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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2024

Cassazione n. 17626/2024

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAyeralo avviso alte parti;\, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma indicata in epigrafe.

All'esito di giudizio abbreviato, con sentenza del Tribunale di Velletri del 9 febbraio 2023 Thartori è stato ritenuto responsabile: del reato di cui agli artt. 110, 81 comma 2, cod. pen. 23, comma 3, 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 (capo 1); del reato di cui agli artt. 110, 81, comma 2, 648 cod. pen. (capo 2); del reato di cui agli artt. 110, 337 cod. pen. (capo 3); del reato di cui agli artt. 110, cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 ed è stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed C 24.000,00 di multa.

Non sono state ritenute applicabili le attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen.

La sentenza di primo grado ha disposto inoltre: «la confisca e la distruzione dello stupefacente, delle bilance in sequestro, la confisca dei cellulari e del denaro in sequestro, nonché la confisca e il versamento delle armi alla Direzione dell'artiglieria competente».

La sentenza di appello è stata pronunciata ai sensi degli artt. 599-bis e 602 comma 1-bis cod. proc. pen. avendo le parti concordato sull'applicazione delle attenuanti generiche e sulla rideterminazione della pena, con rinuncia da parte dell'imputato agli altri motivi.

La Corte territoriale ha rideterminato la pena, previa concessione delle attenuanti generiche, nella misura di anni quattro di reclusione ed C 21.344,00 di multa, disponendone la sostituzione con la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 56 legge 21 novembre 1981 n. 689.

Con l'ottavo motivo di appello la difesa aveva dedotto l'illegittimità della confisca del denaro in sequestro (C 1.730,00 rinvenuti sulla persona dell'imputato, C 9.095,00 rinvenuti nella sua abitazione) e anche l'illegittimità della confisca dei quattro cellulari rinvenuti nella disponibilità di Thartori.

Il difensore dell'imputato - munito di apposito mandato ex art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen. - ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello lamentando violazione di legge e vizi di motivazione per essere state confermate le statuizioni della sentenza di primo grado in ordine alla confisca della somma in sequestro «ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen.».

La sentenza impugnata non avrebbe motivato sulla sproporzione tra il patrimonio e il reddito (come questa norma prevede) e la confisca non poteva essere disposta ai sensi dell'art. 240 cod. pen. essendo stata contestata all'imputato la detenzione a fini di spaccio e non la cessione di sostanza stupefacente.

La difesa si duole, inoltre, che sia stata confermata la confisca dei telefoni cellulari.

Ritenuto che il ricorso sia inammissibile.

Rilevato, infatti, che l'imputato ha rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli relativi all'applicazione delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio e, quindi, anche all'ottavo motivo di appello col quale aveva dedotto l'illegittimità della confisca del denaro e degli apparecchi telefonici.

Ritenuto che l'inammissibilità del ricorso possa essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e ad essa consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ritenuto che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata nella misura di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 aprile 2024 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAyeralo avviso alte parti;\, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma indicata in epigrafe. All'esito di giudizio abbreviato, con sentenza del Tribunale di Velletri del 9 febbraio 2023 Thartori è stato ritenuto responsabile: del reato di cui agli artt. 110, 81 comma 2, cod. pen. 23, comma 3, 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 (capo 1); del reato di cui agli artt. 110, 81, comma 2, 648 cod. pen. (capo 2); del reato di cui agli artt. 110, 337 cod. pen. (capo 3); del reato di cui agli artt. 110, cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 ed è stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed C 24.000,00 di multa. Non sono state ritenute applicabili le attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. La sentenza di primo grado ha disposto inoltre: «la confisca e la distruzione dello stupefacente, delle bilance in sequestro, la confisca dei cellulari e del denaro in sequestro, nonché la confisca e il versamento delle armi alla Direzione dell'artiglieria competente». La sentenza di appello è stata pronunciata ai sensi degli artt. 599-bis e 602 comma 1-bis cod. proc. pen. avendo le parti concordato sull'applicazione delle attenuanti generiche e sulla rideterminazione della pena, con rinuncia da parte dell'imputato agli altri motivi. La Corte territoriale ha rideterminato la pena, previa concessione delle attenuanti generiche, nella misura di anni quattro di reclusione ed C 21.344,00 di multa, disponendone la sostituzione con la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 56 legge 21 novembre 1981 n. 689. Con l'ottavo motivo di appello la difesa aveva dedotto l'illegittimità della confisca del denaro in sequestro (C 1.730,00 rinvenuti sulla persona dell'imputato, C 9.095,00 rinvenuti nella sua abitazione) e anche l'illegittimità della confisca dei quattro cellulari rinvenuti nella disponibilità di Thartori. Il difensore dell'imputato - munito di apposito mandato ex art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen. - ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello lamentando violazione di legge e vizi di motivazione per essere state confermate le statuizioni della sentenza di primo grado in ordine alla confisca della somma in sequestro «ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen.». La sentenza impugnata non avrebbe motivato sulla sproporzione tra il patrimonio e il reddito (come questa norma prevede) e la confisca non poteva essere disposta ai sensi dell'art. 240 cod. pen. essendo stata contestata all'imputato la detenzione a fini di spaccio e non la cessione di sostanza stupefacente. La difesa si duole, inoltre, che sia stata confermata la confisca dei telefoni cellulari. Ritenuto che il ricorso sia inammissibile. Rilevato, infatti, che l'imputato ha rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli relativi all'applicazione delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio e, quindi, anche all'ottavo motivo di appello col quale aveva dedotto l'illegittimità della confisca del denaro e degli apparecchi telefonici. Ritenuto che l'inammissibilità del ricorso possa essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e ad essa consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata nella misura di euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il C
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