
Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che essa aveva partecipato direttamente all’infrazione dal 1
o
gennaio 1984 al , cioè fino alla data in cui aveva venduto la sua attività nell’AMCA alla [OSCURATO:PERSONA] AG (‘considerando’ 246 e 272 della decisione impugnata).
11
[OSCURATO:PERSONA] non ha accolto l’argomento, dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, secondo cui essa non poteva essere considerata responsabile delle infrazioni contestate, in quanto la responsabilità di dette infrazioni era stata interamente trasferita alla [OSCURATO:PERSONA] conformemente ad espliciti accordi contrattuali. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato direttamente all’infrazione e dovesse essere considerata responsabile per l’intero periodo durante il quale aveva partecipato a tale infrazione prima del trasferimento della sua attività nell’AMCA e, dall’altro, che sulla responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per il suo comportamento illegittimo sulla base del diritto della concorrenza non incidessero né eventuali accordi contrattuali stipulati tra le parti né la specifica struttura dell’operazione (‘considerando’ 248 della decisione impugnata).
12
L’importo delle ammende è stato fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] in applicazione dei suoi orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 del Trattato [CA] (
GU 1998, C 9, pag. 3
; in prosieguo: gli «orientamenti») e della comunicazione sulla cooperazione.
13
Ai ‘considerando’ 276-277 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha riportato i criteri generali alla luce dei quali ha proceduto alla determinazione dell’importo delle ammende. Essa ha precisato di dover prendere in considerazione tutte le circostanze del caso e, segnatamente, la gravità e la durata dell’infrazione, criteri esplicitamente menzionati all’art. 15, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204), e all’art. 23, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio , n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (
GU 2003, L 1, pag. 1
), e valutare su base individuale il ruolo svolto da ciascuna impresa partecipante all’infrazione. A tal fine, essa ha sottolineato di aver tenuto conto, nell’ambito della fissazione dell’importo delle ammende, delle eventuali circostanze aggravanti o attenuanti e, eventualmente, della comunicazione sulla cooperazione.
14
Quanto alla gravità dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato, alla luce della sua natura, cioè una ripartizione dei mercati ed una fissazione dei prezzi, del suo carattere volontario, del suo impatto reale sul mercato dell’AMCA e del fatto che si estendeva all’insieme del mercato comune e, dal momento della sua costituzione, all’insieme del SEE, che le imprese destinatarie della decisione impugnata avevano commesso infrazioni molto gravi dell’art. 81, n. 1, CE e dell’art. 53, n. 1, dell’accordo SEE (‘considerando’ 280, 281 e 288 della decisione impugnata).
15
Per determinare l’importo di partenza delle ammende, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che, nelle circostanze di specie, in cui erano state coinvolte diverse imprese, era necessario tener conto del particolare peso, e quindi dell’impatto reale sulla concorrenza, del comportamento illegittimo di ciascuna impresa (‘considerando’ 290 della decisione impugnata).
16
A tal fine, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che occorresse, in particolare, utilizzare le quote di mercato nel SEE delle imprese partecipanti all’infrazione come base di comparazione per determinare i loro volumi rispettivi. La comparazione è stata fatta sulla base delle quote detenute sul mercato del SEE per il prodotto di cui trattasi durante l’intero ultimo anno civile dell’infrazione (1998). Per la [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, l’anno preso in considerazione è stato il 1996 (‘considerando’ 291 e 292 della decisione impugnata).
17
Il gruppo [OSCURATO:PERSONA], con una quota di mercato nel SEE stimata al 44%, è stato considerato il più importante produttore ed è stato posto, di conseguenza, nella prima categoria delle imprese interessate. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], considerate le seconde produttrici più importanti di AMCA, con, rispettivamente, quote di mercato del 28% e del 34%, sono state poste nella seconda categoria. L’Atofina, la cui quota di mercato è stata stimata al 17%, è stata posta nella terza categoria (‘considerando’ 293, 294 e 295 della decisione impugnata).
18
L’importo di partenza delle ammende è stato determinato come segue: EUR 30 milioni per il gruppo [OSCURATO:PERSONA], EUR 21 milioni per la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], EUR 12 milioni per l’Atofina/[OSCURATO:PERSONA] e EUR 1,33 milioni per la [OSCURATO:PERSONA] (è menzionata erroneamente l’espressione «importo di base», ‘considerando’ 296 e 297 della decisione impugnata).
19
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha maggiorato l’importo di partenza delle ammende per ciascuna delle imprese, in funzione della durata della loro partecipazione all’infrazione, considerando che gli importi di partenza delle ammende loro inflitte doveva essere aumentato del 10% per ciascun anno intero di infrazione e di un supplementare 5% per ciascun periodo pari o superiore a sei mesi, ma inferiore a un anno. Essa ha quindi maggiorato del 150% l’importo di partenza dell’ammenda inflitta al gruppo [OSCURATO:PERSONA], nonché quello dell’ammenda inflitta all’Atofina/[OSCURATO:PERSONA], del 135% quello dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] e del 15% quello dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] (‘considerando’ 302 della decisione impugnata).
20
[OSCURATO:PERSONA] e all’Atofina è stato applicato, date le circostanze aggravanti, un aumento del 50% dell’importo di base dell’ammenda da infliggere loro per recidiva, in quanto tali due imprese avevano formato oggetto di precedenti decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che accertavano la loro partecipazione ad intese (‘considerando’ 308 e 314 della decisione impugnata).
21
[OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, a tal fine, che la [OSCURATO:PERSONA] era stata destinataria della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 27 luglio 1994, 94/599/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo [81 CE] (
GU L 239, pag. 14
) (in prosieguo: la «decisione [OSCURATO:PERSONA]»), e della decisione della [OSCURATO:PERSONA] , 69/243/CEE, relativa ad una procedura a norma dell’articolo [81 CE] (
GU L 195, pag. 11
; in prosieguo: la «decisione materie coloranti») (‘considerando’ 309 della decisione impugnata).
22
[OSCURATO:PERSONA] non ha accolto gli argomenti dedotti dalla ricorrente nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, secondo cui le attività, i prodotti ed i soggetti di cui trattavano le decisioni citate erano diversi dalle attività, dai prodotti e dai soggetti collegati al settore dell’AMCA e la decisione materie coloranti era troppo risalente nel tempo. Infatti, a suo avviso, il criterio dell’infrazione dello stesso tipo, posto dagli orientamenti, era soddisfatto, in quanto le precedenti decisioni citate e la decisione impugnata riguardavano intese relative ad infrazioni simili all’art. 81 CE. Non sarebbe richiesto che le attività, i prodotti ed i soggetti siano gli stessi, ma sarebbe sufficiente che si tratti della stessa impresa, il che si verificherebbe nel caso in esame (‘considerando’ 312 della decisione impugnata).
23
[OSCURATO:PERSONA] ha altresì respinto l’argomento della ricorrente secondo cui nel caso di specie sarebbe stato violato il principio del ne bis in idem, in quanto l’istituzione aveva già adottato le decisioni precedenti di cui trattasi sulla base delle circostanze aggravanti nella decisione della [OSCURATO:PERSONA] 1
o
ottobre 2003, 2005/493/CE, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/E-1/37.370 — Sorbati), un sunto del quale è pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale del (
GU L 182, pag. 20
). Secondo la [OSCURATO:PERSONA], se talune imprese perseverano nel commettere il medesimo tipo di infrazione e se ammende precedenti non le hanno spinte a mutare il loro comportamento, ciò rappresenta una circostanza aggravante, sia stata o meno considerata tale nei casi precedenti (‘considerando’ 313 della decisione impugnata).
24
Quanto all’applicazione della comunicazione sulla cooperazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha accordato, ai sensi del punto B, una riduzione del 100% dell’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA], dato che era stata la prima partecipante all’intesa a fornire prove dell’esistenza, del funzionamento, della durata e dell’attuazione di detta intesa. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] GmbH l’avesse informata a proposito di un’intesa segreta in una data in cui essa non aveva avviato indagini e non disponeva neanche di informazioni sufficienti per acquisire la prova di detta intesa (‘considerando’ 328-332 della decisione impugnata).
25
[OSCURATO:PERSONA] ha considerato che l’Atofina poteva beneficiare di una riduzione significativa dell’importo della sua ammenda, cioè del 40%, poiché era stata la seconda impresa a fornirle, prima della comunicazione degli addebiti, informazioni ed elementi di prova che hanno contribuito all’accertamento dell’esistenza dell’intesa e non aveva contestato la sostanza dei fatti sui quali si era fondata la [OSCURATO:PERSONA] per determinare l’esistenza dell’intesa nella sua comunicazione degli addebiti (‘considerando’ 337, 338 e 340 della decisione impugnata).
26
[OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] era stato la terza impresa a fornirle, prima della comunicazione degli addebiti, informazioni ed elementi di prova che confermavano l’esistenza dell’intesa nel settore dell’AMCA, e non aveva contestato la sostanza dei fatti sui quali si era fondata la [OSCURATO:PERSONA] per determinare l’esistenza dell’intesa nella sua comunicazione degli addebiti. Essa ha quindi ritenuto che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] soddisfacesse le condizioni riportate al punto D, n. 2, primo e secondo trattino, della comunicazione sulla cooperazione, di modo da beneficiare di una riduzione del 25% dell’importo dell’ammenda che gli sarebbe stata inflitta in mancanza di cooperazione con la [OSCURATO:PERSONA] (‘considerando’ 342-346 della decisione impugnata).
27
[OSCURATO:PERSONA] non ha, invece, accolto gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui quest’ultima non avrebbe potuto presentare una domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione, dato che aveva venduto la sua attività nell’AMCA alla [OSCURATO:PERSONA] AG prima dell’avvio del procedimento, nel 1999, e che, per di più, sarebbe stata coperta dalla domanda presentata in tal senso dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH. [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto la possibilità di presentare una domanda siffatta all’epoca in cui era ancora proprietaria della sua attività nell’AMCA e che essa non poteva essere coperta dalla domanda della [OSCURATO:PERSONA] GmbH, in quanto l’unità commerciale AMCA faceva parte della [OSCURATO:PERSONA], e poi della [OSCURATO:PERSONA] AG, due persone giuridiche indipendenti (‘considerando’ 325 e 326 della decisione impugnata).
28
[OSCURATO:PERSONA] ha concluso, all’art. 1 della decisione impugnata:
«Le imprese elencate in appresso hanno violato l’articolo 81 [CE] ripartendosi quote di volume e clienti, concertando aumenti di prezzi, accordandosi su un meccanismo di compensazione, scambiandosi informazioni sui volumi delle vendite e sui prezzi, partecipando a riunioni regolari e mantenendo altri contatti per convenire e applicare le restrizioni sopra descritte. Il comportamento delle imprese elencate in appresso costituisce anche una violazione dell’articolo 53, paragrafo 1 dell’accordo SEE dal 1
o
gennaio 1994.
(…)
(…)
c)
[OSCURATO:PERSONA] (…): dal 1
o
gennaio 1984 al ;
(…)
e)
[OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:PERSONA] GmbH: dal 1
o
luglio 1997 al ».
29
All’art. 2 della decisione impugnata, gli importi delle ammende sono stati fissati come segue:
« a)
[OSCURATO:PERSONA] (…), [OSCURATO:PERSONA] (…), [OSCURATO:PERSONA] NV, [OSCURATO:PERSONA] (…), [OSCURATO:PERSONA] (…), [OSCURATO:PERSONA] (…) e [OSCURATO:PERSONA] AB:
EUR 84,38 milioni;
b)
[OSCURATO:PERSONA] (…):
EUR 74,03 milioni;
c)
[OSCURATO:PERSONA] (…) e Arkema (…) [in precedenza nota come Atofina (…)], responsabilità congiunta e solidale:
EUR 45,00 milioni;
d)
Arkema (…) (già Atofina […]):
EUR 13,50 milioni;
e)
[OSCURATO:PERSONA] AG e [OSCURATO:PERSONA] GmbH, responsabilità congiunta e solidale:
EUR 0.
(…)».
30
Ai sensi dell’art. 3 della decisione impugnata:
«Le imprese menzionate all’art. 1° sono tenute a porre immediatamente fine alle infrazioni, qualora non lo abbiano già fatto, e ad astenersi dal ripetere atti o comportamenti analoghi all’infrazione accertata nel caso in esame nonché dal realizzare qualsiasi atto o comportamento avente oggetto oppure effetto identico o analogo».
Procedimento e conclusioni delle parti
31
Con atto introduttivo presentato nella cancelleria il 25 aprile 2005, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame.
32
Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata, il giudice relatore è stato assegnato alla Settima Sezione, cui è stata, pertanto, assegnata la presente causa.
33
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Settima Sezione) ha deciso di avviare la fase orale.
34
Gli argomenti delle parti, nonché le loro risposte ai quesiti orali posti dal Tribunale, sono stati sentiti all’udienza del 18 giugno 2008.
35
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare gli artt. 2 e 3 della decisione impugnata;
—
in via subordinata, ridurre l’importo dell’ammenda;
—
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
36
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
—
respingere il ricorso;
—
condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
37
La ricorrente fa valere sette motivi a sostegno del suo ricorso. Il primo attiene all’assenza di responsabilità della ricorrente per quanto riguarda l’intesa sanzionata, a causa della vendita delle sue attività nell’AMCA, il secondo all’illegittimità dell’ammenda inflitta, il terzo ad una violazione della comunicazione sulla cooperazione, il quarto ad un errore di valutazione nel calcolo dell’importo di base dell’ammenda, il quinto ad una maggiorazione ingiustificata dell’ammenda per recidiva, il sesto a vizi di procedura ed il settimo all’illegittimità dell’ordine inibitorio previsto all’art. 3 della decisione impugnata.
Sul primo motivo, attinente all’assenza di responsabilità della ricorrente per quanto riguarda l’intesa sanzionata, a causa della vendita delle sue attività nell’AMCA
Argomenti delle parti
38
La ricorrente sostiene di non essere più responsabile delle infrazioni commesse per il ramo di attività nell’AMCA, in quanto la responsabilità di tali infrazioni è stata illimitatamente trasferita alla [OSCURATO:PERSONA] GmbH al momento dello smembramento e della vendita di tale ramo. Essa osserva altresì che il ramo di attività nell’AMCA è stato legalmente smantellato e venduto, il 30 maggio 1997, ad una controllata al 100%, la [OSCURATO:PERSONA], insieme ad altri quattro grandi settori di attività legati ai prodotti chimici speciali. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi proseguito la gestione dell’attività in qualità di impresa autonoma nelle medesime condizioni. Pertanto, essa avrebbe preso il posto della ricorrente, tanto sul piano giuridico quanto su quello economico. Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] AG abbia acquistato la [OSCURATO:PERSONA] non modificherebbe in nulla la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], divenuta [OSCURATO:PERSONA] GmbH. Infatti, la modifica dell’azionariato in seguito all’acquisto della [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA] AG non avrebbe alcuna incidenza sulla responsabilità della società, dato che sarebbero preservate l’identità economica e, di conseguenza, la continuità dell’impresa di cui trattasi. [OSCURATO:PERSONA], divenuta [OSCURATO:PERSONA] GmbH, avrebbe quindi continuato ad esistere in seno al gruppo con la medesima identità giuridica, senza alcuna soluzione di continuità giuridica o economica.
39
Secondo la ricorrente, se l’impresa è trasferita integralmente, di modo che il nuovo soggetto giuridico sostituisce il suo predecessore e prosegue l’attività, il principio della continuità economica comporta il simultaneo trasferimento della responsabilità per un’intesa conclusa dall’impresa ceduta. Per determinare la responsabilità, occorrerebbe quindi «seguire le tracce dell’impresa in quanto realtà economica e non giuridica». Nel caso di specie, dopo lo smantellamento e la vendita dell’attività nell’AMCA, la [OSCURATO:PERSONA], poi la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, sarebbero i soggetti giuridici responsabili dell’infrazione al diritto delle intese, e non la [OSCURATO:PERSONA].
40
La ricorrente fa altresì valere che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia continuato a partecipare agli accordi esistenti manifesterebbe la continuità dell’impresa.
41
La sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa
C-49/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4125)
, citata dalla [OSCURATO:PERSONA], non consentirebbe di trarre conclusioni diverse. Infatti, secondo tale sentenza, il principio secondo cui la responsabilità di un dirigente d’impresa potrebbe essere accertata nonostante che la vendita della sua attività riguardasse esclusivamente la vendita di un’impresa a terzi, e non ad un soggetto giuridico appartenente al gruppo, come nel caso di specie. A tal riguardo, la ricorrente ha precisato in udienza che la Corte ha confermato in una delle sue recenti sentenze (sentenza , causa
C-280/06, ETI e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-10893)
che il criterio della continuità economica doveva applicarsi alla luce dei legami strutturali tra l’entità che ha commesso l’infrazione ed il suo successore economico al momento del trasferimento.
42
Essa osserva altresì che il trasferimento della responsabilità risulta dal contratto sul conferimento, in cui le parti riconoscono espressamente che la [OSCURATO:PERSONA] esonera la ricorrente dalla sua responsabilità in seno al gruppo. Secondo la ricorrente, emerge dalla giurisprudenza che un’assunzione siffatta della responsabilità in seno al gruppo deve essere presa in considerazione in sede di irrogazione dell’ammenda.
43
Quanto all’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la ricorrente avrebbe cercato di eludere la propria responsabilità cedendo la sua attività nell’AMCA, secondo la ricorrente la ristrutturazione del gruppo, in corso, passo dopo passo, fin dal 1996, era un processo che non era stato influenzato o motivato da eventuali specificità di taluni particolari settori di attività. Infatti, la ristrutturazione consisteva in un’esternalizzazione di tutte le attività che non erano collegate ai settori di attività farmaceutica e agricola.
44
La giurisprudenza nonché la prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] confermerebbero la posizione della ricorrente. Se la [OSCURATO:PERSONA] dovesse beneficiare di un potere discrezionale quanto alla determinazione dei destinatari dell’ammenda, ciò rappresenterebbe una violazione del principio secondo cui l’amministrazione è vincolata alle proprie decisioni, principio sancito nel preambolo e all’art. 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (
GU 2000, C 364, pag. 1
).
45
In udienza la ricorrente ha aggiunto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima non disporrebbe di un potere di valutazione per determinare gli autori di un’infrazione all’art. 81 CE, dato che essi sono determinati in base a precise disposizioni giuridiche.
46
La ricorrente sostiene altresì che, quando deteneva il ramo di attività nell’AMCA, quest’ultimo era organizzato e funzionava autonomamente ed assumeva da solo la responsabilità dei suoi risultati. Inoltre, al di fuori dell’attività di cui trattasi, essa non avrebbe avuto alcuna conoscenza dell’infrazione, dato che il comportamento dei dipendenti del ramo di attività nell’AMCA che hanno partecipato all’infrazione è anche in contrasto con la politica del gruppo [OSCURATO:PERSONA] a favore del rispetto del diritto della concorrenza.
47
[OSCURATO:PERSONA] risponde sostanzialmente che non può essere accolto l’argomento della ricorrente secondo cui la ristrutturazione della sua attività nell’AMCA l’ha totalmente esonerata da qualsiasi responsabilità. Infatti, se fosse corretta, l’interpretazione proposta dalla ricorrente offrirebbe alle grandi imprese un agile strumento per sottrarsi alle conseguenze giuridiche di un’intesa o almeno di minimizzare i rischi commerciali nel caso della sua scoperta.
48
Essa osserva altresì che il motivo della ricorrente, in realtà, riguarderebbe il solo mese di giugno 1997, su un totale di 149 mesi di infrazione, e che, di conseguenza, non sarebbe giustificato un annullamento della decisione impugnata per un solo mese.
49
A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] considera che, alla luce di una giurisprudenza costante, essa poteva presumere che una controllata al 100%, come la [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie dal 30 maggio 1997 al , applicasse essenzialmente le istruzioni che riceveva dalla sua controllante, senza dover verificare se la controllante avesse effettivamente esercitato il suo potere. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dimostrare che la sua vecchia controllata avesse effettivamente determinato in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato nel giugno 1997, ciò che non ha fatto.
Giudizio del Tribunale
50
Occorre rammentare che, secondo una giurisprudenza consolidata, in via di principio, la responsabilità per l’impresa di cui trattasi incombe alla persona fisica o giuridica che dirigeva la medesima al momento in cui l’infrazione è stata commessa, pur se, alla data di adozione della decisione che ha constatato l’infrazione, la gestione dell’impresa era stata posta sotto la responsabilità di un’altra persona (sentenze della Corte 16 novembre 2000, causa C-286/98 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-9925, punto 37, e causa C-279/98 P, Cascades/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 9693, punto 78; sentenza del Tribunale , causa
T-9/99, HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1487, punto 103)
.
51
Tuttavia, può rivelarsi necessario, ai fini di un’efficace attuazione delle regole di concorrenza, imputare in via eccezionale un’intesa non al gestore iniziale, ma al nuovo gestore dell’impresa coinvolta qualora quest’ultimo possa effettivamente essere considerato il successore del gestore iniziale, cioè qualora continui a gestire l’impresa coinvolta nell’intesa (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa definita con la sentenza ETI e a., cit., paragrafi 75 e 76). Infatti, se non fosse prevista nessun’altra possibilità di infliggere la sanzione ad un’entità diversa da quella che ha commesso l’infrazione, le imprese potrebbero sottrarsi alle sanzioni semplicemente a causa della modifica della loro identità in seguito a ristrutturazioni, cessioni o altre modifiche giuridiche o organizzative (v., in tal senso, sentenza ETI e a., cit., punto 41).
52
La Corte ha infatti considerato che il criterio cosiddetto della «continuità economica» entra in gioco solo qualora la persona giuridica responsabile della gestione dell’impresa abbia cessato di esistere giuridicamente dopo aver commesso l’infrazione (sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 145, e HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 104) o nei casi di ristrutturazioni interne di un’impresa qualora il gestore iniziale non cessi necessariamente di avere un’esistenza giuridica, ma non svolga più un’attività economica sul mercato di cui trattasi e alla luce dei collegamenti strutturali tra il gestore iniziale ed il nuovo gestore dell’impresa (v., in tal senso, sentenze della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-123, punto 359, e ETI e a., cit., punto 41).
53
Nel caso di specie, emerge tanto dalla decisione impugnata quanto dalle osservazioni della ricorrente relative alla comunicazione degli addebiti che la stessa [OSCURATO:PERSONA] ha fabbricato AMCA mediante il suo reparto di chimica fino al 30 maggio 1997. Tale reparto, come altri, è stato trasferito, il , alla [OSCURATO:PERSONA], una controllata della [OSCURATO:PERSONA] detenuta da quest’ultima al 100%. Il , con la vendita della totalità delle azioni della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] AG l’insieme delle sue attività nell’AMCA.
54
Per quanto riguarda anzitutto la responsabilità della ricorrente derivante dalla sua partecipazione all’intesa per il periodo fino al 30 maggio 1997, la ricorrente si limita ad affermare che il ramo di attività dell’AMCA aveva un’organizzazione ed un funzionamento indipendenti e che essa non aveva conoscenza dell’infrazione. Essa sostiene altresì che il comportamento dei dipendenti che hanno partecipato all’infrazione non era conforme alla politica del gruppo, mirata al rispetto del diritto della concorrenza.
55
Tuttavia, è giocoforza constatare che, fino al trasferimento del suo ramo di attività chimica alla [OSCURATO:PERSONA], il 30 maggio 1997, la ricorrente era la persona giuridica direttamente responsabile della gestione del suo ramo di attività nell’AMCA e dei dipendenti che hanno commesso l’infrazione di cui trattasi. Di conseguenza, la ricorrente avrebbe dovuto avere conoscenza delle loro azioni e non poteva far valere un malfunzionamento della sua organizzazione interna (v., in tal senso, sentenza del Tribunale , causa
T-12/90, Bayer/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-219, punto 35)
. Pertanto, le azioni illegittime dei suoi dipendenti nel ramo di attività dell’AMCA devono essere considerate imputabili alla ricorrente.
56
Si deve altresì rammentare che, ai fini dell’applicazione e dell’esecuzione delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] in materia di diritto della concorrenza, occorre identificare come destinatario un’entità dotata di personalità giuridica (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da
T-305/94 a T-307/94, da T-313/94 a T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 e T-335/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-931, punto 978)
. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi giustamente imputato la responsabilità dell’infrazione commessa nel ramo di attività dell’AMCA alla ricorrente, che era effettivamente la persona giuridica incaricata di tale attività.
57
Per quanto riguarda, poi, il periodo tra il 30 maggio ed il 30 giugno 1997, la ricorrente si limita a precisare che, durante tale periodo, il ramo di attività dell’AMCA, come altri rami, è stato trasferito a una controllata, la [OSCURATO:PERSONA], detenuta al 100% dalla [OSCURATO:PERSONA], prima della sua vendita alla [OSCURATO:PERSONA] AG, il .
58
A tal riguardo, va constatato che la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione tale periodo basandosi, ai ‘considerando’ 217-219 della decisione impugnata, sulla nozione di impresa, ai sensi dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE. [OSCURATO:PERSONA] luce di detta nozione, alla base di tutta la giurisprudenza comunitaria relativa all’imputabilità della responsabilità delle infrazioni alle entità giuridiche che costituiscono una medesima impresa, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente imputato l’infrazione alla [OSCURATO:PERSONA] per il periodo tra il 30 maggio e il 30 giugno 1997. Infatti, la nozione di impresa ai sensi dell’art. 81 CE comprende entità economiche, ognuna delle quali costituita da un’organizzazione unitaria di elementi personali, materiali e immateriali, che persegue stabilmente un determinato fine di natura economica, organizzazione che può concorrere alla realizzazione di un’infrazione della stessa disposizione (v., in tal senso, sentenze del Tribunale , causa
T-11/89, Shell/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-757, punto 311, e HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 54)
.
59
Nel particolare caso in cui una controllante detenga il 100% del capitale della sua controllata, all’origine di un comportamento illegittimo, sussiste una presunzione relativa secondo cui la detta controllante esercita un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata (v., in tal senso, sentenza della Corte 25 ottobre 1983, causa
107/82, AEG-Telefunken/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3151, punto 50, e sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 961 e 984)
ed esse costituiscono quindi una sola impresa ai sensi dell’art. 81 CE (sentenza del Tribunale , cause riunite T-71/03, T-74/03, T-87/03 e T-91/03, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta, punto 59). Spetta quindi alla controllante, che contesta dinanzi al giudice comunitario una decisione della [OSCURATO:PERSONA] di infliggerle un’ammenda per un comportamento commesso dalla sua controllata, confutare tale presunzione apportando elementi di prova idonei a dimostrare l’autonomia di quest’ultima (sentenza del Tribunale , causa
T-314/01, Avebe/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-3085, punto 136; v. altresì, in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 29)
.
60
Nel caso di specie, è giocoforza constatare che, dal 30 maggio al 30 giugno 1997, la [OSCURATO:PERSONA] era una controllata detenuta al 100% dalla [OSCURATO:PERSONA]. Poiché quest’ultima, come emerge dalla risposta della ricorrente alla comunicazione degli addebiti, ha proceduto alla vendita della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] AG, conclusa definitivamente con un contratto datato ed eseguito con il trasferimento delle azioni il , il controllo del ramo di attività dell’AMCA rientrava manifestamente in un obiettivo di vendita delle azioni di tale controllata ad un’impresa terza. Di conseguenza, si deve ritenere dimostrato che la ricorrente non ha ribaltato la presunzione secondo cui la controllante esercitava un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata, detenuta al 100% (sentenze AEG-Telefunken/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 50, e , [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 59), provando l’autonomia della sua controllata, [OSCURATO:PERSONA] GmbH.
61
Dev’essere respinto altresì l’argomento della ricorrente diretto a far valere che il trasferimento della sua unità economica AMCA ad un’altra impresa comportava anche il trasferimento al nuovo gestore della responsabilità delle azioni anticoncorrenziali. Infatti, alla luce della giurisprudenza citata supra al punto 50, spetta alla ricorrente, persona giuridica che dirigeva l’impresa di cui trattasi al momento in cui è stata commessa l’infrazione, rispondere di quest’ultima, anche se, alla data dell’adozione della decisione che constata l’infrazione, la gestione dell’impresa era stata posta sotto la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] AG. Il principio di responsabilità personale non può essere rimesso in discussione da quello della continuità economica nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, un’impresa coinvolta nell’intesa abbia ceduto una parte delle sue attività ad un terzo indipendente e non esistano collegamenti strutturali tra il vecchio gestore ed il nuovo (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa definita con la sentenza ETI e a., cit., paragrafo 82).
62
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, essa non ricade in uno dei due casi eccezionali in cui la Corte ha potuto considerare che occorreva utilizzare il criterio della continuità economica per imputare i comportamenti anticoncorrenziali del gestore iniziale al nuovo gestore dell’attività in questione. Infatti, se è vero che il ramo dell’AMCA è stato trasferito in un primo momento all’interno del gruppo, alla [OSCURATO:PERSONA], controllata della [OSCURATO:PERSONA], per essere poi ceduta alla [OSCURATO:PERSONA] AG, la [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia continuato ad esistere come persona giuridica distinta dopo la realizzazione dell’infrazione (v., in tal senso, sentenza della Corte 14 luglio 2005, cause riunite C-65/02 P e C-73/02 P, ThyssenKrupp/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-6773, punto 88).
63
Peraltro, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, essa non può avvalersi della giurisprudenza secondo cui, in caso di trasferimento totale o parziale delle attività economiche da un’entità giuridica a un’altra, la responsabilità dell’infrazione commessa dal gestore iniziale, nell’ambito delle attività in questione, può essere imputata al nuovo gestore se quest’ultimo costituisce, con il gestore iniziale, un’entità economica ai fini dell’applicazione delle regole di concorrenza, anche se il gestore iniziale esiste ancora in quanto entità giuridica (sentenza ETI e a., cit., punto 48). Infatti, è giocoforza constatare che, in seguito alla cessione della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] AG, il 30 giugno 1997, non vi era nessun collegamento strutturale, né organizzativo, tra la [OSCURATO:PERSONA] AG e la [OSCURATO:PERSONA], che sono due imprese distinte ai sensi dell’art. 81 CE ed il cui unico collegamento economico consiste nel fatto che la prima ha acquistato la totalità del capitale della [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, le attività del ramo dell’AMCA della [OSCURATO:PERSONA].
64
Comunque, l’imputazione al nuovo gestore di un’infrazione commessa dal vecchio gestore è una possibilità che in talune circostanze la giurisprudenza riconosce alla [OSCURATO:PERSONA], e non un obbligo, in particolare in casi in cui, come nella fattispecie in esame, il gestore iniziale autore dell’infrazione continui ad esistere giuridicamente ed economicamente (conformemente alla sentenza ETI e a., cit., punto 40). Inoltre, nel caso di specie, il rischio che l’impresa all’origine dell’infrazione si sottragga alle sanzioni, rischio che il principio della continuità economica mira a contrastare (v. punto 51 supra) è inesistente, dato che la [OSCURATO:PERSONA] continua ad esistere tanto giuridicamente quanto economicamente.
65
La ricorrente non può neanche far valere il trasferimento della sua responsabilità per via del contratto di conferimento del suo ramo di attività concluso con la [OSCURATO:PERSONA]. Da un lato, un contratto siffatto non può essere opposto alla [OSCURATO:PERSONA] per sfuggire alle sanzioni inflitte in applicazione del diritto comunitario della concorrenza, nei limiti in cui è diretto a ripartire la responsabilità tra le società per aver partecipato ad un’intesa. Dall’altro, il presunto trasferimento di responsabilità operato nel caso di specie secondo i termini del contratto di conferimento è irrilevante rispetto alla determinazione della responsabilità della ricorrente, dato che tale contratto è stato concluso tra la [OSCURATO:PERSONA] e una sua controllata al 100% e quindi, di conseguenza, il comportamento illegittimo può esserle imputato nella sua qualità di controllante. Comunque, a differenza della causa all’origine della sentenza 13 dicembre 2001, cause riunite
T-45/98 e T-47/98, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] speciali Terni/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-3757
, punto 62), fatta valere dalla ricorrente, in cui il Tribunale aveva dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] poteva in via eccezionale imputare ad una società la responsabilità del comportamento illegittimo del suo predecessore, dal fascicolo del procedimento non emerge che la [OSCURATO:PERSONA] AG abbia accettato di essere considerata responsabile delle azioni della [OSCURATO:PERSONA] prima del trasferimento del suo ramo di attività nell’AMCA.
66
Ne consegue che non può essere accolto l’argomento della ricorrente secondo cui la responsabilità dei comportamenti anticoncorrenziali del suo ramo di attività nell’AMCA sarebbe stata trasferita al momento della sua vendita alla [OSCURATO:PERSONA] AG.
67
Pertanto, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente imputato alla [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità dell’infrazione commessa tra il 1
o
giugno 1984 ed il , il primo motivo deve essere dichiarato infondato.
Sul secondo motivo, attinente all’illegittimità dell’ammenda inflitta
Argomenti delle parti
68
La ricorrente sostiene che l’ammenda inflitta è illegittima, in quanto la nuova controllante della [OSCURATO:PERSONA], divenuta [OSCURATO:PERSONA] GmbH, ha ottenuto una totale esenzione dall’ammenda ed essa stessa, in qualità di vecchia controllante, non ne ha beneficiato. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi violato il principio di parità di trattamento, previsto all’art. 20 della Carta dei diritti fondamentali, nonché significato ed oggetto della comunicazione sulla cooperazione.
69
Poiché l’attività dell’AMCA detenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], poi ceduta alla [OSCURATO:PERSONA], divenuta [OSCURATO:PERSONA] GmbH, prima di essere gestita dalla [OSCURATO:PERSONA] AG costituiva un’unità economica, la richiesta di beneficiare di un’esenzione dall’ammenda, presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH, farebbe riferimento a tutte le persone giuridiche incluse «nell’impresa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]». Tale analisi sarebbe confermata dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] (‘considerando’ 332 della decisione impugnata) ha esteso l’esenzione dall’ammenda concessa alla [OSCURATO:PERSONA] GmbH alla sua controllante, [OSCURATO:PERSONA] AG, in considerazione del collegamento esistente tra quest’ultima e la [OSCURATO:PERSONA], divenuta [OSCURATO:PERSONA] GmbH, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, nonché dalla sua prassi decisionale. Pertanto, non avendo considerato che la ricorrente faceva parte della medesima unità economica della [OSCURATO:PERSONA] GmbH e della [OSCURATO:PERSONA] AG, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato la nozione di impresa ai sensi dell’art. 81 CE, come definita dalla giurisprudenza.
70
La ricorrente osserva altresì che l’intesa è stata attuata con le medesime modalità dai medesimi soggetti in modo continuativo per tutta la durata dell’infrazione e che, di conseguenza, la richiesta di esenzione dall’ammenda della [OSCURATO:PERSONA] GmbH non riguardava soltanto il periodo successivo all’acquisto della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, le circostanze fatte valere dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH a sostegno della sua richiesta di esenzione riguardavano altresì la totalità del periodo di infrazione. Pertanto, alla luce delle informazioni comunicate, sarebbe la ricorrente che avrebbe dovuto beneficiare di un trattamento di favore, in forza della sua cooperazione. Peraltro, la richiesta di esenzione sarebbe stata depositata in nome del ramo di attività.
71
La ricorrente precisa che non è stata in grado di presentare una propria richiesta di esenzione prima della seconda parte del 1997, dato che non ha avuto conoscenza dell’intesa prima di tale data. Per di più, essa non è stata in grado di presentare una richiesta siffatta successivamente, dato che, il 30 giugno 1997, aveva ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] AG l’insieme dei suoi attivi dell’AMCA.
72
Infine, se la concessione dell’esenzione derivante dalla comunicazione sulla cooperazione non rinviava anche al periodo in cui la [OSCURATO:PERSONA] era proprietaria dell’attività AMCA, la comunicazione sulla cooperazione sarebbe vuotata di significato, in quanto l’autore dell’infrazione, cioè l’unità economica AMCA, aveva cooperato con la [OSCURATO:PERSONA] ed abolito il segreto relativo all’infrazione.
73
[OSCURATO:PERSONA] chiede che detto motivo venga disatteso.
Giudizio del Tribunale
74
Occorre anzitutto constatare che, come accertato nell’ambito dell’esame del primo motivo, attinente alla presunta illegittimità dell’imputazione alla [OSCURATO:PERSONA] delle infrazioni commesse nell’ambito delle sue attività nell’AMCA (v. punti 53-60 supra), non si può considerare che la responsabilità della ricorrente per il periodo tra il 1
o
gennaio 1984 ed il sia stata trasferita alla [OSCURATO:PERSONA] AG a partire dal momento in cui quest’ultima ha ripreso dalla [OSCURATO:PERSONA] le attività dell’AMCA, il .
75
Pertanto, poiché non può essere accolto l’argomento della ricorrente secondo cui l’attività nell’AMCA detenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] e poi ceduta alla [OSCURATO:PERSONA] AG costituiva un’autonoma unità economica, la richiesta presentata con lettera del 6 dicembre 1999 dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «lettera di clemenza»), ai sensi della comunicazione sulla cooperazione, non riguardava la società precedentemente detentrice dell’attività AMCA, cioè la [OSCURATO:PERSONA]. Va infatti sottolineato che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] AG sono due società, aventi distinte personalità giuridiche, che hanno partecipato, in successione, all’intesa relativa all’AMCA e che fanno parte di due imprese distinte, ai sensi dell’art. 81 CE (v. punto 63 supra). Della richiesta presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH ai sensi della comunicazione sulla cooperazione può quindi beneficiare solo l’impresa di cui faceva parte quest’ultima, e non la [OSCURATO:PERSONA].
76
Una conclusione siffatta non può poi essere inficiata dall’argomento della ricorrente secondo cui dal contenuto della lettera di clemenza emergerebbe che quest’ultima faceva riferimento al periodo in cui la ricorrente era attiva sul mercato dell’AMCA. Infatti, dal punto B della comunicazione sulla cooperazione, relativo alla non imposizione o alla notevole riduzione di ammende, risulta che è l’impresa che soddisfa le condizioni previste da detto punto che beneficia di una riduzione dell’ammenda che può giungere fino alla totale non imposizione. Orbene, come constatato al punto 75 supra, l’autore della lettera non è la [OSCURATO:PERSONA], bensì la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, che faceva parte all’epoca dell’impresa [OSCURATO:PERSONA]. È pacifico che, al momento dell’invio di detta lettera, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva più nessun’autorità sulla società da cui proveniva la denuncia dell’intesa. Di conseguenza, e indipendentemente dal fatto che nella lettera si faccia riferimento al periodo durante il quale la [OSCURATO:PERSONA] era attiva sul mercato dell’AMCA, la [OSCURATO:PERSONA] GmbH non può, così agendo, impegnare la [OSCURATO:PERSONA] né, quindi, consentirle di beneficiare del trattamento favorevole previsto dalla comunicazione sulla cooperazione.
77
Dev’essere altresì respinto l’argomento della ricorrente secondo cui essa non è stata in grado di presentare essa stessa una richiesta ai sensi della comunicazione sulla cooperazione durante il periodo in cui l’attività dell’AMCA era soggetta al suo controllo. Infatti, la ricorrente non produce nessun elemento di prova a sostegno della sua affermazione e, comunque, essa non prova che l’attività dell’AMCA, non sottoposta a controllo prima del 30 maggio 1997, fosse autonoma ed al di fuori della sua responsabilità.
78
Come anche la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale considera altresì che la decisione impugnata non rimette affatto in discussione lo spirito e la finalità della comunicazione sulla cooperazione. Infatti, poiché la [OSCURATO:PERSONA] AG e la sua controllata [OSCURATO:PERSONA] GmbH costituiscono un’unità economica, esse possono beneficiare, in quanto formano un’impresa, dei vantaggi previsti dalla comunicazione sulla cooperazione, senza comprometterne la finalità. Tale caso non si verifica per la ricorrente, data l’assenza di collegamenti con l’autore della lettera di clemenza, cioè la [OSCURATO:PERSONA] GmbH.
79
Infine, quanto all’argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato il principio di parità di trattamento, occorre rammentare che il principio di parità di trattamento risulta violato soltanto quando situazioni analoghe vengono trattate in maniera differente o quando situazioni differenti vengono trattate in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenze della Corte 13 dicembre 1984, causa 106/83, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4209, punto 28, e del Tribunale , causa
T-304/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1887, punto 96)
. Nel caso in esame, poiché la ricorrente, un’impresa distinta dalla [OSCURATO:PERSONA], non si trova in una situazione analoga a quella di quest’ultima, dato che la [OSCURATO:PERSONA] è stata la prima a fornire prove decisive dell’esistenza dell’intesa, l’addebito relativo ad una violazione del principio di parità di trattamento non può essere accolto.
80
[OSCURATO:PERSONA] luce di quanto precede, va disatteso il secondo motivo, attinente all’illegittimità dell’ammenda inflitta.
Sul terzo motivo, attinente ad una violazione della comunicazione sulla cooperazione
Argomenti delle parti
81
La ricorrente contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di non averle concesso una riduzione di almeno il 10% dell’importo della sua ammenda, ai sensi della comunicazione sulla cooperazione. Conformemente al punto D, n. 2, secondo trattino, di detta comunicazione, essa avrebbe informato la [OSCURATO:PERSONA], nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, che non contestava i fatti materiali dell’infrazione ed avrebbe dovuto quindi beneficiare, come le altre partecipanti all’intesa, di una riduzione della sua ammenda.
82
Essa osserva che dal punto 9 della sua risposta alla comunicazione degli addebiti risulta che essa non contestava i fatti esposti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella detta comunicazione. Tale assenza di contestazioni non sarebbe rimessa in discussione dal fatto che essa ha indicato, nello stesso punto 9, che si riservava la possibilità di far valere una valutazione giuridica diversa da quella della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda la materialità dei fatti riconosciuti.
83
Quanto all’argomento secondo cui essa non avrebbe riconosciuto i fatti, in quanto ha affermato di non averne avuto conoscenza, essa risponde che il difetto di conoscenza dei fatti non può rimetterne in discussione il riconoscimento.
84
Essa fa valere inoltre che né il tenore letterale della comunicazione sulla cooperazione né la prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] o la giurisprudenza richiederebbero che la concessione di una riduzione di ammenda per la mancata contestazione di fatti dipenda dalla presentazione di una richiesta separata. Pertanto, essa poteva legittimamente attendersi una riduzione della sua ammenda in forza della comunicazione sulla cooperazione.
85
Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe chiarito perché non aveva preso in considerazione la mancata contestazione dei fatti ai fini della determinazione dell’ammenda e non avrebbe precisato come aveva proceduto. A tal riguardo, essa sostiene che il Tribunale ha considerato che la valutazione della mancata contestazione dei fatti doveva comparire nei ‘considerando’ relativi alla cooperazione dell’impresa (sentenza del Tribunale 29 aprile 2004, cause riunite
T-236/01, T-239/01, da T-244/01 a T-246/01, T-251/01 e T-252/01, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1181
, punti 414 e seguenti).
86
[OSCURATO:PERSONA] risponde che, se la ricorrente avesse voluto beneficiare della comunicazione sulla cooperazione, avrebbe dovuto presentare una formale richiesta, in forza del punto E di detta comunicazione. Orbene, durante l’intero procedimento amministrativo, essa si sarebbe difesa affermando che ha avuto conoscenza dell’esistenza delle infrazioni contestatele soltanto nel 2003 e che non aveva quindi potuto presentare richieste in proprio nome.
87
Per di più, essa considera che la ricorrente non ha esplicitamente dichiarato di non contestare la materialità dei fatti ai sensi della comunicazione sulla cooperazione. A tal riguardo, essa osserva che, al punto 9 della sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA], pur affermando che non contestava i fatti, ha precisato che tali fatti non erano sufficienti per suffragare talune delle conclusioni in diritto cui era giunta la [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, al punto precedente della sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la ricorrente avrebbe dichiarato di essere del tutto incapace di pronunciarsi sui dettagli della presunta infrazione, salvo sulle informazioni che poteva dedurre dalla stessa comunicazione degli addebiti, in quanto aveva venduto il ramo dell’attività dell’AMCA alla [OSCURATO:PERSONA] nel 1997, con l’intero suo personale e tutti i suoi valori patrimoniali. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente non riconoscerebbe espressamente neanche dinanzi al Tribunale di aver partecipato all’intesa.
88
[OSCURATO:PERSONA] rammenta che, secondo la giurisprudenza, una riduzione dell’importo dell’ammenda, in forza della comunicazione sulla cooperazione, può essere giustificata solo qualora si possa considerare che le informazioni fornite e, più in generale, il comportamento dell’impresa di cui trattasi, dimostrano una sincera cooperazione da parte di quest’ultima. Orbene, la ricorrente non fornirebbe né dettagli né prove della sua cooperazione con la [OSCURATO:PERSONA] e, anzi, cadrebbe in contraddizione dichiarando che non disponeva né di documenti né di contatti ai quali poteva ricorrere per chiarire la situazione.
89
[OSCURATO:PERSONA] risponde infine che la decisione impugnata non è viziata da un difetto di motivazione. Infatti, ai ‘considerando’ 324-326 della decisione impugnata, essa constaterebbe le principali obiezioni della ricorrente, segnatamente quelle che sono state effettivamente dedotte durante il procedimento amministrativo riguardante l’applicazione della comunicazione sulla cooperazione. Poiché la ricorrente non aveva contestato i fatti esplicitamente ed inequivocabilmente, a suo avviso non era necessario fornire una motivazione più approfondita di quella già contenuta nella decisione impugnata. Sarebbe peraltro inconferente il rinvio alla citata sentenza 29 aprile 2004, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA].
Giudizio del Tribunale
90
Il punto D della comunicazione sulla cooperazione, intitolato «Significativa riduzione dell’ammontare dell’ammenda», così dispone:
«1.
Un’impresa che coopera senza che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui ai punti B o C beneficia di una riduzione dal 10% al 50% dell’ammontare dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta in assenza di cooperazione.
2.
Ciò può verificarsi in particolare:
—
se, prima dell’invio di una comunicazione degli addebiti, un’impresa fornisce alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni, documenti o altri elementi probatori che contribuiscano a confermare la sussistenza dell’infrazione,
—
se, dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, un’impresa informa la [OSCURATO:PERSONA] che non contesta i fatti materiali sui quali la [OSCURATO:PERSONA] fonda le sue accuse».
91
Si deve rammentare che, per beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda a titolo della mancata contestazione dei fatti, conformemente al punto D, n. 2, secondo trattino, della comunicazione sulla cooperazione, un’impresa deve esplicitamente informare la [OSCURATO:PERSONA] che non intende contestare i fatti materiali, dopo essere venuta a conoscenza della comunicazione degli addebiti (sentenza 8 luglio 2004, causa
T-44/00, Mannesmannröhren-Werke/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2223, punto 303)
.
92
Nel caso di specie, dalle osservazioni della ricorrente in risposta alla comunicazione degli addebiti risulta la seguente dichiarazione:
«[OSCURATO:PERSONA] desidera sottolineare che non contesta la materialità dei fatti accertati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella comunicazione degli addebiti. [OSCURATO:PERSONA] dimostrerà tuttavia che tali fatti non sono giuridicamente sufficienti per suffragare talune delle conclusioni in diritto della [OSCURATO:PERSONA]. I punti che la [OSCURATO:PERSONA] solleverà in seguito riguardano quindi la sola valutazione giuridica dei fatti alla base del presente procedimento».
93
Occorre altresì rilevare che la ricorrente, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, ha affermato quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] è del tutto incapace di pronunciarsi sui dettagli di fatto della presunta infrazione, se non alla luce delle informazioni che può dedurre dalla stessa comunicazione degli addebiti, in quanto ha venduto il ramo di attività dell’AMCA alla [OSCURATO:PERSONA] nel 1997, compresi il suo personale ed i suoi valori patrimoniali. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non ha alcuna fonte di informazioni sulla presunta partecipazione all’intesa, se non taluni dati contabili di base come il fatturato, ecc.».
94
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, una siffatta dichiarazione di non contestazione dei fatti alla base della comunicazione degli addebiti non può essere considerata esplicita, chiara, inequivocabile e tale da costituire una sincera cooperazione da parte della ricorrente.
95
È giocoforza constatare, però, che la ricorrente, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, ha espressamente dichiarato di non contestare i fatti alla base di detta comunicazione. La circostanza che la ricorrente non fosse in grado di commentare fatti diversi da quelli che le erano contestati nella comunicazione degli addebiti, né di fornire ulteriori prove dell’infrazione, non può rimettere in discussione il fatto che la ricorrente non ha contestato la materialità dei fatti accertati nella comunicazione degli addebiti. Quanto all’affermazione della ricorrente secondo cui i fatti accertati dalla [OSCURATO:PERSONA] erano insufficienti a fondare talune delle sue conclusioni giuridiche, va rilevato che essa non era diretta, in sostanza, a confutare la materialità dei fatti contestati, bensì a contraddirne l’interpretazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] e le conclusioni giuridiche alle quali era giunta circa il suo ruolo guida nell’intesa, l’elevato livello gerarchico dei partecipanti all’intesa o ancora la qualifica di recidiva applicata con riferimento al comportamento illegittimo della [OSCURATO:PERSONA]. Va infatti sottolineato che la contestazione della valutazione giuridica di taluni fatti effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] non può essere assimilata ad una contestazione della stessa esistenza di tali fatti. Occorre altresì rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], nel suo ricorso dinanzi al Tribunale la ricorrente non ha contestato la sua partecipazione all’intesa sul mercato dell’AMCA.
96
Come ha sostenuto la [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, non basta che un’impresa affermi in modo generico di non contestare i fatti addotti, conformemente alla comunicazione sulla cooperazione, se, nelle circostanze del caso di specie, tale affermazione non è di alcuna utilità per la [OSCURATO:PERSONA] (sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, causa
T-48/00, Corus UK/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2325, punto 193)
. Infatti, affinché un’impresa possa beneficiare di una riduzione dell’ammenda per la sua cooperazione durante il procedimento amministrativo, il suo comportamento deve agevolare il compito della [OSCURATO:PERSONA], che consiste nel constatare e nel reprimere le infrazioni alle regole comunitarie della concorrenza (v. sentenza del Tribunale , causa
T-38/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-4407, punto 505 e la giurisprudenza ivi citata)
.
97
Nel caso di specie, se da un lato va ammesso che la ricorrente non ha aiutato la [OSCURATO:PERSONA] a chiarire la sua partecipazione all’intesa fornendole elementi di prova di cui non disponeva, è giocoforza constatare, dall’altro, che la dichiarazione di non contestazione dei fatti accertati nella comunicazione degli addebiti, formulata in termini espliciti e non equivoci nell’ambito della risposta alla comunicazione degli addebiti, non poteva che agevolare il compito della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, per accertare i fatti su cui intendeva fondare le sue accuse nei confronti della ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto far riferimento, nella sua decisione finale, a tutti i fatti che erano stati accertati nella comunicazione degli addebiti, grazie al loro riconoscimento esplicito e non equivoco, senza essere obbligata a dimostrarne ulteriormente l’esistenza. Per di più, si deve rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha precisato in cosa il contributo della ricorrente non potesse essere considerato un ausilio al suo compito di constatare l’esistenza di un’infrazione e di porvi fine.
98
Pertanto, i motivi per cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha applicato il punto D, n. 2, della comunicazione sulla cooperazione non emergono dalla decisione impugnata e, in particolare, dal punto 4, intitolato «Applicazione della comunicazione sulla clemenza». Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], la valutazione della mancata contestazione dei fatti da parte della ricorrente avrebbe dovuto figurare nei ‘considerando’ relativi alla cooperazione (v., in tal senso, sentenza 29 aprile 2004, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 415).
99
Si deve aggiungere che, se è vero che la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un ampio potere discrezionale per valutare la qualità e l’utilità della cooperazione fornita da un’impresa (sentenza della Corte 10 maggio 2007, causa
C-328/05 P, SGL [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3921, punto 88)
, essa non poteva però sottrarsi alle regole di condotta indicative della prassi da seguire che essa stessa si è imposta, senza fornirne le ragioni (v., per analogia, sentenza della Corte , causa
C-397/03 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4429, punto 91)
.
100
[OSCURATO:PERSONA] luce di quanto precede, alla ricorrente è stata erroneamente negata una riduzione dell’importo dell’ammenda per la mancata constatazione dei fatti, conformemente al punto D, n. 2, secondo trattino, della comunicazione sulla cooperazione.
101
Ne consegue che spetta al Tribunale fissare un tasso di riduzione appropriato. Infatti, conformemente all’art. 17 del regolamento n. 17 e all’art. 31 del regolamento n. 1/2003, il Tribunale ha competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell’art. 229 CE per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la [OSCURATO:PERSONA] irroga un’ammenda e può estinguere, ridurre o aumentare l’ammenda irrogata. In applicazione della sua competenza giurisdizionale anche di merito, il Tribunale ritiene opportuno ridurre del 10% l’importo dell’ammenda.
102
Le conseguenze concrete di tale riforma saranno esaminate in prosieguo (v. punti 196-198 infra).
Sul quarto motivo, attinente ad un errore di valutazione nel calcolo dell’importo di base dell’ammenda
103
Nell’ambito di tale motivo, la ricorrente fa valere due addebiti, il primo riguardante il carattere sproporzionato dell’importo di base dell’ammenda, considerate le dimensioni del mercato, ed il secondo il carattere sproporzionato di detto importo, considerata la ripartizione per categoria delle imprese coinvolte.
Sul primo addebito, riguardante il carattere sproporzionato dell’importo di base dell’ammenda, considerate le dimensioni del mercato
— Argomenti delle parti
104
La ricorrente ritiene che l’importo di base dell’ammenda sia totalmente sproporzionato e inadeguato, considerato il volume del mercato, relativamente modesto. Infatti, poiché quest’ultimo ammonta a EUR 106 milioni, le appare poco comprensibile che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] abbia fissato l’importo di base dell’ammenda inflitta alla prima categoria di imprese in EUR 30 milioni e quello dell’ammenda inflitta alla seconda in EUR 21 milioni. Essa osserva inoltre che tale importo non presenta alcun nesso con la prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA], e fa riferimento, a tal proposito, alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 26 ottobre 2004, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] (Caso COMP/F-1/38.338 — PO/Aghi) (in prosieguo: la «decisione Aghi»).
105
A suo avviso, il paragone effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie non è convincente, poiché utilizza come solo criterio gli importi di base determinati per le imprese della prima categoria. Orbene, analizzando gli importi di base delle stesse decisioni citate dalla [OSCURATO:PERSONA] per le imprese della seconda categoria, emerge che l’importo applicato alla ricorrente è sproporzionato.
106
[OSCURATO:PERSONA] risponde in sostanza che gli importi di base non sono sproporzionati rispetto al volume del mercato e che il paragone proposto dalla ricorrente con la decisione Aghi non è ricevibile e, comunque, è infondato. Infatti, la ricorrente farebbe valere la decisione, senza allegarla al ricorso, sebbene essa non sia stata ancora pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale, e commetterebbe errori di citazione. [OSCURATO:PERSONA] rammenta inoltre che né il regolamento n. 1/2003, né la giurisprudenza, né gli orientamenti prevedono che le ammende debbano essere fissate direttamente e in funzione delle dimensioni del mercato interessato, dato che tale fattore costituisce solo uno degli elementi. [OSCURATO:PERSONA], nella sua decisione Aghi, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tenuto conto, per la fissazione degli importi di partenza, degli effetti delle infrazioni non solo sul mercato degli aghi, ma altresì, quanto meno al contempo, sul mercato degli altri articoli di merceria.
— Giudizio del Tribunale
107
Occorre anzitutto rilevare che la ricorrente contesta l’importo di base dell’ammenda, il quale corrisponde, conformemente al punto 1 B, quarto comma, degli orientamenti, alla somma degli importi determinati in funzione della gravità e della durata dell’infrazione. Emerge tuttavia dalla sua argomentazione che l’importo dell’ammenda contestato è quello determinato in funzione della gravità dell’infrazione, di modo che l’importo di cui trattasi nell’ambito di tale motivo è l’importo di partenza dell’ammenda.
108
Si deve rammentare che, conformemente all’art. 15, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 17 e dell’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, per determinare l’importo dell’ammenda, si deve prendere in considerazione, oltre alla durata dell’infrazione, la sua gravità. Inoltre, ai sensi del punto 1 A, primo comma, degli orientamenti, la valutazione della gravità dell’infrazione deve tener conto della natura stessa dell’infrazione, del suo impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, e dell’estensione del mercato geograficamente interessato.
109
Tale contesto normativo non impone alla [OSCURATO:PERSONA] di tener conto delle dimensioni del mercato ai fini della fissazione dell’importo di partenza dell’ammenda. Infatti, il metodo della [OSCURATO:PERSONA], fondato essenzialmente su una tariffazione, per quanto relativa e flessibile, delle ammende, non impone affatto — non più, del resto, di quanto non lo vieti — di prendere in considerazione, ai fini della determinazione dell’importo di base generale, la dimensione del mercato interessato e ancor meno impone alla [OSCURATO:PERSONA] di stabilire tale importo secondo una percentuale fissa del volume d’affari aggregato del mercato (sentenza del Tribunale 15 marzo 2006, causa
T-15/02, BASF/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-497, punto 134)
.
110
Ne risulta che, nell’esercizio del suo potere discrezionale nella fissazione dell’importo delle ammende, la [OSCURATO:PERSONA] poteva scegliere di non tener conto delle dimensioni del mercato interessato, nella fattispecie di quello dell’AMCA.
111
Poiché i partecipanti all’intesa non contestano di aver commesso un’infrazione molto grave, la [OSCURATO:PERSONA], alla luce del punto 1 A, terzo trattino, degli orientamenti, poteva infliggerle un’ammenda per un importo di partenza superiore a EUR 20 milioni.
112
Quanto all’argomento relativo al carattere sproporzionato dell’importo di partenza alla luce della prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA], occorre ricordare che tale prassi non funge, di per sé, da contesto normativo per le ammende in materia di concorrenza, dato che quest’ultimo è definito soltanto dai regolamenti n. 17 e n. 1/2003 nonché dagli orientamenti (v. sentenza del Tribunale 30 settembre 2003, causa
T-203/01, Michelin/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-4071, punto 292 e la giurisprudenza ivi citata)
.
113
Ne consegue che si deve essere dichiarato infondato l’addebito riguardante il carattere sproporzionato dell’importo di base dell’ammenda, considerate le dimensioni del mercato.
Sul secondo addebito, riguardante il carattere sproporzionato dell’importo di base dell’ammenda, considerata la ripartizione per categoria delle imprese coinvolte
— Argomenti delle parti
114
La ricorrente contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di essere incorsa in un errore di valutazione in sede di ripartizione per categoria delle imprese che hanno partecipato all’intesa. [OSCURATO:PERSONA] luce della giurisprudenza, la fissazione di un importo di base più modesto per la prima categoria, in ragione del modesto volume del mercato, avrebbe dovuto ripercuotersi anche sulle imprese delle categorie inferiori.
115
Essa ritiene altresì che, classificandola nella seconda categoria e partendo quindi da un importo di base inadeguato, poiché troppo elevato, la [OSCURATO:PERSONA] non ha rispettato il metodo peraltro da essa stessa definito per determinare il peso relativo delle partecipanti all’intesa. Orbene, essa avrebbe dovuto applicare il proprio metodo correttamente, coerentemente e soprattutto non in modo discriminatorio. Una ripartizione siffatta violerebbe anche il principio di proporzionalità.
116
Quindi, se l’importo di partenza dell’ammenda inflitta al gruppo [OSCURATO:PERSONA] fosse stato fissato a EUR 20 milioni, considerato il modesto volume del mercato, anche l’importo di partenza dell’ammenda inflitta alla ricorrente avrebbe dovuto essere ridotto a EUR 12,6 milioni, in modo da garantire la proporzionalità degli importi di partenza rispetto alle quote di mercato delle imprese coinvolte nell’intesa.
117
Infine, la ricorrente ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato l’obbligo di motivazione previsto dall’art. 253 CE, poiché non ha indicato precisamente, nella decisione impugnata, i criteri che consentano alla ricorrente di valutare se la ripartizione per categoria delle imprese coinvolte fosse sproporzionata, considerate le loro quote di mercato.
118
Quanto all’argomento della ricorrente relativo alle differenze tra le quote di mercato, la [OSCURATO:PERSONA] risponde sostanzialmente che la Corte ha dichiarato che il Tribunale non aveva commesso errori di diritto classificando nella medesima categoria imprese detentrici di quote di mercato la cui differenza poteva giungere fino a sette punti (sentenza della Corte 14 luglio 2005, causa
C-57/02 P, Acerinox/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-6689, punti 76-78)
. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il criterio adottato nella fattispecie per costituire le tre categorie, cioè le quote di mercato dei partecipanti all’intesa sul mercato dell’AMCA durante l’intero ultimo anno civile dell’infrazione (‘considerando’ 292 della decisione impugnata), sia adeguato, di modo che la classificazione della ricorrente nella seconda categoria è giustificato.
119
Quanto all’argomento della ricorrente secondo cui l’importo di partenza più modesto dell’ammenda inflitta al gruppo [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe comportare una diminuzione dell’importo dell’ammenda inflittale, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che esso sia ingiustificato, in quanto l’importo di partenza fissato per la ricorrente, relativo ad un’infrazione molto grave, ammonta a EUR 20 milioni, mentre l’importo di base a EUR 21 milioni. Orbene, gli orientamenti preciserebbero che l’importo di base per le infrazioni molto gravi supera in generale gli EUR 20 milioni.
120
[OSCURATO:PERSONA] considera altresì di aver soddisfatto il suo obbligo di motivazione, dato che, conformemente alla giurisprudenza, essa ha indicato, nella decisione impugnata, gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità dell’infrazione commessa, senza essere tenuta a farvi comparire un’esposizione più dettagliata o i dati in forma numerica relativi al metodo di calcolo dell’ammenda.
— Giudizio del Tribunale
121
Occorre anzitutto rammentare che, per le ragioni precedentemente menzionate (v. punto 107 supra), quando la ricorrente fa riferimento all’importo di base, si deve ritenere che essa intenda l’importo di partenza dell’ammenda.
122
Secondo gli orientamenti, nel caso di infrazioni che coinvolgono più imprese, la [OSCURATO:PERSONA] può ponderare, come ha fatto nel caso di specie, gli importi di partenza per tener conto del peso specifico di ciascuna impresa ripartendo in gruppi i partecipanti all’intesa «in particolare qualora esista una disparità considerevole nella dimensione delle imprese che commettono il medesimo tipo di infrazione» (punto 1 A, sesto comma, degli orientamenti). Negli stessi orientamenti si precisa che «il principio di parità della sanzione per un medesimo comportamento può dar luogo, in determinate circostanze, all’applicazione di importi differenziati per le imprese interessate, senza che tale differenziazione derivi da un calcolo rigorosamente aritmetico» (punto 1 A, settimo comma, degli orientamenti).
123
Conformemente ad una costante giurisprudenza del Tribunale, nella fase di determinazione della gravità dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a garantire, nel caso in cui siano inflitte ammende a diverse imprese coinvolte in una stessa infrazione, che gli importi finali delle ammende scaturiti dal suo calcolo per le imprese interessate rendano conto di ogni differenza tra le imprese stesse in ordine al loro fatturato complessivo. Essa può invece procedere a ripartizioni in gruppi (sentenze del Tribunale 19 marzo 2003, causa T-213/00, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-913, punto 385, e , causa
T-330/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-3389, punto 57)
. Il metodo di ripartire in categorie i partecipanti a un’intesa, per realizzare un trattamento differenziato nella fase della fissazione degli importi di partenza delle ammende, il cui principio è stato approvato dalla giurisprudenza del Tribunale, sebbene conduca ad ignorare le differenze di dimensione tra imprese appartenenti ad uno stesso gruppo (sentenze del Tribunale [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 385, e , [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 217), comporta una forfettizzazione dell’importo di partenza fissato alle imprese appartenenti ad una stessa categoria.
124
Ciò non toglie che una siffatta ripartizione per categorie deve rispettare il principio di parità di trattamento, secondo cui è vietato trattare situazioni analoghe in maniera differente e situazioni diverse in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato. Peraltro, secondo la giurisprudenza, l’importo delle ammende dev’essere quantomeno proporzionato agli elementi presi in considerazione al fine di valutare la gravità dell’infrazione (sentenza 29 aprile 2004, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 219).
125
Nella fattispecie, per definire le categorie che possono consentire di raggruppare le imprese di cui trattasi, va rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] ha scelto di prendere in considerazione la loro rilevanza sul mercato in questione, fondandosi su un unico criterio, cioè le quote di mercato detenute sul mercato mondiale dell’AMCA durante l’intero ultimo anno civile dell’infrazione 1998, salvo per la [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della quale l’anno preso in considerazione è stato il 1996.
126
Su tale base, la [OSCURATO:PERSONA] ha creato tre categorie alla luce delle quote di mercato del 44% per il gruppo [OSCURATO:PERSONA], del 34% per la [OSCURATO:PERSONA], del 28% per la [OSCURATO:PERSONA] e del 17% per l’Atofina/[OSCURATO:PERSONA]. Essa ha fissato i seguenti importi di partenza:
—
prima categoria (gruppo [OSCURATO:PERSONA]): EUR 30 milioni;
—
seconda categoria ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]): EUR 21 milioni;
—
terza categoria (Atofina/[OSCURATO:PERSONA]): EUR 12 milioni (‘considerando’ 293-296).
127
Si deve constatare che esisteva una differenza di 16 punti tra la quota di mercato del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e quella della [OSCURATO:PERSONA], e di 11 punti tra la quota di mercato di quest’ultima e quella dell’Atofina/[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] poteva quindi legittimamente creare una categoria intermedia comprendente imprese in possesso di quote di mercato molto ravvicinate, vale a dire il 28% e il 34%, rispettivamente per la [OSCURATO:PERSONA] e per la [OSCURATO:PERSONA], posizionata tra la prima categoria, comprendente l’[OSCURATO:PERSONA], con la quota di mercato maggiore, e la terza categoria, comprendente l’impresa Atofina/[OSCURATO:PERSONA], che disponeva della quota di mercato più modesta.
128
Di conseguenza, procedendo in tal modo, la [OSCURATO:PERSONA] ha scelto un metodo coerente di ripartizione dei partecipanti all’intesa in tre categorie, metodo obiettivamente giustificato dalle differenze tra le quote di mercato detenute da ciascuna delle imprese appartenenti a tali tre categorie (v., in tal senso, sentenza 29 aprile 2004, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 220). Inoltre, è giocoforza constatare che, così facendo, la [OSCURATO:PERSONA] non si è allontanata dal suo metodo abituale fissato negli orientamenti, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente. Pertanto, il metodo impiegato non era discriminatorio.
129
Emerge inoltre dall’analisi degli orientamenti effettuata dal Tribunale che non si tratta di un metodo di calcolo aritmetico che non consente una modulazione individuale delle ammende per ciascuna impresa interessata in funzione della gravità relativa della sua partecipazione all’infrazione. Infatti, gli orientamenti contengono diversi elementi di flessibilità che consentono alla [OSCURATO:PERSONA] di esercitare il suo potere discrezionale conformemente alle disposizioni dell’art. 15 del regolamento n. 17 e dell’art. 23 del regolamento n. 1/2003 (v., in tal senso, sentenza della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C-189/02 P, da C-202/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5425, punti 266 e 267).
130
Quanto all’argomento della ricorrente secondo cui la fissazione dell’importo di partenza dell’ammenda inflitta al gruppo [OSCURATO:PERSONA] ad un livello inferiore, alla luce del modesto volume di mercato, avrebbe dovuto comportare altresì una diminuzione dell’importo di partenza della propria ammenda, occorre rammentare, come menzionato al punto 110 supra, che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta, ai sensi del punto 1 A degli orientamenti, a prendere in considerazione le modeste dimensioni del mercato al momento della fissazione dell’importo di partenza dell’ammenda. Si deve quindi considerare che, per un’infrazione considerata molto grave, come definita al punto 1 A, secondo comma, terzo trattino, degli orientamenti, la [OSCURATO:PERSONA] poteva fissare un importo di partenza di EUR 30 milioni per la prima categoria, di EUR 21 milioni per la seconda e di EUR 12 milioni per la terza.
131
Quanto all’addebito secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe motivato la ripartizione per categorie delle imprese, è giocoforza constatare che, ai ‘considerando’ 290-296 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che, nel caso di specie, occorreva tener conto delle quote di mercato nel SEE delle imprese partecipanti all’infrazione come base di paragone per determinare le loro rispettive dimensione e poi, considerate le differenze tra tali quote di mercato, ha proceduto alla ripartizione delle imprese partecipanti all’intesa in tre categorie. A tal riguardo, va rammentato che, per quanto riguarda il calcolo dell’importo delle ammende inflitte dalla [OSCURATO:PERSONA] per un’infrazione al diritto comunitario della concorrenza, i requisiti della formalità sostanziale costituita dall’obbligo di motivazione risultano soddisfatti allorché la [OSCURATO:PERSONA] indica, nella sua decisione, gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell’infrazione (sentenze della Corte 16 novembre 2000, causa C-291/98 P, Sarrió/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-9991, punto 73, e , cause riunite C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P e C-254/99 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-8375; in prosieguo: la «sentenza LVM», punto 463). Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, tali requisiti non impongono alla [OSCURATO:PERSONA] di indicare nella sua decisione i dati in forma numerica relativi al metodo di calcolo delle ammende, fermo restando comunque che la [OSCURATO:PERSONA] non può, avvalendosi esclusivamente e meccanicamente di formule aritmetiche, rinunciare a far uso del proprio potere discrezionale (sentenza LVM, punto 464; v. altresì, in tal senso, sentenza Sarrió/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 76 e 80).
132
Ne consegue che la ricorrente fa valere erroneamente una violazione del principio di proporzionalità per quanto riguarda l’importo di partenza della sua ammenda, dato che l’importo di partenza dell’ammenda accertato è giustificato alla luce del criterio applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] per valutare l’importanza di ciascuna delle imprese sul mercato rilevante. Inoltre, la motivazione relativa alla ripartizione delle imprese per categorie fornita nella decisione impugnata è sufficiente.
133
Pertanto, deve essere respinto l’addebito riguardante il carattere sproporzionato dell’importo di base, considerata la ripartizione per categoria delle imprese coinvolte.
134
[OSCURATO:PERSONA] luce di quanto precede, dev’essere disatteso il motivo attinente ad un errore di valutazione nel calcolo dell’importo di partenza dell’ammenda.
Sul quinto motivo, attinente ad una maggiorazione ingiustificata dell’ammenda per recidiva
Argomenti delle parti
135
La ricorrente considera ingiustificata la maggiorazione del 50% dell’importo di base dell’ammenda, fondata su un’asserita recidiva. Infatti, la recidiva sarebbe già stata presa in considerazione nei suoi confronti, per gli stessi motivi, nella decisione della [OSCURATO:PERSONA] 1
o
ottobre 2003, 2005/493/CE, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:PERSONA] Co. Ltd e [OSCURATO:PERSONA] (Caso n. C 37.370 — Sorbati), del quale è pubblicato un sunto nella [OSCURATO:PERSONA] del (
GU L 182, pag. 20
; in prosieguo: la «decisione Sorbati»), di modo che la [OSCURATO:PERSONA], applicando una seconda maggiorazione al caso in esame, violerebbe il principio del ne bis in idem.
136
Peraltro, il fondamento della maggiorazione per recidiva sarebbe poco plausibile, dato che le decisioni fatte valere a sostegno della maggiorazione riguarderebbero altre attività del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e non sarebbero state neanche definitive all’epoca della cessazione constatata dell’infrazione, ovvero sarebbero così risalenti che non rappresenterebbero più un motivo di aggravamento della pena.
137
La maggiorazione dell’ammenda per recidiva dipenderebbe dal rapporto materiale e temporale tra le infrazioni precedenti e l’infrazione all’origine dell’ammenda. In tal senso, qualora un’impresa commettesse una nuova infrazione diversi decenni dopo la prima infrazione e molto tempo dopo la scadenza del termine legale di prescrizione, mentre la persona responsabile della prima infrazione ha lasciato l’impresa, non sarebbe possibile condannarla per recidiva. Di conseguenza, l’ammenda inflittale per l’intesa nella decisione materie coloranti sarebbe troppo vecchia e prescritta, di modo che non può giustificare un aggravamento della pena. Neanche la decisione [OSCURATO:PERSONA] può comportare un aumento dell’ammenda per recidiva, da un lato, perché tale decisione si limiterebbe a riprendere una decisione precedente dichiarata inesistente dal Tribunale e annullata dalla Corte e, dall’altro, perché le infrazioni oggetto di tali due decisioni sarebbero state constatate definitivamente solo con la sentenza LVM.
138
La ricorrente fa valere altresì che nessuna delle decisioni menzionate a titolo di infrazione iniziale presenta un nesso materiale con il caso in esame. Non esisterebbe alcuna ragione sufficiente perché infrazioni commesse all’interno di un settore autonomo di un gruppo avente un oggetto diverso e composto da persone diverse vengano considerate infrazioni iniziali ai sensi della recidiva. Infatti, l’unità commerciale AMCA avrebbe violato l’art. 81 CE e detta unità non era affatto coinvolta nelle decisioni precedenti citate dalla [OSCURATO:PERSONA]. Facendo così riferimento alle azioni precedenti delle altre controllate del gruppo ed imputandole nuovamente alla ricorrente, aggravandone la pena, la [OSCURATO:PERSONA] favorirebbe un trattamento discriminatorio nei confronti dei gruppi che possiedono diversi settori di attività indipendenti sotto il controllo di una sola persona giuridica.
139
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il motivo sia disatteso.
Giudizio del Tribunale
140
Emerge dalla giurisprudenza che il fatto di tener conto di circostanze aggravanti, in sede di fissazione delle ammende, risponde al compito della [OSCURATO:PERSONA] di garantire la conformità alle norme sulla concorrenza (sentenza della Corte 29 giugno 2006, causa
C-308/04 P, SGL [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5977, punto 71)
. [OSCURATO:PERSONA], un’eventuale recidiva rientra fra gli elementi da prendere in considerazione in sede di analisi della gravità dell’infrazione di cui trattasi (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 91).
141
Quanto all’addebito secondo cui è indispensabile un nesso temporale tra l’infrazione iniziale e la recidiva e secondo cui la decisione materie coloranti, che infligge un’ammenda per violazione dell’art. 81 CE, riguarderebbe un’infrazione prescritta o troppo risalente per giustificare un aggravamento della pena nel caso di specie, va ricordato che la constatazione e la valutazione delle caratteristiche specifiche di una recidiva rientrano nel potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] e che quest’ultima non può essere vincolata ad un eventuale termine di prescrizione per una constatazione del genere. Infatti, la recidiva rappresenta un elemento importante che la [OSCURATO:PERSONA] è chiamata a valutare, dato che la sua presa in considerazione è diretta a indurre le imprese che hanno dimostrato una tendenza a violare le regole della concorrenza a mutare il loro comportamento (sentenza della Corte 8 febbraio 2007, causa
C-3/06 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1331, punti 38 e 39)
.
142
Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] può, in ciascun caso, prendere in considerazione gli indizi che possono confermare una tendenza del genere. A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] si è fondata, nella fattispecie, su due decisioni precedenti, cioè le decisioni materie coloranti e [OSCURATO:PERSONA] (v. punto 21 supra). Come la [OSCURATO:PERSONA], anche il Tribunale considera che l’esistenza di tali decisioni e l’infrazione della ricorrente constatata nella causa in esame fanno ritenere che essa tenda a non trarre le adeguate conseguenze da una constatazione nei suoi confronti di un’infrazione alle norme sulla concorrenza previste all’art. 81 CE, indipendentemente dal tempo trascorso nel caso della decisione materie coloranti.
143
Quanto all’addebito secondo cui la decisione [OSCURATO:PERSONA] non può giustificare la constatazione di una recidiva, in quanto sarebbe divenuta definitiva solo dopo la fine dell’infrazione di cui trattasi nella causa in esame, va sottolineato che è sufficiente che l’impresa sia stata previamente considerata autrice di un’infrazione dello stesso tipo, anche se la decisione è ancora soggetta ad un controllo giurisdizionale. Infatti, l’esame delle caratteristiche specifiche di una recidiva dipende da una valutazione delle circostanze della fattispecie da parte della [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito del suo potere discrezionale. Peraltro, le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] beneficiano di una presunzione di validità finché non siano state annullate o revocate (sentenza della Corte 15 giugno 1994, causa
C-137/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/BASF e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2555, punto 48)
.
144
Se è vero che la decisione [OSCURATO:PERSONA], adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] dopo l’annullamento (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/BASF e a., cit.) della sua decisione 21 dicembre 1988, 89/190/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo [81 CE] (IV/31.865, PVC) (
GU 1989, L 74, pag. 1
), ha formato oggetto di procedimenti giurisdizionali che hanno condotto, dopo la fine dell’infrazione di cui trattasi, vale a dire per la ricorrente, il , alla sentenza LVM, tutto ciò non può rimettere in discussione la sua presunzione di validità fino alla pronuncia di detta sentenza. Infatti, va sottolineato che le sentenze del Tribunale e della Corte sono intervenute prima dell’adozione della decisione impugnata. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] poteva fondarsi sulla decisione [OSCURATO:PERSONA].
145
Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente fondarsi sulle decisioni materie coloranti e [OSCURATO:PERSONA] per constatare la recidiva della ricorrente.
146
Va altresì disatteso l’argomento secondo cui le decisioni materie coloranti e [OSCURATO:PERSONA] non presentano un nesso sostanziale con il caso di specie. Infatti, gli orientamenti concernono la recidiva della stessa impresa per un’infrazione dello stesso tipo. Inoltre, la nozione di recidiva, come viene intesa in un certo numero di ordinamenti giuridici nazionali, comporta che un soggetto abbia commesso nuove infrazioni dopo essere stato sanzionato per infrazioni simili (sentenza Michelin/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 284).
147
Orbene, poiché la [OSCURATO:PERSONA] è stata sanzionata nelle decisioni materie coloranti e [OSCURATO:PERSONA] per violazione dell’art. 81 CE, essa è proprio la stessa impresa che, nella decisione impugnata, è stata condannata per lo stesso tipo d’infrazione per aver partecipato all’intesa sul mercato dell’AMCA, sebbene le infrazioni di cui trattasi riguardino controllate (v., in tal senso, sentenza Michelin/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 290) o mercati diversi (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 12 dicembre 2007, cause riunite
T-101/05 e T-111/05, BASF/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-4949
, punto 64). Infatti, nonostante l’accertamento di un’infrazione al diritto comunitario della concorrenza, l’impresa, ai sensi dell’art. 81 CE (v. punto 58 supra), ha continuato a violare tale disposizione.
148
[OSCURATO:PERSONA] luce di quanto precede, la [OSCURATO:PERSONA] aveva il diritto di aumentare del 50% l’importo di base dell’ammenda, per indurre la ricorrente al rispetto delle regole di concorrenza del Trattato.
149
Quanto all’asserita violazione del principio del ne bis in idem, va ricordato che l’applicazione di tale principio è soggetta ad una triplice condizione di identità dei fatti, di unità del contravventore e di unità dell’interesse giuridico tutelato. Tale principio vieta quindi di sanzionare lo stesso soggetto più di una volta per un medesimo comportamento illecito, al fine di tutelare lo stesso bene giuridico (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 338).
150
Nella fattispecie, deve rilevarsi che manca l’identità dei fatti. Infatti, la decisione Sorbati, su cui si fonda la ricorrente per considerare che è stato violato il principio del ne bis in idem, riguarda un’intesa avente un oggetto diverso, cioè un’infrazione relativa ad un mercato di prodotti distinti, il mercato dei sorbati e non quello dell’AMCA di cui trattasi nella causa in esame (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 339, e sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa
T-329/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-3255, punto 292)
.
151
Pertanto, la decisione impugnata non è stata adottata in violazione del principio del ne bis in idem.
152
[OSCURATO:PERSONA] luce di quanto precede, dev’essere disatteso il motivo attinente ad una maggiorazione ingiustificata dell’importo dell’ammenda per recidiva.
Sul sesto motivo, attinente a vizi di procedura che pregiudicano il procedimento amministrativo
153
La ricorrente suddivide in due parti il suo motivo attinente alla violazione ai suoi diritti procedurali. La prima riguarda un accesso insufficiente al suo fascicolo durante il procedimento amministrativo, la seconda l’illegittimità della relazione del consigliere auditore.
Sulla prima parte, riguardante un accesso insufficiente al fascicolo
— Argomenti delle parti
154
La ricorrente sostiene, anzitutto, di non essere stata autorizzata ad accedere alle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] relative alle infrazioni del ramo di attività dell’AMCA e, in particolare, alla risposta del gruppo [OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti. Essa afferma di aver presentato una domanda di consultazione delle risposte della [OSCURATO:PERSONA] AG e della [OSCURATO:PERSONA] GmbH alla comunicazione degli addebiti, il 22 maggio 2004, che è stata respinta dalla [OSCURATO:PERSONA] con lettera del .
155
A suo avviso, un rifiuto siffatto le avrebbe impedito di poter cooperare con la [OSCURATO:PERSONA] e di esercitare i suoi diritti della difesa. Infatti, considerata la sua particolare situazione, dovuta alla vendita delle sue attività nell’AMCA alla [OSCURATO:PERSONA] AG, essa non poteva più consultare i documenti commerciali rilevanti. Essa avrebbe altresì chiesto a più riprese alla [OSCURATO:PERSONA] AG, che avrebbe rifiutato, di consultare i documenti e le informazioni relative al periodo precedente la vendita della sua attività nell’AMCA.
156
Secondo la ricorrente, il destinatario di una comunicazione degli addebiti che venisse a conoscenza del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] possiede, oltre al suo fascicolo di indagine, documenti che potrebbero essere utili alla sua difesa può altresì chiedere l’accesso a tali documenti. Sarebbe infatti ammesso dalla giurisprudenza che fanno parte dei documenti ai quali essa potrebbe avere accesso le risposte dei terzi alla comunicazione degli addebiti, ma anche le memorie provenienti da fascicoli della [OSCURATO:PERSONA] relativi ad altri procedimenti su intese o anche su altri settori dell’attività della [OSCURATO:PERSONA].
157
Essa precisa che l’accesso ai documenti non comprende soltanto la consultazione degli atti sui quali si fonda la comunicazione degli addebiti, bensì deve consentire all’impresa di ricercare nei fascicoli della [OSCURATO:PERSONA] i documenti a discarico per poter elaborare la propria difesa. Essa sostiene di aver avuto bisogno, nella fattispecie, dell’accesso alle risposte della [OSCURATO:PERSONA] AG e della [OSCURATO:PERSONA] GmbH alla comunicazione degli addebiti, per determinare se, in assenza di fascicoli propri sul settore AMCA, fosse stata possibile una cooperazione rinforzata con la [OSCURATO:PERSONA]. Per di più, dopo la vendita nel 1997 della sua attività nell’AMCA alla [OSCURATO:PERSONA] AG, essa non sarebbe più stata in grado di consultare i documenti commerciali e non avrebbe più avuto alcuna possibilità di proseguire le sue ricerche sui fatti di cui trattasi.
158
Quanto all’argomento secondo cui le osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] AG e della [OSCURATO:PERSONA] GmbH avrebbero potuto solo essere documenti a suo carico, la ricorrente risponde che, non conoscendo la strategia difensiva della ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva decidere essa stessa quali documenti fossero a suo carico o a suo discarico. Infatti, secondo la giurisprudenza e la prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA], non può spettare alla [OSCURATO:PERSONA] decidere quale rilevanza rivesta un particolare documento per un’impresa e per la sua strategia difensiva.
159
[OSCURATO:PERSONA] risponde che, poiché la ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, ha avuto accesso al fascicolo istruttorio, il suo diritto all’accesso al fascicolo durante il procedimento amministrativo è stato rispettato. Essa precisa che la ricorrente non avrebbe mai avuto il diritto di accedere ad altri atti scritti e, in particolare, alle risposte degli altri destinatari della comunicazione degli addebiti. Infatti, secondo la giurisprudenza, l’accesso al fascicolo sarebbe limitato ai documenti contenuti nel fascicolo, cioè ai documenti che possono essere a carico o a discarico rispetto agli addebiti contestati.
— Giudizio del Tribunale
160
Occorre anzitutto rammentare che l’accesso al fascicolo nelle cause in materia di concorrenza ha per oggetto, in particolare, di permettere ai destinatari di una comunicazione degli addebiti di prendere conoscenza degli elementi di prova contenuti nel fascicolo della [OSCURATO:PERSONA], affinché possano pronunciarsi in modo efficace, sulla base di tali elementi, sulle conclusioni cui la [OSCURATO:PERSONA] è pervenuta nella comunicazione degli addebiti. L’accesso al fascicolo rientra così tra le garanzie procedurali dirette a garantire i diritti della difesa e ad assicurare, in particolare, l’effettivo esercizio del diritto ad essere sentiti (v. sentenza del Tribunale 30 settembre 2003, cause riunite T-191/98 e da T-212/98 a T-214/98, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-3275, punto 334 e la giurisprudenza ivi citata).
161
Il diritto di accesso al fascicolo comporta che la [OSCURATO:PERSONA] deve dare all’impresa interessata la possibilità di procedere ad un esame della totalità dei documenti presenti nel fascicolo istruttorio che potrebbero essere rilevanti per la sua difesa (v., in tal senso, sentenza della Corte 2 ottobre 2003, causa C-199/99 P, Corus UK/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-11177, punto 125, e sentenza del Tribunale , causa
T-30/91, Solvay/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1775, punto 81)
. Questi ultimi comprendono tanto i documenti a carico quanto quelli a discarico, fatti salvi i segreti aziendali di altre imprese, i documenti interni della [OSCURATO:PERSONA] e le altre informazioni riservate (sentenze della Corte , causa
85/76, Hoffmann-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 461, punti 9 e 11; [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 68)
162
Nella fattispecie, va rilevato che la ricorrente non contesta di aver avuto accesso al fascicolo, ivi compresi i documenti e le dichiarazioni che sono stati presentati alla [OSCURATO:PERSONA] e i documenti su cui quest’ultima si è fondata. La ricorrente si limita ad affermare che non ha avuto accesso alle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, alla sua risposta alla comunicazione degli addebiti, sebbene avesse avuto bisogno di accedervi per determinare se, in mancanza di un fascicolo proprio relativo all’attività nell’AMCA che aveva ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] AG, sarebbe stata possibile una cooperazione rinforzata con la [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, la ricorrente ritiene che, in qualità di ex proprietaria dell’attività nell’AMCA, essa avesse un interesse superiore all’accesso a tali documenti rispetto alle altre imprese cui è stata imposta un’ammenda ai sensi dell’art. 81 CE.
163
A tal riguardo, deve rammentarsi che è solo all’inizio della fase del contraddittorio amministrativo che l’impresa di cui trattasi è informata, mediante la comunicazione degli addebiti, di tutti gli elementi essenziali su cui la [OSCURATO:PERSONA] si basa in tale fase del procedimento e che tale l’impresa dispone di un diritto di accesso al fascicolo inteso a garantire l’effettivo esercizio dei suoi diritti della difesa. Di conseguenza, la risposta delle altre parti alla comunicazione degli addebiti non rientra in linea di principio tra i documenti del fascicolo istruttorio che le parti possono consultare.
164
Tuttavia, qualora la [OSCURATO:PERSONA] intenda basarsi su un brano di una risposta ad una comunicazione degli addebiti o su un documento allegato a tale risposta per dimostrare l’esistenza di un’infrazione in un procedimento di applicazione dell’art. 81, n. 1, CE, le altre parti coinvolte in tale procedimento devono essere messe in grado di pronunciarsi riguardo a tale elemento di prova. In circostanze del genere, il detto brano di una risposta alla comunicazione degli addebiti o il documento allegato a tale risposta costituisce in effetti un elemento a carico nei confronti delle diverse parti che avrebbero partecipato all’infrazione (v. sentenze del Tribunale 15 marzo 2000, cause riunite
T-25/95, T-26/95, da T-30/95 a T-32/95, da T-34/95 a T-39/95, da T-42/95 a T-46/95, T-48/95, da T-50/95 a T-65/95, da T-68/95 a T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 e T-104/95, Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-491
, punto 386, e Avebe/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 50 e la giurisprudenza ivi citata).
165
All’impresa interessata spetterebbe quindi dimostrare che il risultato al quale è pervenuta la [OSCURATO:PERSONA] nella sua decisione sarebbe stato diverso se dai mezzi di prova a carico avesse dovuto essere eliminato un documento non comunicato sul quale la [OSCURATO:PERSONA] si è basata per incriminare tale impresa (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 73).
166
Per quanto riguarda la mancata comunicazione di un documento a discarico, secondo una giurisprudenza costante l’impresa interessata deve solo dimostrare che la sua mancata divulgazione ha potuto incidere, a suo sfavore, sullo svolgersi del procedimento e sul contenuto della decisione della [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenze della Corte 8 luglio 1999, causa
C-51/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4235, punto 81, e LMV, punto 318)
.
167
Tuttavia, la giurisprudenza citata è irrilevante nel caso di specie, dato che, nella fase dell’invio della comunicazione degli addebiti, la ricorrente aveva avuto accesso a tutti gli elementi del fascicolo come costituito in quel momento, ivi compresi quelli che potevano consentirle di cooperare con la [OSCURATO:PERSONA], come menzionato al punto 163 supra. Considerata la portata dell’accesso al fascicolo così descritta, occorre ritenere che i diritti della difesa della ricorrente siano stati pienamente rispettati nella fattispecie.
168
In ogni caso, la ricorrente non dimostra, né afferma, nelle sue memorie, che la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe basata nella decisione impugnata su un elemento della risposta della [OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti per suffragare gli elementi di prova relativi al proprio comportamento illegittimo, né che, se avesse avuto accesso ai documenti non comunicati, la decisione della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto un diverso contenuto.
169
La mancata comunicazione della risposta in questione non può quindi, da un lato, aver impedito alla ricorrente di pronunciarsi utilmente sulle conclusioni cui è giunta la [OSCURATO:PERSONA] nella sua comunicazione degli addebiti alla luce degli elementi di prova presenti nel fascicolo istruttorio né, dall’altro, aver inciso sullo svolgersi del procedimento e sul contenuto della decisione impugnata.
170
Non può quindi considerarsi che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato i diritti della difesa della ricorrente non comunicandole la risposta della [OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti.
171
Tale conclusione non è inficiata dalle circostanze fatte valere dalla ricorrente, cioè dal fatto che, dal momento della vendita delle sue attività nel settore dell’AMCA, essa non disponeva più dei documenti commerciali rilevanti e che la [OSCURATO:PERSONA] aveva rifiutato di comunicarglieli. Infatti, in virtù dell’obbligo generale di prudenza che incombe ad ogni impresa o associazione d’imprese, la ricorrente era tenuta ad assicurare, anche nelle circostanze della vendita delle sue attività nel settore dell’AMCA alla [OSCURATO:PERSONA] AG, la buona conservazione nei suoi libri o archivi degli elementi che consentono di documentare la sua attività, al fine, in particolare, di disporre delle prove necessarie nell’eventualità di azioni giudiziarie o amministrative (sentenza del Tribunale 16 dicembre 2003, cause riunite
T-5/00 e T-6/00, [OSCURATO:PERSONA] voor de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-5761
, punto 87).
172
Dev’essere quindi dichiarata infondata la parte attinente alla violazione dei diritti della difesa per mancato accesso al fascicolo.
Sulla seconda parte, attinente all’illegittimità della relazione del consigliere auditore
— Argomenti delle parti
173
La ricorrente sostiene che la relazione finale del consigliere auditore è incompleta e manifestamente illegittima, in quanto non riprende gli addebiti della ricorrente relativi alle violazioni procedurali e non fornisce alcuna motivazione per quanto riguarda gli argomenti da essa sollevati.
174
Inoltre, la conclusione della relazione del consigliere auditore, che indica che «è stato rispettato il diritto ad essere sentite delle imprese che hanno partecipato alla fusione», sarebbe errata, in quanto la fattispecie configurerebbe un procedimento relativo all’art. 81 CE. Se la relazione del consigliere auditore fosse stata redatta correttamente, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto adottare una decisione diversa. In ogni caso, il collegio dei commissari non avrebbe dovuto adottare decisioni prima della rettifica dell’errore in diritto del consigliere auditore. La decisione impugnata dovrebbe quindi essere annullata per grave violazione delle regole di procedura.
175
[OSCURATO:PERSONA] chiede che tale parte sia disattesa.
— Giudizio del Tribunale
176
In via preliminare, va rammentato che la relazione del consigliere auditore costituisce un documento puramente interno alla [OSCURATO:PERSONA], che non è diretto a completare o correggere l’argomentazione delle imprese e che non presenta quindi alcun aspetto decisivo di cui il giudice comunitario debba tener conto per esercitare il proprio sindacato (sentenze del [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 375, e HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 40).
177
Quanto all’addebito attinente al fatto che la relazione del consigliere auditore sarebbe incompleta, occorre ricordare che, conformemente all’art. 15 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 23 maggio 2001, 2001/462/CE, CECA, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (
GU L 162, pag. 21
), il consigliere auditore redige una relazione finale scritta sul rispetto del diritto al contraddittorio, vale a dire, in particolare, sulla rivelazione di documenti e sull’accesso agli atti del procedimento, sui termini per la presentazione della risposta alla comunicazione degli addebiti o obiezioni e sul corretto svolgimento dell’audizione orale. È altresì previsto che egli valuti se il progetto di decisione riguardi esclusivamente gli addebiti su cui gli interessati hanno avuto la possibilità di pronunciarsi nonché l’oggettività delle inchieste svolte.
178
L’art. 16 della decisione 2001/462 precisa inoltre che la relazione finale del consigliere auditore è allegata al progetto di decisione trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA], in modo da garantire che, nel decidere sui singoli casi, la [OSCURATO:PERSONA] disponga di tutte le informazioni rilevanti sul procedimento e sul rispetto del diritto al contraddittorio.
179
Emerge da tali disposizioni che il consigliere auditore non ha il compito di riprendere tutte le censure di carattere procedurale sollevate dagli interessati nel corso del procedimento amministrativo. Egli è tenuto a comunicare al collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA] solamente le censure rilevanti ai fini della valutazione della legittimità dello svolgimento del procedimento amministrativo (sentenza 29 aprile 2004, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 53).
180
Nella fattispecie, risulta dalla relazione del consigliere auditore che le parti hanno potuto avere accesso al fascicolo mediante CD-ROM, che, se è vero che la ricorrente aveva in un primo momento ricevuto una versione incompleta della comunicazione degli addebiti, le era stata poi inviata una versione corretta e che essa ha beneficiato di una proroga del termine per rispondervi. Vi è espressamente specificato che, con lettere del 22 giugno e 28 luglio 2004, la ricorrente ha chiesto di poter accedere alla risposta della [OSCURATO:PERSONA] AG alla comunicazione degli addebiti e che è stata informata che le risposte delle altre parti alla comunicazione degli addebiti non erano parte integrante del fascicolo istruttorio al quale era concesso un accesso generale. Vi si indica altresì che le parti hanno partecipato all’audizione, ad eccezione della [OSCURATO:PERSONA] e della ricorrente, e che un progetto di decisione presentato alla [OSCURATO:PERSONA] contiene solo gli addebiti sui quali le parti hanno avuto la possibilità di far conoscere il loro punto di vista.
181
Pertanto, è giocoforza constatare che le questioni di ordine procedurale sollevate da tale caso sono state menzionate dal consigliere auditore che, comunque, non era tenuto, alla luce della giurisprudenza citata (v. punto 179 supra), a riprendere tutti gli addebiti di tale natura sollevati nel corso del procedimento amministrativo.
182
Ne consegue che non può essere accolto l’addebito attinente al carattere incompleto ed illegittimo della relazione, in quanto essa non riprende il contenuto delle affermazioni di violazione di regole procedurali e non contiene alcuna risposta agli argomenti sollevati.
183
Per quanto riguarda poi l’addebito relativo all’errore che vizierebbe la relazione del consigliere auditore, che menziona uno «Zusammenschluss» (concentrazione), si deve constatare, come sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], che un errore siffatto compare nella sola versione tedesca. Infatti, come ha dimostrato la [OSCURATO:PERSONA], esistevano altre versioni linguistiche, cioè una versione francese ed una versione inglese, che sono state altresì comunicate al collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA] e che non contenevano errori.
184
Si deve comunque rilevare che la relazione menziona in tutte le versioni linguistiche, al n. 2, «un’infrazione eventuale all’art. 81, n. 1, CE ed all’art. 53, n. 1, SEE nel settore dell’AMCA».
185
Ne consegue che, alla luce del contenuto di detta relazione, che precisa il contesto normativo in cui è situato il caso di specie, e considerato che l’errore dedotto figura solo nella sua versione tedesca, l’addebito di cui trattasi deve essere disatteso.
186
Occorre quindi respingere il sesto motivo, attinente a vizi del procedimento che pregiudicano il procedimento amministrativo.
Sul settimo motivo, attinente all’illegittimità dell’ordine inibitorio
Argomenti delle parti
187
La ricorrente ritiene che l’ordine inibitorio intimatole all’art. 3 della decisione impugnata violi l’art. 3 del regolamento n. 17, poiché fa riferimento ad un’azione impossibile. Infatti, considerata la completa cessione, nel 1997, delle sue attività sul mercato dell’AMCA, l’ordine inibitorio non può essere legittimo. Oltre al fatto che l’ordine susciterebbe nei terzi la falsa impressione che sussistano altri indizi non esaminati al momento dell’adozione della decisione impugnata, la ricorrente ritiene che il detto ordine possa nuocere ai diritti civili dei destinatari della decisione impugnata.
188
A suo avviso, qualora, come nel caso di specie, un’impresa non sia più attiva sul mercato e non vi sia, neanche teoricamente, la possibilità che tale impresa partecipi nuovamente ad intese sul mercato rilevante, non sarebbe più possibile intimarle un ordine.
189
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il motivo venga respinto.
Giudizio del Tribunale
190
L’art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 e l’art. 7, n. 1, del regolamento n. 1/2003 prevedono che la [OSCURATO:PERSONA], se constata, su domanda o d’ufficio, un’infrazione alle disposizioni dell’art. [81 CE] o dell’art. [82 CE], può obbligare, mediante decisione, le imprese ed associazioni di imprese interessate a porre fine all’infrazione constatata.
191
Secondo costante giurisprudenza, l’applicazione dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 può consistere nel divieto di persistere in certi comportamenti e pratiche o situazioni di cui è stata accertata l’illegalità, ma anche nel divieto di tenere in futuro un comportamento simile. Inoltre, nella misura in cui l’art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 dev’essere applicato in funzione dell’infrazione accertata, la [OSCURATO:PERSONA] ha il potere di precisare la portata degli obblighi che incombono alle imprese interessate perché sia posta fine all’infrazione (v. sentenza del [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 1249 e 1250 nonché la giurisprudenza ivi citata).
192
Nel caso di specie, ai sensi dell’art. 3 della decisione impugnata:
«Le imprese di cui all’art. 1 pongono immediatamente fine alle infrazioni menzionate in detto articolo, qualora non lo abbiano già fatto.
Esse si astengono dal ripetere qualsiasi atto o comportamento menzionato all’art. 1, nonché dal realizzare qualsiasi atto o comportamento avente oggetto oppure effetto identico o analogo».
193
Simili ordini rientrano manifestamente nell’ambito del potere della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 e ormai dell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 1/2003. Infatti, obbligando le imprese che hanno partecipato all’intesa a non ripetere ed a porre fine a qualsiasi atto o comportamento menzionato all’art. 1, cioè l’assegnazione di quote di produzione e di clienti, l’aumento concertato dei prezzi, la messa a punto di un meccanismo di compensazione, lo scambio di informazioni sui volumi di vendita e il prezzo, la partecipazione a riunioni regolari e ad altri contatti per attuare le restrizioni sopra menzionate, nonché qualsiasi atto o comportamento avente un oggetto o un effetto simile, la [OSCURATO:PERSONA] ha solo enunciato le conseguenze che derivano, per quanto riguarda il loro comportamento futuro, dalla constatazione di illegittimità contenuta all’art. 1 della decisione impugnata.
194
Deve poi rilevarsi che l’art. 3, primo comma, della decisione impugnata precisa che le imprese sono tenute a porre fine all’infrazione solo qualora non l’abbiano già fatto. Pertanto, se la ricorrente ha venduto le sue attività nell’AMCA e ha posto fine all’infrazione alla data della decisione impugnata, essa non è interessata da detto comma dell’art. 3 della decisione impugnata.
195
Pertanto, il motivo attinente all’illegittimità dell’art. 3 della decisione impugnata non può essere accolto.
Sull’importo finale dell’ammenda inflitta alla ricorrente
196
[OSCURATO:PERSONA] luce della conclusione riportata al punto 101 supra, la decisione impugnata deve essere riformata nel senso che la [OSCURATO:PERSONA] non ha preso in considerazione, ai sensi del punto D, n. 2, secondo trattino, della comunicazione sulla cooperazione, la mancata contestazione dei fatti da parte della ricorrente. L’ammenda inflitta alla ricorrente deve quindi essere ridotta del 10%.
197
Per il resto, le considerazioni della [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata nonché il modo di calcolo impiegato restano invariati.
198
L’importo finale dell’ammenda inflitta alla ricorrente è quindi calcolato come segue: l’importo di partenza dell’ammenda di EUR 21 milioni è aumentato del 135% per tenere conto della durata dell’infrazione. L’importo di base dell’ammenda è quindi fissato a EUR 49,35 milioni. A detto importo si aggiunge l’aumento del 50% per la recidiva della ricorrente, cioè un importo pari a EUR 74,03 milioni. Tale importo deve infine essere ridotto del 10% ai sensi del punto D, n. 2, secondo trattino, della comunicazione sulla cooperazione, pari ad una diminuzione di EUR 7,403 milioni. Di conseguenza, l’importo finale dell’ammenda ammonta a EUR 66,627 milioni.
[OSCURATO:PERSONA] spese
199
Ai sensi dell’art. 87, n. 3, del suo regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Nel caso di specie occorre decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Settima Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
L’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] AG all’art. 2, lett. b), della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 19 gennaio 2005, C (2004) 4876 def., concernente un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/E-1/37.773 — AMCA), è fissato in EUR 66,627 milioni.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Forwood
Šváby
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 settembre 2009.
[OSCURATO:PERSONA] e decisione impugnata
Procedimento e conclusioni delle parti
In diritto
Sul primo motivo, attinente all’assenza di responsabilità della ricorrente per quanto riguarda l’intesa sanzionata, a causa della vendita delle sue attività nell’AMCA
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sul secondo motivo, attinente all’illegittimità dell’ammenda inflitta
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sul terzo motivo, attinente ad una violazione della comunicazione sulla cooperazione
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sul quarto motivo, attinente ad un errore di valutazione nel calcolo dell’importo di base dell’ammenda
Sul primo addebito, riguardante il carattere sproporzionato dell’importo di base dell’ammenda, considerate le dimensioni del mercato
— Argomenti delle parti
— Giudizio del Tribunale
Sul secondo addebito, riguardante il carattere sproporzionato dell’importo di base dell’ammenda, considerata la ripartizione per categoria delle imprese coinvolte
— Argomenti delle parti
— Giudizio del Tribunale
Sul quinto motivo, attinente ad una maggiorazione ingiustificata dell’ammenda per recidiva
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sul sesto motivo, attinente a vizi di procedura che pregiudicano il procedimento amministrativo
Sulla prima parte, riguardante un accesso insufficiente al fascicolo
— Argomenti delle parti
— Giudizio del Tribunale
Sulla seconda parte, attinente all’illegittimità della relazione del consigliere auditore
— Argomenti delle parti
— Giudizio del Tribunale
Sul settimo motivo, attinente all’illegittimità dell’ordine inibitorio
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sull’importo finale dell’ammenda inflitta alla ricorrente
[OSCURATO:PERSONA] spese
(
*1
) Lingua processuale: il tedesco.