CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 maggio 2024
Cassazione n. 22041/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 del GIP TRIBUNALE di GELAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 gennaio 2024 il G.I.P. del Tribunale di Gela ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], sull'accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi uno, giorni dieci di arresto ed euro 800,00 di ammenda, sostituiti con mesi uno, giorni quattordici di lavoro di pubblica utilità, in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. b) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere condotto un'autovettura, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], in stato di ebbrezza alcolica determinato dall'uso di sostanze alcoliche, con valori di tasso alcolemico rilevati di 1,60 g/I e 1,26 g/I, in fascia oraria compresa tra le ore 22.00 e le ore 07.00. Il G.I.P. ha, altresì, applicato all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo di due anni, sospendendone l'efficacia sino all'esito dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di doglianza, con il primo dei quali ha lamentato inosservanza ed erronea applicazione di legge processuale con riferimento alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, irrogata senza tener conto di quanto convenuto dalle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Queste ultime, infatti, si erano accordate per l'applicazione della sospensione della patente di guida per un anno, mentre, invece, essa è stata poi disposta per un periodo doppio, in tal maniera ledendo la norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., sotto il profilo della ricorrenza di un difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza. Con la seconda censura il Pepe ha eccepito inosservanza ed erronea applicazione di legge processuale con riferimento al disposto raddoppio della durata della sanzione amministrativa accessoria applicata, a suo dire non effettuabile nel caso di specie, considerato che il veicolo condotto dall'imputato non sarebbe appartenuto a terze persone - come invece ritenuto dal giudice di merito - e che la possibilità di estendere la durata della sospensione della patente di guida a due anni, in conseguenza del raddoppio, riguarderebbe la sola ipotesi prevista dall'art. 186, comma 2 lett. c), cod. strada, e non già, invece, il contestato reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. b), cod. strada.3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, rinviando sul punto al Tribunale di Gela. 2. Deve, infatti, essere osservato, con valenza assorbente rispetto a ogni ulteriore profilo di censura dedotto, come le parti si fossero accordate per l'applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. b), cod. strada. Con riferimento a tale fattispecie, pertanto, il G.I.P. del Tribunale di Gela ha disposto la conseguente applicazione della pena nei confronti del Pepe. In modo palesemente distonico ed erroneo, invece, al momento della determinazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, il decidente ha fatto riferimento alla diversa, e più grave, ipotesi disciplinata dall'art. 186, comma 2 lett. c), cod. strada, espressamente prevedendo l'applicazione all'imputato della sospensione della patente di guida per due anni, e cioè in una misura corrispondente al minimo previsto dall'indicata norma, poi raddoppiato nella sua durata in ragione del fatto che «il veicolo condotto dall'imputato si apparteneva a terzi soggetti». 4. Ne deriva, all'evidenza, il necessario annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della patente di guida, rinviando sul punto al Tribunale di Gela. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Gela. Così deciso in Roma il 7 maggio 2024