CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17806/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE di APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. lette le conclusioni del difensore di parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso e di condannare l'imputato alle spese e competenze della parte civile secondo i parametri di cui al D.M. 55/14; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Campobasso ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta preferenziale, commesso nella veste di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA], società dichiarata fallita il 18 novembre 2015. I giudici di merito hanno accertato che, quando la società versava già in stato di insolenza, l'imputato ha eseguito diversi pagamenti in favore della socia (e propria moglie) D'[OSCURATO:PERSONA], a titolo di restituzione finanziamento; in particolare le ha versato la somma di 65mila euro tramite bonifici bancari (il 10 marzo 2021 in due tranche da 20mila euro ciascuna e il 23 ottobre 2011 in due tranche da 20mila e 5mila euro) e le ha ceduto crediti per complessivi euro 34.186,78. 2. Avverso l'indicata sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi. 2.1. Con il primo denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Il ricorrente sostiene di aver agito in buona fede, senza intenzione di favorire la socia, né di pregiudicare gli altri creditori, come si ricava dalla circostanza che: "Colei/a, tramite la moglie, sebbene ancora creditrice di 30mila euro, finanziò la [OSCURATO:SOCIETA] con ben 140mila euro". Le operazioni del ricorrente non sarebbero stati estremi tentativi di salvataggio, ma avrebbero risposto a temporanee esigenze di cassa, soddisfatte mediante apporto di denaro. Nessuno verserebbe, di tasca propria, 140mila euro in una società decotta. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 516, 521 e 130 cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe erroneamente interpretato il motivo di gravame sulla contestazione relativa alla mancata specificazione delle cessioni di credito: la difesa non avrebbe eccepito la nullità del decreto di rinvio a giudizio per indeterminatezza della imputazione, ma avrebbe lamentato un difetto di motivazione della sentenza di primo grado sul punto, dato che l'importo di 37.499,55 euro, indicato nel capo di imputazione, non si traeva da alcun documento e che il Tribunale nulla aveva specificato al riguardo. La Corte di appello, rilevando che le cessioni di credito ammontavano a 34.186,78 euro, è intervenuta correggendo il capo di imputazione con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., che non sarebbe consentita, così modificando il fatto contestato, dando luogo a una nullità ex art. 516 e 521 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1. Va premesso, per ragioni di chiarezza nella sistemazione giuridica del reato contestato, che, secondo la giurisprudenza più avvertita: «In tema di reati fallimentari, il prelievo di somme a titolo di restituzione di versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con analoga dizione) integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione, non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società; al contrario, il prelievo di somme quale restituzione di versamenti operati dai soci a titolo di mutuo integra la fattispecie di bancarotta preferenziale» (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 8431 del 01/02/2019, Vesprini, Rv. 276031). Nel caso in rassegna la pubblica accusa, sin dall'origine, ha contestato la più tenue ipotesi di bancarotta preferenziale e su questa fattispecie si è concentrata la valutazione dei giudici di merito. 2.2. La Corte di appello ricostruisce in maniera accurata l'evoluzione della situazione economico-finanziaria della fallita, sempre più ingravescente negli anni, e, con una motivazione immune da vizi logici, afferma che lo stato di insolvenza si è manifestato sin dal 2009 e che nel 2011 - periodo interessato dalle operazioni in contestazione - non si è registrato alcun effettivo miglioramento. Tale accertamento di fatto, non sindacabile in questa sede, non risulta contrastato dal ricorrente, il quale appunta la propria difesa sulla carenza di dolo. L'elemento soggettivo del delitto di bancarotta preferenziale è costituito dal dolo specifico, ravvisabile ogni qualvolta l'atteggiamento psicologico del soggetto agente sia rivolto a favorire un creditore, riflettendosi contemporaneamente, anche secondo lo schema tipico del dolo eventuale, nel pregiudizio per altri (cfr. tra le tante Sez. 5, n. 592 del 04/10/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258713). Nel caso di specie il dato fondamentale, completamente trascurato dal ricorso, consiste nel fatto che l'imputato ha soddisfatto i crediti non di un creditore qualunque, ma di un socio (la propria moglie) in assenza di motivi giustificabili in termini di interesse societario. Invero non può esser trascurata la specifica posizione del socio "preferito": vuoi perché, a mente dell'art. 2467 cod. civ., il diritto del socio al rimborso è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, vuoi perché il socio, a differenza del restante ceto creditorio, non ha alcun interesse ad avanzare, in caso di inadempimento, istanza di fallimento verso la società.«Unica ragione, quindi, è il volontario e specifico perseguimento dell'interesse del creditore privilegiato, a danno degli altri creditori» (cfr. Sez. 5, n. 14908 del 07/03/2008, Frigerio, Rv. 239487). La restanti considerazioni in fatto svolte dal ricorrente non intaccano questa evidenza. Il secondo motivo è infondato. Il difetto di motivazione della sentenza di primo grado non dà luogo ad alcuna nullità; la lacuna motivazionale riscontrata può essere colmata dall'intervento integrativo della Corte di appello, come è avvenuto nella specie. La circostanza che le "privilegiate" cessioni di credito, effettuate dall'imputato in favore della propria moglie, ammontassero ad euro 34.186,78 (come ritenuto dalla sentenza impugnata) invece che a euro 37.499,55 (come indicato nel capo di imputazione) è del tutto irrilevante: - non ha modificato il fatto storico contestato, poiché ha soltanto diminuito l'ammontare della somma oggetto di addebito; - non ha violato il diritto di difesa, considerato che l'esatta determinazione degli importi risultava dagli atti acquisiti al processo e noti alle parti (in particolare dal foglio 7 della relazione del curatore, cfr. pag. 5 sentenza impugnata). Il ricorso allo strumento, del tutto ultroneo, di cui all'art. 130 cod. proc. pen. va interpretato come esemplificazione della irrilevanza, nel contesto processuale, dell'intervento correttivo. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che, tenuto conto dell'opera prestata, possono liquidarsi in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori di legge P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori