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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 marzo 2025

Cassazione n. 12937/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8589/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamente domiciliato in R oma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 25 , presso l o studio del l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difend e essendo subentrata all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata all’indicato indirizzo PECdell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso il decreto cron . n. 496 /20 22 de l Tribunale di Roma , depositatoi l 2 2 . 2 . 20 22 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29.4.2025dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il difensor e del ricorrente ha depositato in data 25.3.2025dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta anche dalcuratore personalmente , e notificata in pari data alla controricorrente; rilevato che il difensore della controricorrente ha depositato,in data 10.4.2025, atto contenente il proprio «visto» sulla dichiarazione dirinuncia e «nulla osta» alla compensazione delle spese; ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto per effetto della dichiarazione di rinuncia del ricorrente notificata al la controricorrente; ritenutoche in caso di rinuncia accettata non si dà luogo a decisione sulle spese di lite (art. 391, comma 4, c.p.c.) e che, in ogni caso, non si ravvisano gli estremi per condannare la parte rinunciante alla rifusione delle spese (art. 391, comma 2, c.p.c.); dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata in quella disposizione; P.Q.M dichiara l’estinzione del processo.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8589/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamente domiciliato in R oma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 25 , presso l o studio del l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difend e essendo subentrata all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata all’indicato indirizzo PECdell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso il decreto cron . n. 496 /20 22 de l Tribunale di Roma , depositatoi l 2 2 . 2 . 20 22 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29.4.2025dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il difensor e del ricorrente ha depositato in data 25.3.2025dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta anche dalcuratore personalmente , e notificata in pari data alla controricorrente; rilevato che il difensore della controricorrente ha depositato,in data 10.4.2025, atto contenente il proprio «visto» sulla dichiarazione dirinuncia e «nulla osta» alla compensazione delle spese; ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto per effetto della dichiarazione di rinuncia del ricorrente notificata al la controricorrente; ritenutoche in caso di rinuncia accettata non si dà luogo a decisione sulle spese di lite (art. 391, comma 4, c.p.c.) e che, in ogni caso, non si ravvisano gli estremi per condannare la parte rinunciante alla rifusione delle spese (art. 391, comma 2, c.p.c.); dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata in quella disposizione; P.Q.M dichiara l’estinzione del processo. Così deciso in Roma,