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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 8 maggio 2023

Corte di giustizia UE n. 2022/2023

ECLI:EU:T:2023:873
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TO0143_INF

Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 15 dicembre 2023 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑143/23) ( 1 ) «Ricorso di annullamento – Fiscalità – Lotta contro l’elusione fiscale – Direttiva (UE) 2022/2523 – Livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione – Esclusione del reddito del trasporto marittimo internazionale – Contestazione dell’ambito di applicazione di tale esclusione – Mancanza di incidenza individuale – Irricevibilità» Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Direttiva che prevede un livello di imposizione fiscale minimo globale per taluni gruppi di imprese – Esclusione del reddito del trasporto marittimo internazionale – Ricorso di un’entità controllante di un gruppo multinazionale di imprese soggetta a un regime di imposta sul tonnellaggio di uno Stato membro sulla sua attività di gestione di navi – Perdita di un vantaggio fiscale derivante dall’imposta sul tonnellaggio – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; direttiva del Consiglio 2022/2523, art. 17) (v. punti 25, 28‑35, 40‑43) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento del Regno dei [OSCURATO:PERSONA], della Commissione europea, della [OSCURATO:PERSONA] BV e della [OSCURATO:PERSONA] NV, della [OSCURATO:PERSONA] BV, della [OSCURATO:PERSONA] NV e della [OSCURATO:PERSONA] SL nonché della [OSCURATO:PERSONA] van [OSCURATO:PERSONA]. 3) [OSCURATO:PERSONA] NV è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, ad eccezione di quelle relative alle istanze di intervento. 4) [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio e gli istanti menzionati al punto 2 del presente dispositivo si faranno carico ciascuno delle proprie spese relative alle istanze di intervento. ( 1 ) GU C 164 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TO0143_INF Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 15 dicembre 2023 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑143/23) ( 1 ) «Ricorso di annullamento – Fiscalità – Lotta contro l’elusione fiscale – Direttiva (UE) 2022/2523 – Livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione – Esclusione del reddito del trasporto marittimo internazionale – Contestazione dell’ambito di applicazione di tale esclusione – Mancanza di incidenza individuale – Irricevibilità» Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Direttiva che prevede un livello di imposizione fiscale minimo globale per taluni gruppi di imprese – Esclusione del reddito del trasporto marittimo internazionale – Ricorso di un’entità controllante di un gruppo multinazionale di imprese soggetta a un regime di imposta sul tonnellaggio di uno Stato membro sulla sua attività di gestione di navi – Perdita di un vantaggio fiscale derivante dall’imposta sul tonnellaggio – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; direttiva del Consiglio 2022/2523, art. 17) (v. punti 25, 28‑35, 40‑43) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento del Regno dei [OSCURATO:PERSONA], della Commissione europea, della [OSCURATO:PERSONA] BV e della [OSCURATO:PERSONA] NV, della [OSCURATO:PERSONA] BV, della [OSCURATO:PERSONA] NV e della [OSCURATO:PERSONA] SL nonché della [OSCURATO:PERSONA] van [OSCURATO:PERSONA]. 3) [OSCURATO:PERSONA] NV è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, ad eccezione di quelle relative alle istanze di intervento. 4) [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio e gli istanti menzionati al punto 2 del presente dispositivo si faranno carico ciascuno delle proprie spese relative alle istanze di intervento. ( 1 ) GU C 164 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] .
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