CassazionedecretoSezione 3Decisione del 15 gennaio 2026
Cassazione n. 08023/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 71/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 33809/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico del medesimo; avverso l'ordinanza del 22/09/2025 del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio per nuovo esame sui motivi inerenti le somme ancora in sequestro. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Roma già adito con istanza di riesame nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro emesso dal Gip dello stesso tribunale il 25 luglio 2025, dava atto che con successivo provvedimento del 20 settembre 2025 il Pubblico Ministero aveva disposto il dissequestro "di quanto sequestrato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ( il conto corrente come individuato nel provvedimento stesso)" e quindi rilevata la sopravvenuta carenza di interesse dichiarava la inammissibilità del riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione mediante il proprio avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8023/2026 Roma, lì, 02/03/2026 3. Rappresenta il vizio di violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine alla richiesta avanzata quale terza interessata alla restituzione di euro 20.050,00 oggetto di sequestro preventivo. Si rappresenta che con il decreto di sequestro contestato era stata disposta la apprensione di rapporti finanziari per importi pari o superiori a 1000 euro intestati alla attuale ricorrente quale convivente dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], ed era stata dispsota anche la conversione dein sequestro preventivo di precedente sequestro probatorio operato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla somma di euro 20.050,00. La richiesta di riesame quindi, avanzata quale terza interessata, avrebbe avuto riguardo alla restituzione sia dei rapporti finanziari che della somma da ultimo qui indicata. Il 20.9.2025 il Pubblico Ministreo aveva quindi disposto "il dissequestro di quanto sequestrato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]" e il tribunale aveva adottato l'impugnato provvedimento, incidente solo sui citati rapporti finanziari ma senza tuttavia fissare udienza in camera di consiglio per confrontarsi anche con la richiesta diretta ad avere la restituzione della somma di euro 20.050,00. 4. La ricorrente ha anche presentato memoria integrativa del ricorso rappresentando che il tribunale non si sarebbe confrontato anche con l'ulteriore richiesta di restituzione di euro 2.604,82 quale saldo di conto corrente tutt'ora sottoposto a sequestro. Si evidenzia che il provvedimento del pubblico ministero di dissequestro avrebbe riguardato solo il conto corrente intestato alla ricorrente e non la predetta somma ivi depositata e non ad oggi restituita. 5. Il ricorso è manifestamente infondato. In assenza di specifica deduzione in sede di riesame anche della pretesa alla restituzione della somma di euro 20.050,00 sequestrata invero al compagno convivente, a fronte di una istanza di riesame diretta a contestare quanto sequestrato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. Inammissibile risulta anche il secondo motivo proposto in via integrativa atteso che, trattandosi per stessa ammissione della ricorrente, di questione afferente la concreta restituzione di una somma di cui al conto corrente dissequestrato, emerge una doglianza conseguente al dissequestro e che come tale riguarda le modalità di esecuzione del dissequestro stesso disposto dal P.M., non afferente dunque né alla domanda di riesame proposta né tantomeno proponibile in questa sede. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 15/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]