CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 01029/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 14-11-2023 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 novembre 2023, la Corte di appello di Salerno confermava la decisione emessa dal Tribunale di Salerno il 2 febbraio 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 e mesi 3 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, a lui contestato per avere, quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., indicato nelle dichiarazioni relative agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, elementi passivi fittizi, con imposta evasa pari a 288.624,88 euro per il 2012, a 262.737,37 euro per il 2013, a 167.867,98 euro per il 2014 e a 6.451,88 euro per il 2015; fatti accertati in Salerno il 28 luglio 2017. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello campana, Russo, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. Con il primo, la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, osservando che la Corte territoriale ha omesso di valorizzare le decisioni dei giudici tributari che hanno annullato le pretese fiscali dell'Erario, perché esercitate in assenza di contraddittorio, non essendosi altresì considerato che le operazioni sottostanti dovevano essere ritenute valide, avuto riguardo al tenore delle lettere di vettura internazionali (CMR), per cui la prova della cessione intracomunitaria (e di conseguenza delle deducibilità dell'iva) si rinviene sia nel documento di trasporto firmato dal trasportatore e dal destinatario, sia nella documentazione bancaria relativa al reale pagamento della merce, correttamente ricevuta e destinata all'attività di impresa della [OSCURATO:SOCIETA], al cui amministratore non spetta il controllo successivo presso i soggetti passivi delle evasioni dell'iva. Né risultano comunque specificati quanti e quali sarebbero i casi di acquisti fittizi. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., rilevandosi in proposito, da un lato, che le cifre dell'ammontare dell'imposta evasa non corrispondono a quelle indicate nella contestazione, e, dall'altro, che tutti i processi verbali per il recupero dell'Iva sono stati annullati dalla magistratura tributaria, per cui la società [OSCURATO:SOCIETA] non è debitrice nei confronti dell'Erario. Con il terzo motivo, è stata invocata la prescrizione decennale del reato rispetto alla violazione fiscale concernente l'anno 2012, ritenuta quella più grave. [OSCURATO:PERSONA] Le doglianze concernenti il giudizio di responsabilità e il rigetto della richiesta di riconoscere la particolare tenuità del fatto sono infondate, mentre è meritevole di accoglimento il terzo motivo riguardante la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato rispetto alla condotta riferita all'annualità 2012.1. Iniziando dal primo motivo, occorre evidenziare che la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato non presenta alcun vizio di legittimità, dovendosi innanzitutto rilevare che la Corte di appello non si è limitata a recepire acriticamente le argomentazioni del primo giudice, ma ha sviluppato considerazioni autonome, non mancando di confrontarsi con le censure difensive. In particolare, i giudici di secondo grado hanno richiamato, al pari del Tribunale, le risultanze della verifica fiscale avviata nel 2016 dall'Agenzia delle Entrate di Salerno, da cui è emerso (cfr. deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] ed esiti del processo verbale di constatazione del 28 luglio 2017) che l'imputato, quale legale rappresentante della "[OSCURATO:SOCIETA].", società avente ad oggetto il commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, nelle dichiarazioni fiscali relative agli anni compresi tra il 2012 e il 2015, ha indicato elementi passivi fittizi, avvalendosi a tal fine di fatture per operazioni inesistenti. Si è in particolare accertato che le fatture in questione si riferivano a cessioni di beni non imponibili ai sensi dell'art. 41, comma 1, del decreto legge n. 331 del 1993, trattandosi di cessioni a titolo oneroso di beni trasportati o spediti nel territorio dello Stato membro da parte del cedente o dell'acquirente o da terzi per loro conto; tuttavia, dalle verifiche effettuate è emerso che le merci oggetto delle fatture emesse in favore della [OSCURATO:SOCIETA], acquistati dalla stessa presso fornitori comunitari per il tramite di intermediar,i risultavano effettivamente acquistate e trasportate presso le loro sedi da società terze che con gli intermediari della [OSCURATO:SOCIETA] e con la stessa [OSCURATO:SOCIETA] non avevano mai intrattenuto alcun rapporto commerciale. Gli operanti accertavano inoltre che mentre l'iva esposta nelle fatture veniva detratta dalla [OSCURATO:SOCIETA], che così si assicurava un credito di imposta da portare in compensazione, il valore iva corrispondente non veniva versato all'Erario dalle società intermediarie verificate, ossia la Com-Italia, la B.F.B. Commerciale s.r.I., la [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale e la S.G.A. s.r.I., che figuravano quali soggetti interposti solo cartolarmente tra il fornitore comunitario e la [OSCURATO:SOCIETA], secondo lo schema tipico della "frode carosello"; quelle emesse da tali società, connotate da molteplici anomalie dal punto di vista organizzativo e gestionale (i rispettivi amministratori, ad esempio, sono risultati titolari di redditi esigui a fronte dei rilevanti fatturati cartolari delle loro imprese), sono state dunque qualificate come fatture riferite a operazioni soggettivamente inesistenti, tanto più in ragione del fatto' le società intermediarie erano prive di mezzi propri e i fornitori da esse indicati non risultavano svolgere un'attività compatibile con il trasporto merci, ciò in contrasto con l'evidenza cartolare dei documenti di trasporto allegati alle fatture, dai quali emergeva che il trasporto delle merci acquistate dalla Mediatrde era a carico del mittente/venditore. In tal senso la Corte di appello ha ragionevolmente rimarcato (pag. 10-11 della sentenza impugnata) la "inconciliabile e lampante discrasia tra la fatturazione del fornitore comunitario "Dairygold" e quella delle società intermediarie, da cui si evince chiaramente l'estraneità di queste ultime (e per conseguenza della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.) alle vicende circolatorie dei lotti di produzione dei semilavorati (caseina e cagliata) di origine comunitaria, destinati di fatto ad altre società, e ciò a prescindere dalla paventata circostanza dell'errata valutazione dell'amministrazione finanziaria e del giudice di prime cure dei documenti CMR". Peraltro, è stato correttamente rilevato dai giudici di appello che le CMR, ossia le lettere di vettura internazionali, avrebbero dovuto recare l'intestazione delle società intermediarie che realmente hanno acquistato i prodotti dalla "Dairygold", essendo le stesse differenti rispetto a quelle risultanti dalla fatturazione della [OSCURATO:SOCIETA], come emerso dalla procedura di cooperazione amministrativa intracomunitaria iva. Quanto poi all'annullamento in sede di contenzioso tributario degli avvisi di accertamento emessi dall'ente impositore, la sentenza impugnata (pag. 12) ha replicato, in maniera pertinente, che i giudici tributari hanno fondato la propria decisione unicamente sul profilo della regolarità formale dei fornitori iscritti nel registro delle imprese e delle fatture registrate, senza però esaminare gli ulteriori e significativi elementi forniti dall'amministrazione finanziaria e indicati nel processo verbale di constatazione, né singolarmente, né operandone una valutazione complessiva e unitaria, possibile in sede penale, che ha infatti condotto a un esito differente. 1.1. In definitiva, in quanto sorretto da argomentazioni razionali e coerenti con le acquisizioni probatorie, il giudizio sulla sussistenza e sull'ascrivibilità all'imputato del reato a lui contestato resiste alle obiezioni sollevate nel ricorso, con le quali si sollecita sostanzialmente una differente lettura delle acquisizioni probatorie, operazione questa che tuttavia non può ritenersi consentita in questa sede, dovendosi richiamare in proposito la consolidata affermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, come quello in esame, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui l'infondatezza delle doglianze in punto di responsabilità. 2. Passando al secondo motivo, deve osservarsi che anche in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., la sentenza impugnata non presta il fianco alle censure difensive. Ed invero la Corte territoriale, in senso ostativo al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, ha rimarcato una pluralità di elementi di indubbia pregnanza negativa, ovvero: 1) l'ammontare non esiguo, dell'imposta evasa, risultata pari, come riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA] e come emerso dal processo verbale di constatazione, nel 2012 a 232.517,75 euro, nel 2013 a 220.960,43 euro, nel 2014 a 127.704,70 euro e, nel 2015 a 6.451,88 euro; 2) le modalità di esecuzione della condotta criminosa, concretizzatasi nel complesso meccanismo della "frode carosello"; 3) la reiterazione della condotta per varie annualità. Orbene, a fronte di un percorso argomentativo non manifestamente illogico, non vi è spazio per l'accoglimento delle censure difensive, che invero si articolano nella proposizione di differenti valutazioni di merito, che tuttavia, come già si è evidenziato, esulano dal perimetro del giudizio di legittimità. 3. E' invece fondato il terzo motivo di ricorso. Ed invero; premesso che il reato contestato si riferisce a quattro distinte annualità (2012, 2013, 2014 e 2015), occorre evidenziare che il termine di prescrizione si computa in 10 anni, per effetto della previsione di cui all'art. 17, comma 1 bis del d. Igs. n. 74 del 21:100; ciò posto, deve rilevarsi che, rispetto all'annualità 2012, la prescrizione è maturata il 30 settembre 2013, ossia prima della data di emissione della sentenza impugnata (14 novembre 2023), decorrendo il dies a quo del relativo termine dalla data di presentazione della dichiarazione (30 settembre 2013), mentre per l'annualità successiva (2013), il termine prescrizionale, decorrente dal 30 settembre 2014, matura il 30 settembre 2024, ovvero dopo la data di emissione dell'odierna pronuncia di legittimità. Ne consegue che la e...IL...— sentenza impugnata deveeinnullata senza rinvio, limitatamente al reato relativo al periodo di imposta 2012, perché estinto per prescrizione, con conseguente eliminazione della pena corrispondente, che va individuata in un mese di reclusione, essendo questa l'entità dei singoli aumenti per la continuazione interna fissata dal giudice di primo grado per ciascuna annualità. La pena finale, rispetto alle residue annualità 2013, 2014 e 2015, va quindi rideterminata nella misura di anni 1 e mesi 2 di reclusione, cui si perviene partendo dalla pena base, riferibile ora all'annualità 2013, di anni 1 e mesi 6 di reclusione (stessa pena individuata in precedenza rispetto all'annualità 2012), ridotta a 1 anno di reclusione per le attenuanti generiche, aumentata di mesi 2 di reclusione, ossia di 1 mese per ciascuna delle due restanti annualità in continuazione, con conferma del già concesso beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorso deve essere invece disatteso nel resto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 2 d. Igs. n. 74/2000 relativo all'anno di imposta 2012, perché estinto per prescrizione e ridetermina la pena nella misura di anni u