Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 15071/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, relativi a sentenza di parteggiamento, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (tra tante Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA],qhte ErsiliaC 3vnese Angelo stanzo DEPOS;TATO 'r- Ci' oggi, 1 9 A 22

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, relativi a sentenza di parteggiamento, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (tra tante Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA],qhte ErsiliaC 3vnese Angelo stanzo DEPOS;TATO 'r- Ci' oggi, 1 9 A 22
Sentenza Cassazione n. 15071/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris