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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16099/2026

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ona del l.r.p.t., consolidante, rappresentate e difesedall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza diprocura allegata al ricorso, elettivamente domiciliate in Roma, alla viaMonte Zebio n. 32;– ricorrenti –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliata inROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende ope legis;- controricorrente e ricorrente incidentale –avverso la sentenza n. 4402/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, [OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 198/2022Numero sezionale 3911/2026Numero di raccolta generale 16099/2026Data pubblicazione 25/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

In controversia relativa a diversi rilievi a fini Ires dell’anno diimposta 2014, la CTP di Avellino, per quanto in questa sede rileva,rigettava il ricorso delle società in relazione al recupero a fini IRES delcredito sorto nel 2013 e rinunciato nel 2015, ritenuto non dicompetenza del 2014; accoglieva il ricorso in relazione ad alcuni costiafferenti a consumi del 2013 registrati nel 2014.La CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, rigettaval’appello delle società e dichiarava inammissibile l’appello incidentaledell’ufficio evidenziando che esso era stato proposto decorsi sei mesidalla pubblicazione della sentenza e senza che l’interesse fosse insortodai motivi di appello principale.2.

Contro tale decisione le società propongono ricorso in base adun motivo.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso e propone ricorsoincidentale affidato a due motivi.La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 4 luglio 2025e poi, a seguito di ordinanza interlocutoria, per l’adunanza dell’8maggio 2026, per la quale le ricorrenti hanno depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo le ricorrenti principali si dolgono (in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) della violazione e falsaapplicazione degli artt. 109, commi 1 e 2, 101, comma 4, t.u.i.r., edell’art. 2423-bis, primo comma, n. 4 c.c., in riferimento al rilievo n. 2dell’accertamento.

Le società, premesso che la rinuncia al credito eraavvenuta in data 3/03/2015 e il bilancio del 2014 era stato approvatoil 26/03/2015, deducono che, trattandosi di una sopravvenienzaNumero registro generale 198/2022Numero sezionale 3911/2026Numero di raccolta generale 16099/2026Data pubblicazione 25/05/2026passiva e non di una perdita su crediti, non ha rilevanza ai fini dellacompetenza il momento in cui ricorrano gli elementi certi e precisi aifini della deducibilità ma unicamente il dato di bilancio, prevedendol’art. 2423-bis c.c. che nella redazione del bilancio si deve tener contodelle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciute dopo lachiusura di questo.

La CTR avrebbe quindi sovrapposto la disciplinadella perdita su crediti a quella della sopravvenienza passiva.

Ciòavrebbe conferma nel d.lgs. n. 139 del 2015 e nel d.l. n. 244 del 2016conv. nella legge 19/20171.1.

Premesso che nel caso di specie si controverte esclusivamentein tema di Ires, il che la differenzia da controversia inter partes relativaall’Irap, il motivo è infondato.L'art. 101 d.P.R. n. 917/1986 al quarto comma così definisce lesopravvenienze passive: «Si considerano sopravvenienze passive ilmancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso aformare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese,perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso aformare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenzadi attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi».L'art. 109 d.P.R. n. 917/1986 al primo comma prevede «I ricavi, lespese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedentinorme del presente capo non dispongono diversamente, concorrono aformare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, lespese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non siaancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontareconcorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni».Orbene dal raffronto tra le due disposizioni si evince che lesopravvenienze passive trovano una corrispondenza attiva in unprecedente esercizio e conseguono al mutamento ontologico di unavoce contabile che, in esercizi diversi, da attiva si trasforma in passiva.Numero registro generale 198/2022Numero sezionale 3911/2026Numero di raccolta generale 16099/2026Data pubblicazione 25/05/2026L’art. 109 t.u.i.r. prevede che tutti i componenti di reddito (positivio negativi) per i quali non vi sia specifica disciplina sui criteri diimputazione, vanno imputati all'esercizio di competenza, a meno checiò non sia possibile perché non è ancora certa l'esistenza della spesao determinabile in modo obiettivo il suo ammontare: in questi ultimicasi la legge stabilisce il riferimento all'esercizio in cui si verifica lacertezza della loro esistenza ovvero la determinabilità, «in modoobiettivo», dell'ammontare relativo (cfr. Cass. nn. 1431/2006 e10988/2007; Cass. n. 18237/2012).Inoltre, con riguardo al profilo probatorio circa l'imputazionetemporale delle componenti di reddito, questa Corte, con un principioche si condivide, ha chiarito che l'onere di provare la sussistenza deirequisiti di certezza e determinabilità delle componenti del reddito inun determinato esercizio sociale incombe all'Amministrazionefinanziaria per quelle positive, ed al contribuente per quelle negative(Cass. n. 20521/2006).Come affermato da questa Corte, con condivisi argomenti, le regolesull'imputazione temporale dei componenti del reddito, sono tassativeed inderogabili, non essendo consentito al contribuente di ascrivere aproprio piacimento un componente positivo o negativo del reddito adun esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio dicompetenza (cfr. Cass. n. 26665/2009).Ed anche per le sopravvenienze passive si è affermato che l'annodi competenza per operare la deduzione va valutato alla stregua di dueelementi, e cioè, da un lato, il criterio di competenza (per il quale nonè necessario un esborso di cassa ma è sufficiente il titolo giuridico dellacomponente negativa) e, dall'altro, la certezza e la sicurezza dellaposta (Cass. n. 1447/2021, non massimata).Nel caso di specie ove si controverte ed esclusivamente a fini Ires,sull’anno di competenza della rinuncia al credito, pacificamenteNumero registro generale 198/2022Numero sezionale 3911/2026Numero di raccolta generale 16099/2026Data pubblicazione 25/05/2026effettuata nel 2015, la CTR ha correttamente applicato tali principi nérisulta aver sovrapposto al caso di specie alla disciplina propria dellesopravvenienze passive (comunque integrata dalla regola generale delprincipio di competenza) la disciplina della perdita su crediti, cheindividua nella certezza e precisione degli elementi un presupposto perla stessa deducibilità della perdita.Né risultano applicabili ratione temporis al caso di specie lesuccessive discipline, invero solo evocate dalla ricorrente per rafforzarei propri argomenti (d.lgs. n. 139/2015 e d.l. n. 244/2016 conv nellalegge n. 19/2017), relativamente alla modifica della base imponibileIres e al principio di derivazione rafforzata.2.

Con il primo motivo del ricorso incidentale la difesa erariale siduole (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) dellaviolazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 54 d.lgs. n. 546 del 1992,avendo errato la CTR nel ritenere inammissibile l’appello incidentaleerariale volto a censurare la decisione di primo grado su un capodiverso da quello oggetto dell’appello principale.Con il secondo motivo del ricorso incidentale la difesa erariale siduole (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) dellaviolazione e falsa applicazione degli artt. 109 t.u.i.r., degli artt. 5 e 11d.lgs. n. 446 del 1997 e 75 t.u.i.r., per il principio di competenzatemporale, con specifico riferimento al rilievo n. 1 dell’accertamento.2.1.

Va preliminarmente evidenziato che il ricorso incidentaledell’Agenzia è stato notificato alle società a mezzo PEC agli indirizzi deiprocuratori domiciliatari nel giudizio di appello, anziché alle ricorrentinel domicilio eletto presso i nuovi difensori, senza lo svolgimento disuccessiva attività difensiva sanante.Osserva questa Corte che tale notificazione è nulla e noninesistente (analogamente Cass. n. 33348/2024; Cass. m.9704/2025); pertanto, con ordinanza interlocutoria, è stata disposta laNumero registro generale 198/2022Numero sezionale 3911/2026Numero di raccolta generale 16099/2026Data pubblicazione 25/05/2026rinnovazione della notificazione, cui però l’Agenzia delle entrate nonrisulta aver dato luogo, mancando agli atti il deposito della relativaprova.Il controricorso ed il ricorso incidentale vanno perciò consideratiinammissibili (Cass. n. 5500/2020).3.

Concludendo, il ricorso principale va respinto.

Il ricorsoincidentale va dichiarato inammissibile.La mancata rituale notifica del controricorso e del ricorsoincidentale nonché la pronuncia di inammissibilità di questi ultimideterminano la compensazione delle spese di lite.In relazione al ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate,ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essereamministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,non si applica il d.P.R. n. 30/05/2001, n. 115, art. 13 comma 1-quater(Cass. n. 1778/2016).

P.Q.Mrigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale;compensa le spese del giudizio.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, in data 8 maggio 2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ona del l.r.p.t., consolidante, rappresentate e difesedall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza diprocura allegata al ricorso, elettivamente domiciliate in Roma, alla viaMonte Zebio n. 32;– ricorrenti –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliata inROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende ope legis;- controricorrente e ricorrente incidentale –avverso la sentenza n. 4402/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, [OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 198/2022Numero sezionale 3911/2026Numero di raccolta generale 16099/2026Data pubblicazione 25/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. In controversia relativa a diversi rilievi a fini Ires dell’anno diimposta 2014, la CTP di Avellino, per quanto in questa sede rileva,rigettava il ricorso delle società in relazione al recupero a fini IRES delcredito sorto nel 2013 e rinunciato nel 2015, ritenuto non dicompetenza del 2014; accoglieva il ricorso in relazione ad alcuni costiafferenti a consumi del 2013 registrati nel 2014.La CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, rigettaval’appello delle società e dichiarava inammissibile l’appello incidentaledell’ufficio evidenziando che esso era stato proposto decorsi sei mesidalla pubblicazione della sentenza e senza che l’interesse fosse insortodai motivi di appello principale.2. Contro tale decisione le società propongono ricorso in base adun motivo.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso e propone ricorsoincidentale affidato a due motivi.La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 4 luglio 2025e poi, a seguito di ordinanza interlocutoria, per l’adunanza dell’8maggio 2026, per la quale le ricorrenti hanno depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo le ricorrenti principali si dolgono (in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) della violazione e falsaapplicazione degli artt. 109, commi 1 e 2, 101, comma 4, t.u.i.r., edell’art. 2423-bis, primo comma, n. 4 c.c., in riferimento al rilievo n. 2dell’accertamento. Le società, premesso che la rinuncia al credito eraavvenuta in data 3/03/2015 e il bilancio del 2014 era stato approvatoil 26/03/2015, deducono che, trattandosi di una sopravvenienzaNumero registro generale 198/2022Numero sezionale 3911/2026Numero di raccolta generale 16099/2026Data pubblicazione 25/05/2026passiva e non di una perdita su crediti, non ha rilevanza ai fini dellacompetenza il momento in cui ricorrano gli elementi certi e precisi aifini della deducibilità ma unicamente il dato di bilancio, prevedendol’art. 2423-bis c.c. che nella redazione del bilancio si deve tener contodelle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciute dopo lachiusura di questo. La CTR avrebbe quindi sovrapposto la disciplinadella perdita su crediti a quella della sopravvenienza passiva. Ciòavrebbe conferma nel d.lgs. n. 139 del 2015 e nel d.l. n. 244 del 2016conv. nella legge 19/20171.1. Premesso che nel caso di specie si controverte esclusivamentein tema di Ires, il che la differenzia da controversia inter partes relativaall’Irap, il motivo è infondato.L'art. 101 d.P.R. n. 917/1986 al quarto comma così definisce lesopravvenienze passive: «Si considerano sopravvenienze passive ilmancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso aformare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese,perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso aformare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenzadi attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi».L'art. 109 d.P.R. n. 917/1986 al primo comma prevede «I ricavi, lespese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedentinorme del presente capo non dispongono diversamente, concorrono aformare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, lespese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non siaancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontareconcorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni».Orbene dal raffronto tra le due disposizioni si evince che lesopravvenienze passive trovano una corrispondenza attiva in unprecedente esercizio e conseguono al mutamento ontologico di unavoce contabile che, in esercizi diversi, da attiva si trasforma in passiva.Numero registro generale 198/2022Numero sezionale 3911/2026Numero di raccolta generale 16099/2026Data pubblicazione 25/05/2026L’art. 109 t.u.i.r. prevede che tutti i componenti di reddito (positivio negativi) per i quali non vi sia specifica disciplina sui criteri diimputazione, vanno imputati all'esercizio di competenza, a meno checiò non sia possibile perché non è ancora certa l'esistenza della spesao determinabile in modo obiettivo il suo ammontare: in questi ultimicasi la legge stabilisce il riferimento all'esercizio in cui si verifica lacertezza della loro esistenza ovvero la determinabilità, «in modoobiettivo», dell'ammontare relativo (cfr. Cass. nn. 1431/2006 e10988/2007; Cass. n. 18237/2012).Inoltre, con riguardo al profilo probatorio circa l'imputazionetemporale delle componenti di reddito, questa Corte, con un principioche si condivide, ha chiarito che l'onere di provare la sussistenza deirequisiti di certezza e determinabilità delle componenti del reddito inun determinato esercizio sociale incombe all'Amministrazionefinanziaria per quelle positive, ed al contribuente per quelle negative(Cass. n. 20521/2006).Come affermato da questa Corte, con condivisi argomenti, le regolesull'imputazione temporale dei componenti del reddito, sono tassativeed inderogabili, non essendo consentito al contribuente di ascrivere aproprio piacimento un componente positivo o negativo del reddito adun esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio dicompetenza (cfr. Cass. n. 26665/2009).Ed anche per le sopravvenienze passive si è affermato che l'annodi competenza per operare la deduzione va valutato alla stregua di dueelementi, e cioè, da un lato, il criterio di competenza (per il quale nonè necessario un esborso di cassa ma è sufficiente il titolo giuridico dellacomponente negativa) e, dall'altro, la certezza e la sicurezza dellaposta (Cass. n. 1447/2021, non massimata).Nel caso di specie ove si controverte ed esclusivamente a fini Ires,sull’anno di competenza della rinuncia al credito, pacificamenteNumero registro generale 198/2022Numero sezionale 3911/2026Numero di raccolta generale 16099/2026Data pubblicazione 25/05/2026effettuata nel 2015, la CTR ha correttamente applicato tali principi nérisulta aver sovrapposto al caso di specie alla disciplina propria dellesopravvenienze passive (comunque integrata dalla regola generale delprincipio di competenza) la disciplina della perdita su crediti, cheindividua nella certezza e precisione degli elementi un presupposto perla stessa deducibilità della perdita.Né risultano applicabili ratione temporis al caso di specie lesuccessive discipline, invero solo evocate dalla ricorrente per rafforzarei propri argomenti (d.lgs. n. 139/2015 e d.l. n. 244/2016 conv nellalegge n. 19/2017), relativamente alla modifica della base imponibileIres e al principio di derivazione rafforzata.2. Con il primo motivo del ricorso incidentale la difesa erariale siduole (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) dellaviolazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 54 d.lgs. n. 546 del 1992,avendo errato la CTR nel ritenere inammissibile l’appello incidentaleerariale volto a censurare la decisione di primo grado su un capodiverso da quello oggetto dell’appello principale.Con il secondo motivo del ricorso incidentale la difesa erariale siduole (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) dellaviolazione e falsa applicazione degli artt. 109 t.u.i.r., degli artt. 5 e 11d.lgs. n. 446 del 1997 e 75 t.u.i.r., per il principio di competenzatemporale, con specifico riferimento al rilievo n. 1 dell’accertamento.2.1. Va preliminarmente evidenziato che il ricorso incidentaledell’Agenzia è stato notificato alle società a mezzo PEC agli indirizzi deiprocuratori domiciliatari nel giudizio di appello, anziché alle ricorrentinel domicilio eletto presso i nuovi difensori, senza lo svolgimento disuccessiva attività difensiva sanante.Osserva questa Corte che tale notificazione è nulla e noninesistente (analogamente Cass. n. 33348/2024; Cass. m.9704/2025); pertanto, con ordinanza interlocutoria, è stata disposta laNumero registro generale 198/2022Numero sezionale 3911/2026Numero di raccolta generale 16099/2026Data pubblicazione 25/05/2026rinnovazione della notificazione, cui però l’Agenzia delle entrate nonrisulta aver dato luogo, mancando agli atti il deposito della relativaprova.Il controricorso ed il ricorso incidentale vanno perciò consideratiinammissibili (Cass. n. 5500/2020).3. Concludendo, il ricorso principale va respinto. Il ricorsoincidentale va dichiarato inammissibile.La mancata rituale notifica del controricorso e del ricorsoincidentale nonché la pronuncia di inammissibilità di questi ultimideterminano la compensazione delle spese di lite.In relazione al ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate,ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essereamministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,non si applica il d.P.R. n. 30/05/2001, n. 115, art. 13 comma 1-quater(Cass. n. 1778/2016). P.Q.Mrigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale;compensa le spese del giudizio.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, in data 8 maggio 2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16099/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris