CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2023
Cassazione n. 25498/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21488-2021 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - Oggetto R.G.N. 21488/2021 Cron. Rep. Ud. 15/06/2023 CC avverso la sentenza n. 82/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 08/02/2021 R.G.N. 47/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 21488/21 Rilevato che: Con sentenza del giorno 8.2.2021 n. 82, la Corte d’appello di Catania accoglieva parzialmente il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa che aveva accolto i ricorsi riuniti (il primo, relativo alla richiesta di accertamento dell’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata, il secondo relativo all’opposizione all’emissione del conseguente avviso di addebito) promossi da [OSCURATO:PERSONA], avvocato, avverso il pagamento della somma di € 3.861,80, a titolo di contributi e sanzioni, per gli anni 2009-2010, dovuti alla gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26 della legge 335/95 e per l’effetto, il medesimo tribunale, dichiarava non dovute tali somme, ritenendo illegittima l’iscrizione d’ufficio del professionista alla predetta gestione separata Inps. La Corte d’appello, da parte sua, per quanto ancora d’interesse, in parziale riforma della sentenza di primo grado, pur dichiarando legittima l’iscrizione del professionista sia per il 2009 che per il 2010 riteneva prescritti i contributi per il 2010, in quanto, l’avviso bonario ricevuto dal contribuente per il pagamento dei contributi 2010, era pervenuto il 7.7.2016, cioè, il giorno successivo alla maturazione del termine quinquennale, seppur prorogato, di prescrizione. In riferimento alle sanzioni, la Corte territoriale ha accertato la buona fede del professionista, ritenendo che le stesse dovessero essere corrisposte secondo il regime dell’omissione, ex art. 116 comma 8 lett. a) della legge n. 388/00 e non secondo il regime dell’evasione contributiva, come era stato chiesto dall’Istituto previdenziale. Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base un motivo, illustrato da memoria, mentre [OSCURATO:PERSONA] non ha spiegato difese scritte. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 116, comma 8, lett. a) e b) della legge n. 388/00, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte del merito aveva ritenuto che non ricorresse, nella specie, la più grave ipotesi di evasione contributiva, dal momento che era pacifico che il lavoratore autonomo avesse omesso di comunicare, entro i termini previsti, i dati attinenti al rapporto di lavoro (retributivi e contributivi), rilevanti ai fini del computo dell’importo dell’obbligazione contributiva. Il motivo è inammissibile; secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'omissione o l'infedeltà della denuncia, ove non meramente accidentale, episodica o strettamente marginale, deve considerarsi di per sè sintomatica della volontà di occultamento, stante l'ovvia possibilità che la mancanza di successivi accertamenti o riscontri nell'arco temporale dei termini prescrizionali consentano de facto ai soggetti obbligati di sottrarsi totalmente o parzialmente all'adempimento dell'obbligo contributivo; tuttavia, si tratta di presunzione relativa, che può essere vinta mediante l'allegazione e prova (l'onere delle quali è a carico del soggetto inadempiente) di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento, restando il relativo accertamento intangibile in questa sede di legittimità se non nei casi di casi di omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. nn. 20446/22, 29272/22, nell’ipotesi di mancata denuncia da parte del datore di lavoro, del rapporto lavorativo con il dipendente in corso di esecuzione). Nel caso di specie, è stata la stessa Corte d’appello che ha accertato come raggiunta la prova della buona fede del contribuente, in quanto, secondo la Corte del merito, nonostante la mancata compilazione del quadro RR, il credito dell’istituto previdenziale risultava facilmente evincibile dalla compilazione del quadro CM. Pertanto, è inammissibile il motivo di ricorso dell’Inps, che è stato articolato come violazione di legge, nei confronti di un accertamento di fatto espresso dalla Corte territoriale, senza che possa nemmeno venire in rilievo la pronuncia d’incostituzionalità n. 104/22, dell’art. 18 comma 12 del DL n. 98 del 2011, conv. nella legge n. 111/11 – nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro, non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume d’affari, di cui all’art. 22 della legge n. 576/80, tenuti all’obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] costituita presso l’Inps, siano esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore – in mancanza di qualsiasi motivo d’impugnazione a riguardo (Cfr. Cass. N. 20446/22 cit.). La mancata costituzione dell’intimato esonera il collegio dal provvedere sulle spese. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo di quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel