CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 09222/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 novembre 2022, il Tribunale del Riesame di Milano dichiarava inammissibile l'appello cautelare proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 10 ottobre 2022, con cui il G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta aveva disatteso la richiesta finalizzata alla revoca della misura degli arresti domiciliari in corso di esecuzione a suo carico. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale milanese, Donzelli, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa contesta la declaratoria di inammissibilità dell'appello, osservando che, sul sito internet del Tribunale di Milano, sono presenti due indirizzi p.e.c. riguardanti la dodicesima Sezione, ossia quella che si occupa dei riesami é degli appelli cautelari, ovvero: riesame.tribunale.milano©giustiziacert e depositoattiuenali5.tribunale.milano©giustizia.cert, non essendoci alcuna indicazione di preferenza di utilizzo tra le due p.e.c. ai fini del deposito degli atti. L'appello cautelare, spedito all'indirizzo riesame.tribunale.m lano@giustiziacert, non poteva dunque essere dichiarato inammissibile, e ciò senza considerare che, in ogni caso, il provvedimento del direttore generale dei servizi automatizzati del Ministero della Giustizia non prevede alcuna sanzione processuale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Risulta dalla documentazione allegata al ricorso che, effettivamente, sul sito internet del Tribunale di Milano, sono presenti due indirizzi p.e.c. riguardanti la dodicesima Sezione, ovvero che si occupa dei riesami e degli appelli cautelari. Questi i due recapiti presenti sul sito: riesame.tribunale.milano@giustiziacert e [OSCURATO:EMAIL]. Ora, l'istanza di riesame è stata spedita telematicamente al primo indirizzo, ossia riesame.tribunale.milano@giustiziacert, per cui la declaratoria di inammissibilità dell'istanza operata dal Tribunale del Riesame che ha validamente ricevuto l'atto appare illegittima; deve peraltro evidenziarsi che in tema questa Corte ha affermato (cfr. Sez. 5, n. 24953 del 10/05/2021, Rv. 281414) che, in tema di disciplina pandemica da Covid-19, nei procedimenti cautelari, non costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione la sua trasmissione ad un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ufficio giudiziario diverso da quello indicato come abilitato dal provvedimento organizzativo del Presidente del tribunale, ma compreso nell'elenco allegato al provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, contenente l'individuazione degli indirizzi PEC: degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto tale sanzione processuale è prevista dall'art. 24, comma 6-sexies, lett. e), del decreto legge citato esclusivamente in caso di utilizzo di indirizzi P.E.0 di destinazione non ricompresi neppure nell'allegato del provvedimento direttoriale. Si è peraltro precisato, in un'ottica sostanziale e non meramente formale, che se pure i dirigenti degli uffici giudiziari ritengono di individuare, tra quelli loro assegnati dal provvedimento del Direttore DGSIA, degli indirizzi "dedicati" da destinare alla ricezione di talune categorie di atti, possibilità legittima, non vietata dal punto di vista normativo, tali disposizioni assumono valenza solo organizzativa interna, benché resa pubblica con modalità di comunicazione esterne da parte degli uffici, e non possono assurgere a disciplina integrativa di quella di legge in materia di deposito delle impugnazioni con valore legale, né tantomeno essere causa di inammissibilità, ai sensi del citato Gomma 6-sexies. 2. Pertanto, in conformità con le conclusioni del Procuratore generale, la ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, dovendo disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale del Riesame di Milano per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale del Riesame di Mil