Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 2025

Cassazione n. 40171/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione per il reato di cui all'art. 8 del d.

Igs. n. 74/2000, per aver l'imputato, nella sua qualità di amministratore unico della società MI.KI.s.r.I., emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., al fine di consentire a quest'ultima l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Il ricorrente deduce tre motivi di ricorso.

Con la prima doglianza lamenta violazione di legge in ordine all'art. 192 co.2 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell'imputato.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

In ordine alla prima doglianza si osserva che costituisce ius receptum il principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, n.29541 del 16/07/2020, Rv. 280027).

Ad ogni modo, nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenziato che la società [OSCURATO:SOCIETA]. non ha mai acquistato il materiale venduto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e indicato nelle fatture contestate, elemento logico essenziale che rende irrilevante la regolarità formale delle operazioni, posto che in caso di fatture per operazioni inesistenti le transazioni risultano sempre documentate e pagate; viceversa, è certo che la società non acquistò mai il materiale asseritamente rivenduto alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] questo motivo anche le modalità di pagamento non provano l'effettività delle operazioni, ma solo un passaggio di denaro.

In ordine al secondo motivo, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

Nel caso di specie, il giudice a quo ha richiamato le due precedenti condanne, di cui una quasi contemporanea ai fatti oggetto del presente processo e anch'essa collegata allo svolgimento di un'attività d'impresa, inferendo da ciò che l'imputato, nella sua qualità di imprenditore, abbia operato nel mercato senza rispettare le regole che disciplinano l'esercizio dell'attività imprenditoriale.In ordine alla terza doglianza, il giudice a quo ha richiamato le precedenti condanne e in particolare quella pronunciata dal Tribunale di Ravenna in data 18/05/2023, per fatti commessi nel 2022, con la quale era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Pertanto, in assenza di allegazioni da parte dell'imputato, non è possibile determinare le modalità e le prescrizioni di cui all'art. 165 comma 2 cod. pen.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 28/11/2025 Il consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione per il reato di cui all'art. 8 del d. Igs. n. 74/2000, per aver l'imputato, nella sua qualità di amministratore unico della società MI.KI.s.r.I., emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., al fine di consentire a quest'ultima l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Il ricorrente deduce tre motivi di ricorso. Con la prima doglianza lamenta violazione di legge in ordine all'art. 192 co.2 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell'imputato. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. In ordine alla prima doglianza si osserva che costituisce ius receptum il principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n.29541 del 16/07/2020, Rv. 280027). Ad ogni modo, nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenziato che la società [OSCURATO:SOCIETA]. non ha mai acquistato il materiale venduto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e indicato nelle fatture contestate, elemento logico essenziale che rende irrilevante la regolarità formale delle operazioni, posto che in caso di fatture per operazioni inesistenti le transazioni risultano sempre documentate e pagate; viceversa, è certo che la società non acquistò mai il materiale asseritamente rivenduto alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] questo motivo anche le modalità di pagamento non provano l'effettività delle operazioni, ma solo un passaggio di denaro. In ordine al secondo motivo, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Nel caso di specie, il giudice a quo ha richiamato le due precedenti condanne, di cui una quasi contemporanea ai fatti oggetto del presente processo e anch'essa collegata allo svolgimento di un'attività d'impresa, inferendo da ciò che l'imputato, nella sua qualità di imprenditore, abbia operato nel mercato senza rispettare le regole che disciplinano l'esercizio dell'attività imprenditoriale.In ordine alla terza doglianza, il giudice a quo ha richiamato le precedenti condanne e in particolare quella pronunciata dal Tribunale di Ravenna in data 18/05/2023, per fatti commessi nel 2022, con la quale era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. Pertanto, in assenza di allegazioni da parte dell'imputato, non è possibile determinare le modalità e le prescrizioni di cui all'art. 165 comma 2 cod. pen. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28/11/2025 Il consigliere