Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 806/2024
ECLI:EU:T:2024:32
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0348_INF
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 24 gennaio 2024 – Volkskreditbank/SRB
(causa T‑348/21) (
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«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM o MRU) – Fondo di risoluzione unico (SRFo FRU) – Decisione del SRB sul calcolo dei contributi ex ante per il 2021 – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato – Principio di certezza del diritto – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Eccezione di illegittimità – Limitazione nel tempo degli effetti della sentenza»
1.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Fornitura, da parte dell’autore, di spiegazioni circa la motivazione dell’atto nel corso del procedimento dinanzi al giudice dell’Unione – Presupposti – Assenza di contraddizioni e obbligo di coerenza delle spiegazioni con detta motivazione
(Art. 296, comma 2, TFUE)
(v. punti 148, 149, 187, 188)
2.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Assenza di necessità di far figurare, in tale decisione, tutti gli elementi che consentono di verificare l’esattezza del calcolo dei contributi – Bilanciamento tra l’obbligo di motivazione e il principio generale di tutela del segreto commerciale degli enti interessati – Legittimità delle disposizioni che prevedono il metodo di calcolo dei contributi ex ante al SRF – Principio del rispetto del segreto commerciale – Obbligo del SRB di pubblicare e di trasmettere agli enti interessati, in forma aggregata e anonima, le informazioni relative agli enti utilizzate per calcolare il contributo ex ante
(Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014; regolamento della Commissione 2015/63, artt. da 4 a 7 e 9 e allegato I; direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2014/59)
(v. punti 150‑159)
3.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Obbligo del SRB di comunicare agli enti interessati il metodo di calcolo di tali contributi e il metodo di determinazione dell’importo del livello-obiettivo annuale
(Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014; regolamento del Consiglio 2015/81, art. 4; regolamento della Commissione 2015/63, artt. da 4 a 7 e 9 e allegato I; direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2014/59)
(v. punti 190‑192)
Dispositivo
1)
La decisione SRB/ES/2021/22 del Comitato di risoluzione unico (SRB), del 14 aprile 2021, sul calcolo dei contributi ex ante per il 2021 al Fondo di risoluzione unico è annullata nella parte in cui riguarda la Volkskreditbank AG.
2)
Gli effetti della decisione SRB/ES/2021/22, nella parte in cui riguarda la Volkskreditbank, sono mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può superare sei mesi dalla data di pronuncia della presente sentenza, di una nuova decisione del SRB che fissa il contributo ex ante al Fondo di risoluzione unico di tale ente per il 2021.
3)
Il SRB si farà carico, oltre che delle proprie, delle spese sostenute dalla Volkskreditbank.
4)
[OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio dell’Unione europea si faranno carico delle loro spese.
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GU C 320 del 9.8.2021
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