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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28596/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto dichiararsi l'estinzione della pena accessoria dell'interdizione legale durante la pena, inflittagli con la sentenza emessa dalla stessa Corte in data 14 marzo 2017 per avvenuta esecuzione della pena principale.

Osserva che, sulla scorta delle risultanze del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 2 dicembre 2017, la pena di anni 16 mesi 1 giorni 10 di reclusione inflitta al Bruno dalla sentenza citata nell'istanza è ancora in corso di esecuzione, anche tenuto conto dei giorni di liberazione anticipata, calcolati in 135.

2. Ricorre il Bruno sulla base di un unico motivo con cui denuncia violazione di legge, anche processuale, nonché vizio della motivazione in relazione agli artt.32 cod. pen., 655, 662 e 663 cod. proc. pen.

La Corte territoriale ha trascurato che il condannato, in esecuzione, sin dal giorno 8 maggio 1998, delle pene unificate con provvedimento di cumulo del 2 dicembre 2017, ha ottenuto una diminuzione a titolo di liberazione anticipata, pari a complessivi giorni 1140, anziché a giorni 135, ed un'ulteriore riduzione pari a giorni 37 ex art. 35-ter Ord. pen.

Di conseguenza, Bruno ha già scontato la pena principale inflittagli con le condanne che hanno applicato l'interdizione legale (le sentenze emesse dalla Corte di assise di appello di Catania in data 25 ottobre 2001 e dalla Corte di appello di Catania in data 14 marzo 2017, relative reati separatamente giudicati ma unificati sotto il vincolo della continuazione) e deve ancora scontare, in applicazione del principio giurisprudenziale per cui deve essere computata per prima la pena relativa ai reati ostativi, la residua pena inflittagli dalle sentenze emesse dal G.U.P. del Tribunale di Catania in data 18 gennaio 2012 e dal Tribunale di Catania in data 2 ottobre 2015 .

3. Secondo il più recente e consolidato arresto della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 8124 del 19/02/2003 n. 8124, Salamone, Rv. 223464; Sez. 1, n. 3196 del 6/11/ 2006, Cartesiano, n.m.; sez. 1, n. 36321 del 20/09/2007, Bugnami, Rv. 237897; Sez. 1, n. 8785 del 20/02/2008, Galletti, Rv. 239142; Sez. 1, n. 41078 del 16/10/2008, Arena, rv. 242195; Sez. 1, n. 16806 del 21/04/2010, Monachino, Rv. 247072), il combinato disposto degli artt. 676, comma 1, cod. proc.p en. e 667, comma 4, cod. proc. pen., quest'ultimo richiamato espressamente dal primo, prevede che l'adozione da parte del giudice dell'esecuzione dei provvedimenti in materia di estinzione del reato dopo la condanna, estinzione della pena, pene accessorie, confisca e restituzione delle cose sequestrate avvenga senza formalità, ossia in assenza della fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ed all'esito del procedimento de plano e che la contestazione di tali provvedimenti possa proporsi da parte degli interessati mediante opposizione davanti allo stesso giudice, tenuto a procedere con le forme dell'incidente di esecuzione di cui all'art. 666 cod. proc. pen., previa fissazione dell'udienza.

Tali conclusioni non sono suscettibili di mutare nel caso in cui il giudice investito dell'incidente di esecuzione nelle materie specificate abbia provveduto all'esito dell'udienza camerale, quindi previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, atteso che anche in questo caso sussiste l'esigenza per l'interessato di fruire di un secondo grado di merito, nel quale dedurre ed ottenere la delibazione da un giudice dotato di pieni poteri cognitivi, diverso quindi da quello di legittimità, delle sue censure in un contesto di riesame del provvedimento contestato.

Diversamente si priverebbe la parte impugnante della possibilità di far valere le doglianze di merito (cfr. ex multis Sez.5, n.37134 del 26/5/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245130; Sez. 6 n.35408 del 22/9/2010, Mafrica, Rv. 248634)

4. A questi principi, cui questa Corte ritiene di aderire, il ricorrente non si è attenuto, sicchè, qualificata la sua impugnazione quale opposizione, va disposta, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania in funzione di giudice dell'esecuzione per il giudizio di opposizione in base al combinato disposto degli artt. 667, comma 4 e art. 666 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione ex artt. 676, 667, comma 4, cod.

Proc. Pen., dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catani

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto dichiararsi l'estinzione della pena accessoria dell'interdizione legale durante la pena, inflittagli con la sentenza emessa dalla stessa Corte in data 14 marzo 2017 per avvenuta esecuzione della pena principale. Osserva che, sulla scorta delle risultanze del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 2 dicembre 2017, la pena di anni 16 mesi 1 giorni 10 di reclusione inflitta al Bruno dalla sentenza citata nell'istanza è ancora in corso di esecuzione, anche tenuto conto dei giorni di liberazione anticipata, calcolati in 135. 2. Ricorre il Bruno sulla base di un unico motivo con cui denuncia violazione di legge, anche processuale, nonché vizio della motivazione in relazione agli artt.32 cod. pen., 655, 662 e 663 cod. proc. pen. La Corte territoriale ha trascurato che il condannato, in esecuzione, sin dal giorno 8 maggio 1998, delle pene unificate con provvedimento di cumulo del 2 dicembre 2017, ha ottenuto una diminuzione a titolo di liberazione anticipata, pari a complessivi giorni 1140, anziché a giorni 135, ed un'ulteriore riduzione pari a giorni 37 ex art. 35-ter Ord. pen. Di conseguenza, Bruno ha già scontato la pena principale inflittagli con le condanne che hanno applicato l'interdizione legale (le sentenze emesse dalla Corte di assise di appello di Catania in data 25 ottobre 2001 e dalla Corte di appello di Catania in data 14 marzo 2017, relative reati separatamente giudicati ma unificati sotto il vincolo della continuazione) e deve ancora scontare, in applicazione del principio giurisprudenziale per cui deve essere computata per prima la pena relativa ai reati ostativi, la residua pena inflittagli dalle sentenze emesse dal G.U.P. del Tribunale di Catania in data 18 gennaio 2012 e dal Tribunale di Catania in data 2 ottobre 2015 . 3. Secondo il più recente e consolidato arresto della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 8124 del 19/02/2003 n. 8124, Salamone, Rv. 223464; Sez. 1, n. 3196 del 6/11/ 2006, Cartesiano, n.m.; sez. 1, n. 36321 del 20/09/2007, Bugnami, Rv. 237897; Sez. 1, n. 8785 del 20/02/2008, Galletti, Rv. 239142; Sez. 1, n. 41078 del 16/10/2008, Arena, rv. 242195; Sez. 1, n. 16806 del 21/04/2010, Monachino, Rv. 247072), il combinato disposto degli artt. 676, comma 1, cod. proc.p en. e 667, comma 4, cod. proc. pen., quest'ultimo richiamato espressamente dal primo, prevede che l'adozione da parte del giudice dell'esecuzione dei provvedimenti in materia di estinzione del reato dopo la condanna, estinzione della pena, pene accessorie, confisca e restituzione delle cose sequestrate avvenga senza formalità, ossia in assenza della fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ed all'esito del procedimento de plano e che la contestazione di tali provvedimenti possa proporsi da parte degli interessati mediante opposizione davanti allo stesso giudice, tenuto a procedere con le forme dell'incidente di esecuzione di cui all'art. 666 cod. proc. pen., previa fissazione dell'udienza. Tali conclusioni non sono suscettibili di mutare nel caso in cui il giudice investito dell'incidente di esecuzione nelle materie specificate abbia provveduto all'esito dell'udienza camerale, quindi previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, atteso che anche in questo caso sussiste l'esigenza per l'interessato di fruire di un secondo grado di merito, nel quale dedurre ed ottenere la delibazione da un giudice dotato di pieni poteri cognitivi, diverso quindi da quello di legittimità, delle sue censure in un contesto di riesame del provvedimento contestato. Diversamente si priverebbe la parte impugnante della possibilità di far valere le doglianze di merito (cfr. ex multis Sez.5, n.37134 del 26/5/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245130; Sez. 6 n.35408 del 22/9/2010, Mafrica, Rv. 248634) 4. A questi principi, cui questa Corte ritiene di aderire, il ricorrente non si è attenuto, sicchè, qualificata la sua impugnazione quale opposizione, va disposta, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania in funzione di giudice dell'esecuzione per il giudizio di opposizione in base al combinato disposto degli artt. 667, comma 4 e art. 666 cod. proc. pen.. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione ex artt. 676, 667, comma 4, cod. Proc. Pen., dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catani
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