CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11539/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG.30616/25 Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Napoli ha fornito adeguata motivazione in relazione alla valutazione delle prove e che i rilievi critici del ricorrente appaiono volti solamente a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità, attraverso una diversa ed alternativa lettura del materiale probatorio, essendo del tutto coerenti anche le argomentazioni con cui sono state superate le obiezioni contenute nei motivi di appello circa l'attivazione della chiamata non autorizzata da parte dell'imputato e sulla sua lunga durata; ritenuto che anche le censure articolate in punto di integrazione della fattispecie di reato sono manifestamente infondate a fronte della accertata indebita utilizzazione dell'apparecchio telefonico, come anche quelle in merito al trattamento sanzionatorio che, concernendo apprezzamenti riservati al merito, sono ugualmente inammissibili atteso che la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione per giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche e per negare l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. !. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE i 1 5 3 9 2 6 Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3866/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 30616/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG.30616/25 Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Napoli ha fornito adeguata motivazione in relazione alla valutazione delle prove e che i rilievi critici del ricorrente appaiono volti solamente a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità, attraverso una diversa ed alternativa lettura del materiale probatorio, essendo del tutto coerenti anche le argomentazioni con cui sono state superate le obiezioni contenute nei motivi di appello circa l'attivazione della chiamata non autorizzata da parte dell'imputato e sulla sua lunga durata; ritenuto che anche le censure articolate in punto di integrazione della fattispecie di reato sono manifestamente infondate a fronte della accertata indebita utilizzazione dell'apparecchio telefonico, come anche quelle in merito al trattamento sanzionatorio che, concernendo apprezzamenti riservati al merito, sono ugualmente inammissibili atteso che la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione per giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche e per negare l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.MP.Q.M