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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 dicembre 2025

Cassazione n. 33205/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3914/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]'ARNEO, ora [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E TRIBUTI -intimati- avverso SENTENZA di COMM.

TRIB.

REG.

SEZ.

DIST.

LECCE n. 1850/2022 depositata il 01/07/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il 1^/6/2015 il Consorzio resistente notificò alla società ricorrente un avviso di pagamento per contributi di bonifica 2014.

Il successivo 4/2/2016 [OSCURATO:SOCIETA], incaricata della riscossione, notificò alla medesima un ulteriore avviso contenente sollecito di pagamento e il 17/6/2016 un’ingiunzione di pagamento per il medesimo titolo.

La società impugnò quest’ultima ingiunzione avanti la [OSCURATO:PERSONA] di Lecce che, con sentenza n. 3746/2017, respinse l’eccezione del resistente in ordine all’effetto preclusivo della mancata impugnazione degli avvisi e accolse il ricorso ritenendo difettasse la prova del credito consortile.

Avverso tale pronuncia si appellò il Consorzio mentre Soget rimase contumace.

Nel contraddittorio con la società e con la sentenza indicata in epigrafe, la [OSCURATO:PERSONA] di Lecce accolse l’appello del Consorzio ritenendo invece che, in particolare, gli avvisi/solleciti di pagamento notificati alla ricorrente nel giugno 2015 e nel febbraio 2016 contenessero tutti gli elementi caratterizzanti la cartella e idonei a consentire l’esercizio del diritto di difesa, da ritenersi pertanto autonomamente impugnabili.

Il giudice di secondo grado ritenne pertanto che l’ingiunzione potesse essere impugnata solo per vizi propri, e non per quelli dell’atto presupposto e pertanto della pretesa tributaria sottostante, valutando inoltre che la conseguente decadenza potesse essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Ricorre per Cassazione la società sulla base di due motivi di censura.

Pur notificati telematicamente i ricorsi al Consorzio e a [OSCURATO:SOCIETA] il 30/1/2023, essi sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente evidenziato come la ricorrente, in data 21/11/2025, abbia depositato telematicamente un contratto, sottoscritto digitalmente, tra gli altri, dal legale rappresentante della ricorrente e dal difensore, redatto in data 30/01/2024.

Mediantetale accordo il predetto rappresentante legale, anche in nome di numerose altre società e in relazione a diversi contenziosi con il resistente, si impegnava a corrispondere al Consorzio intimato, entro il 09/02/2024, le somme di cui al prospetto allegato, tra le quali è il contributo oggetto di questo procedimento (€ 3.607,00 per l’anno 2014). 1.1 Pur non essendo noto se le obbligazioni ivi dedotte siano state adempiute, questa Corte non può che prendere atto dell’accordo e del conseguente venir meno dell’interesse a ricorrere ex art. 100 c.p.c., costituente condizione dell’azione.

Ne deriva l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. 1.2 Poiché gli intimati non hanno resistito nella fase di legittimità, le spese della fase di legittimità possono essere integralmente compensate.

Non va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. 115 del 2002 atteso che la causa di inammissibilità, di natura definitoria,è sopravvenuta alla proposizione del ricorso.

P.Q.M la Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

Compensa integralmente tra le parti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3914/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]'ARNEO, ora [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E TRIBUTI -intimati- avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. LECCE n. 1850/2022 depositata il 01/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il 1^/6/2015 il Consorzio resistente notificò alla società ricorrente un avviso di pagamento per contributi di bonifica 2014. Il successivo 4/2/2016 [OSCURATO:SOCIETA], incaricata della riscossione, notificò alla medesima un ulteriore avviso contenente sollecito di pagamento e il 17/6/2016 un’ingiunzione di pagamento per il medesimo titolo. La società impugnò quest’ultima ingiunzione avanti la [OSCURATO:PERSONA] di Lecce che, con sentenza n. 3746/2017, respinse l’eccezione del resistente in ordine all’effetto preclusivo della mancata impugnazione degli avvisi e accolse il ricorso ritenendo difettasse la prova del credito consortile. Avverso tale pronuncia si appellò il Consorzio mentre Soget rimase contumace. Nel contraddittorio con la società e con la sentenza indicata in epigrafe, la [OSCURATO:PERSONA] di Lecce accolse l’appello del Consorzio ritenendo invece che, in particolare, gli avvisi/solleciti di pagamento notificati alla ricorrente nel giugno 2015 e nel febbraio 2016 contenessero tutti gli elementi caratterizzanti la cartella e idonei a consentire l’esercizio del diritto di difesa, da ritenersi pertanto autonomamente impugnabili. Il giudice di secondo grado ritenne pertanto che l’ingiunzione potesse essere impugnata solo per vizi propri, e non per quelli dell’atto presupposto e pertanto della pretesa tributaria sottostante, valutando inoltre che la conseguente decadenza potesse essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Ricorre per Cassazione la società sulla base di due motivi di censura. Pur notificati telematicamente i ricorsi al Consorzio e a [OSCURATO:SOCIETA] il 30/1/2023, essi sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente evidenziato come la ricorrente, in data 21/11/2025, abbia depositato telematicamente un contratto, sottoscritto digitalmente, tra gli altri, dal legale rappresentante della ricorrente e dal difensore, redatto in data 30/01/2024. Mediantetale accordo il predetto rappresentante legale, anche in nome di numerose altre società e in relazione a diversi contenziosi con il resistente, si impegnava a corrispondere al Consorzio intimato, entro il 09/02/2024, le somme di cui al prospetto allegato, tra le quali è il contributo oggetto di questo procedimento (€ 3.607,00 per l’anno 2014). 1.1 Pur non essendo noto se le obbligazioni ivi dedotte siano state adempiute, questa Corte non può che prendere atto dell’accordo e del conseguente venir meno dell’interesse a ricorrere ex art. 100 c.p.c., costituente condizione dell’azione. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. 1.2 Poiché gli intimati non hanno resistito nella fase di legittimità, le spese della fase di legittimità possono essere integralmente compensate. Non va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. 115 del 2002 atteso che la causa di inammissibilità, di natura definitoria,è sopravvenuta alla proposizione del ricorso. P.Q.M la Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. Compensa integralmente tra le parti
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