CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 19079/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] P.A. –[OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 10 / 05/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore R.G. n. 11901 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA suiricorsi iscritt i al numero 11901 del ruolo generale dell’anno 2020, proposti da ESTOLLERE Concetta (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63B64 I881Z) rappresentata e difes a , giusta procura al legata al ricorso, dall’avvocatoSanti Delia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 79H09 F158V ) ALEBARDI Fabrizio (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 56El8 A794E) AMENDOLA Giovanni (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 56M10 E677D) AMORETTI Carlo (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 58M06 E290N) ARLOTTI Alberto (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 49Rl6 D548W) AVOLA Paolo (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 56C11 I754B) BARBONI Paola (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 60B59 D548M) CAMPANI Daniela (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 55E69 G8430) CHIAMENTI Luigi (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 49A26 L781S) CIARALDI Francesco (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 42P28 H398A) CINQUE Antonio (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 52M01 E885L) [OSCURATO:PERSONA] Elisabetta (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 59S43 D969W DURASTANTE Vittorio (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 59C14 G478K) FUCIARELLI [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 59A65 Z312T) FUCIARELLI Raffaella (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 53B45 Z312F) rappresentati e difesi, in virtù di procure allegate al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71L31 H501J) -ricorrenti- nei confronti di Ric. n. 11901/2020 –Sez. 3 – A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 11 [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentati e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrente- e MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in per- sona del Ministro pro tempore([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -intimati- per la cassazione della sentenza del Corte d’appello di Roman. 120/2020, pubblicatain data 9 gennaio 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 10 maggio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa I medici indicati in epigrafe quali ricorrenti (unitamente ad al- tri),deducendo di non avere ricevuto la remunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76per la fre- quenza diun corsodi specializzazione universitaria, hanno agito in giudizio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Mini- stri e del Ministero della Salute,per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione delle suddette diret- tive comunitarie. Le lorodomande sono state rigettat e dal Tribunale di Roma . La Corte d’appello di Romaha confermato la decisione di primo grado. RicorronoConcetta Estollere, sulla base di due motivi , e gli altri medici (rappresentati dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]), sulla base di cin- que motivi. Resistono con controricorso, al solo ricorso della Estollere, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Salute. Ric. n. 11901/2020 –Sez. 3 – A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 11 Non hanno svolto attività difensiva in questa sede le altre am- ministrazioni intimate. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero presso la Corte. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione Preliminarmente, il ricorso successivo va riunito a quello prin- cipale, ai sensi dell’art. 335 c.p.c.. 1.Ricorso principale (Estollere) 1.1 Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazion e e falsa applicazione della legge ex art. 360 comma n. 3 c.p.c. errata applicazione del combinato disposto degli art. 2943, co. 1 c.c. e 2945 c.c.violazione e falsa applicazione dell’ art. 360 n.5 c.p.c.omesso accertamento dell’esistenza di validi atti inter- ruttivi». La ricorrente censura l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale essa aveva «allegato manon for- nito prova documentale di atti interruttivi della prescrizione». Sostiene che tale affermazione sarebbe «incomprensibile nella sua esposizione letterale quanto erratanelle sue conclusioni». Deduce, in proposito, di avere documentato la proposizione di un ricorso in sede di giurisdizione amministrativa diretto a con- testareil provvedimento del Ministero della Sanità con il quale era stata negata la possibilità di avvalersi del disposto di una precedente sentenza del T.A.R. del Lazio che aveva riconosciuto l’applicabilità della disciplina comunitaria,ai soggetti estranei a tale ultimo giudizio;assume che la relativa azione costituiva un atto di esercizio del diritto poi fatto valere nel presente giudizio e, come tale, aveva interrotto la relativa prescrizione, ai sensi degli artt. 2943, comma 1, e 2945 c.c.. Ric. n. 11901/2020 –Sez. 3 – A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 11 Il motivo è inammissibile. La ricorrente sostiene di avere fornito la prova dell’interruzione della prescrizione del diritto fatto valere in giudizio, ai sensi de- gli artt. 2943 e 2945 c.c., prova a suo dire emergente dalla sentenza che aveva definito un giudizio amministrativo instau- rato a tutela della sua pretesa. Non indica, però, nel ricorso stesso, in che momento ed in quale precisa fase del giudizio di merito sarebbe avvenuta la produ- zione del relativo documento (produzione che le amministra- zioni controricorrenti sostengono, in verità,essere stata tardiva e, come tale, inammissibile), limitandosi ad affermare, del tutto genericamente, che lo stesso sarebbe “ritualmentein atti”, nel fascicolo di parte di secondo grado (quale doc. 5 del fascicolo di appello). D’altra parte, dettofascicolo di parte di secondo grado neanche risulta prodotto nella presente sede: non lo si rinviene in atti (avendo la ricorrente prodotto solo una serie di documenti, ma non il fascicolo in questione); non vi è, inoltre, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.,alcuna indicazione in merito al preciso contenuto di tale fascicolo, nel ricorso stesso, in cui manca del tutto,altresì, l’elenco dei documenti prodotti. Tale rilievo deve considerarsi già di per sé assorbente. È opportuno, comunque, aggiungere che nel ricorso, in realtà, manca, altresì, un adeguato richiamo (sia diretto, mediante tra- scrizione, sia indiretto, mediante puntuale individuazione dei passaggi rilevanti dei pertinenti atti) del preciso contenuto dell’atto amministrativo impugnato e di quello dell’atto intro- duttivo del predetto giudizio amministrativo (che neanche si chiarisce se siano mai stati prodotti) e finanche (sia pure solo in parte) di quello della relativa sentenza che lo ha definito (di cui sono richiamati alcuni passaggi, ma non sufficienti, a giudi- zio del Collegio, a fornire un quadro esauriente di tutti gli ele- menti rilevanti del giudizio stesso), così come delle allegazioni Ric. n. 11901/2020 –Sez. 3 – A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 11 svolte in proposito nel giudizio di primo grado, del contenuto delle statuizioni della decisione del tribunale sul punto e delle argomentazioni svolte nell’atto di appello con riguardo alla que- stione della idoneità dei documentiritualmente prodotti a pro- vare l’esistenza di atti interruttivi della prescrizione, nonché delle correlative difese degli enti appellati. La conseguente violazione degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c. (cfr., in proposito, Cass., Sez. U , Sentenza n. 22726 del 03/11/2011 , Rv. 619317 – 01; Sez. L , Sentenza n. 195 del 11/01/2016 , Rv. 638424 – 01; Sez. L - , Sentenza n. 21554 del 18/09/2017 , Rv. 645870 – 01; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 11599 del 03/05/2019 , Rv. 653800 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 11805del 05/05/2021, Rv. 661377 - 01) non consente, in definitiva, a questa Corte di accedere al merito delle censure svolte con il motivo di ricorso in esame, non es- sendo possibile, sulla base delle indicazioni contenute nel ri- corso, valutare, in concreto, la fondatezza dell’assunto per cui, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, era stata in realtà ritualmente e adeguatamente documentata, già nel corso del giudizio di merito, la proposizione, in sede di giurisdizione amministrativa, di un’azione costituente idoneo atto di esercizio del diritto controverso nella presente sede, come tale idonea ad interrompere la prescrizione. 1.2Con il secondo motivo si denunzia « violazion e e falsa ap- plicazione della leggeex art. 360 comma n. 3 c.p.c. violazion e e falsa applicazione dell’a rt. 2935 c.c. inesatta individua- zione del dies a quo didecorrenza del termine prescrizionale». La ricorrente contesta la data di decorrenza del termine di pre- scrizione decennale dei diritti fatti valere in giudizio, individuato dai giudici del merito nel 27 ottobre 1999. Il motivo è manifestamente infondato e, come tale, inammissi- bile ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c., in quanto la decisione impugnata è, sul punto in contestazione, Ric. n. 11901/2020 –Sez. 3 – A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 11 pienamente conforme ai consolidati principi di diritto affermati in materia da questa Corte (che il ricorso non offre ragioni per rimeditare), secondo i quali «il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno –realizzata solo con il d.lgs. n. 257 del 1991 – delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del com- penso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclu- sione dell’anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il di- ritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra co- storo, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo»(cfr., tra le più recenti: Cass., Sez. 3- , Ordinanza n. 1589 del 24/01/2020 , Rv. 656585 – 01; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 16452 del 19/06/2019, Rv. 654419 – 01; in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10813 del 17/05/2011, Rv. 617338; tra le molte successive conformi: Sez. 3, Sentenza n. 10814 del 17/05/2011 , Rv. 617341 ; Sez. 3, Sentenza n. 17350 del 18/08/2011 , Rv. 619125 ; Sez. 3 , Sentenzan. 17682 del 29/08/2011 , Rv. 619542 ; Sez. 3, Sen- tenza n. 1917 del 09/02/2012, Rv. 621204; Sez. 6 - 3 , Sen- tenzan. 1156 del 17/01/2013 , Rv. 625214: Sez. 3 , Sentenza n. 16104del 26/06/2013 , Rv. 626903 ; Sez. 6 - 3 , Sentenza n. 17066 del 10/07/2013 , Rv. 628541 ; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 6606del 20/03/2014 , Rv. 630184; Sez. 3 , Sentenza n. 23199 del15/11/2016, Rv. 642976 - 01 ; Sez. 3 , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018 , Rv. 649044 – 01 ; da ultimo: Cass., Sez. U, Sentenzan. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 – 01). Tali principi vanno ulteriormente confermati e ancora una volta ribaditi nella presente sede. Ric. n. 11901/2020 –Sez. 3 – A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 11 Non possono indurre ad alcuna rimeditazione degli stessi né gli argomenti addotti in senso contrario dalla ricorrente nei suoi scritti difensivi, né –tanto meno –la circostanza della avvenuta rimessione alla pubblica udienza di questa Sezione, da parte della corrispondente sottosezione della Sesta Sezione, di alcuni ricorsi aventi ad oggetto la tematica in questione (peraltro senza l’esposizione di alcuna specifica considerazione o argo- mentazione in senso contrario all’indirizzo da tempo consolida- tosi), come del resto espressamente chiarito da questa stessa Corte, con decisione adottata in relazione ad uno dei suddetti ricorsi, alla cui motivazione si fa espresso rinvio, anche con ri- guardo all’analisi degli argomenti prospettati dai ricorrenti in senso contrario al fermo indirizzo da tempo affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità e al quale si in- tende dare senz’altro piena continuità (cfr. Cass., Sez. 3, Sen- tenzan. 28130 del 27/09/2022 ) . È, poi, opportuno ribadire, anche nella presente sede, che – come del resto già chiarito in altri precedenti di questa stessa Sezione – « è manifestamente infondata la richiesta di rimes- sione alla Corte di giustizia dell’Unione europea della questione se il termine di prescrizione del diritto al risarcimento debba decorrere non dall’entrata in vigore della l. n. 370 del 1999 (vale a dire, dal 19 ottobre 1999), ma dalla successiva data in cui la giurisprudenza di legittimità ha individuato con certezza il soggetto passivamente legittimato ed il giudice interno mu- nito di giurisdizione in ordine alla relativa domanda; infatti, an- che prima di tale data non vi erano dubbi sulla legittimazione passiva dello Stato e, comunque, qualsiasi controversia in ma- teria di giurisdizione poteva essere risolta mediante lo stru- mento del regolamento di giurisdizione» (cfr. Cass., Sez. 3, Or- dinanza n. 39421del 13/12/2021, Rv. 663576 – 01; conf. Sez. 3, Ordinanza n. 13343del 28/04/2022, Rv. 664637 - 01). Ric. n. 11901/2020 –Sez. 3 – A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 11 2. Ricorso successivo (ricorrenti assistiti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]) 2.1Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e/o falsa applicazionedel combinato disposto degli artt. 132 cpc e 118 Disp. Att. Cpc». Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa appli- cazionedell’art. 2935 cpc». Con il terzo motivo si denun zia « Violazione e/o falsa applica- zionedell’art. 101, secondo comma, Costituzione». I primi tre motivi del ricorso sono logicamente e giuridicamente connessi e possono essere, quindi, esaminati congiuntamente. Con essi vengono poste questioni analoghe a quelle poste dalla ricorrente principale Estollere nel secondo motivo del suo ri- corso, in relazionealla data di decorrenza del termine di pre- scrizione decennale dei diritti fatti valere in giudizio, individuato dai giudici del merito nel 27 ottobre 1999. Si tratta, quindi, di motivi manifestamente infondati e, come tali, inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c., per le medesime ragioni espresse in relazione al secondo motivo del ricorso della ricorrenteprincipale Estollere, cui si fa integrale ed espresso rinvio. 2.2Con il quarto motivo si denunzia « Violazione e/o falsa ap- plicazionedell’art. 112 cpc in relazione alla mancata pronuncia sui motivi di appello». Il motivo è infondato. Nella decisione impugnata è espressamente affermato che la decisione sarebbe avvenuta sulla base del «principio della ra- gione più liquida», individuata nel rilievo della prescrizione dei diritti fatti valere in giudizio. In altri termini, la corte d’appello non ha omesso di pronunciare su alcuni dei motivi di appello e/o su alcune delle domande pro- poste, ma ha espressamente ritenuto che la propria decisione in ordine all’avvenuta maturazione del termine di prescrizione Ric. n. 11901/2020 –Sez. 3 – A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 11 fosse riferibile a tutti i diritti fatti valere in giudizio e avesse comunque carattere assorbente di tutte le censure avanzate in sede di gravame. La censura di omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello deve pertanto, per ciò solo, ritenersi infondata. D’altra parte, nel motivo di ricorso in esame non vi è una cen- sura sufficientemente specifica volta a contestare il carattere effettivamente assorbente di quella individuata dalla corte ter- ritoriale come «ragione più liquida», cioè del carattere assor- bente della rilevata prescrizione dei diritti fatti valere in giudizio dai medici attori. Ed è appena il caso di rilevare che, poiché la decorrenza iniziale della predetta prescrizione è stata individuata nel 27 ottobre 1999, con riguardo al diritto all’indennizzo per la mancata cor- responsione dell’adeguata remunerazione della frequenza dei corsi di specializzazione in medicina nel periodo fino al 1991, cioè nella «data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo», deve evidentemente ritenersi da tale data maturata la prescrizione (a maggior ragione) anche per le altre eventuali ulteriori pretese azionate al fine di ottenere, a diverso titolo, il medesimo beneficio economico (risarcimento del danno, indebito arricchimento, in relazione alla formula- zione delle quali, anche in sede di gravame, peraltro, il ricorso non risulta neanche sufficientementespecifico, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.). 2.3Con il quinto motivo si denunzia « Violazione e/o falsa ap- plicazionedel combinato disposto dell’ art 91 e dell’ art. 92 se- condo comma cpc» I ricorrenti si dolgono, sostanzialmente, della mancatacompen- sazione delle spese di lite. Ric. n. 11901/2020 –Sez. 3 – A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 10 di 11 Il motivo è manifestamente infondato. È sufficiente, in proposito, rilevare che la corte d’appello ha cor- rettamente applicato il disposto dell’art. 91 c.p.c., secondo il quale la parte soccombente va condannata al rimborso delle spese in favore di quella vittoriosa (cd. principio di soccom- benza): non vi è dubbio, infatti, che la soccombenza dei ricor- renti nel giudizio di merito sia stata integrale. Del resto, la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giu- dice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una com- pensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 –01; conf., in precedenza: Cass., Sez.3, Sentenza n. 851 del 01/03/1977, Rv. 384463 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 1898 del 11/02/2002 , Rv. 552178 – 01; Sez. L , Sentenza n. 10861 del 24/07/2002 , Rv. 556171 –01; Sez. 3 , Sentenza n. 10009 del 24/06/2003 , Rv. 564510 –01; Sez. 1 , Sentenza n. 17692 del 28/11/2003 , Rv. 572524 – 01 ; Sez. 3 , Sentenza n. 6756 del 06/04/2004 , Rv. 571882 –01; successivamente: Sez. 3 , Sentenza n. 22541 del 20/10/2006, Rv. 592581 – 01; Sez. 1 , Sentenza n. 28492 del 22/12/2005, Rv. 585748 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 7607 del 31/03/2006, Rv. 590664 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 26912del 26/11/2020, Rv. 659925 - 01) . 3.Sia il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ch e quello dei medici as- sistiti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sono dichiaratiinammissibili. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, nei soli rapporti tra la Estollere e le amministrazioni controricorrenti, non avendo, queste ultime, posto in essere atti difensivi in Ric. n. 11901/2020 –Sez. 3 – A d. 10 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 11 di 11 relazione al ricorso successivo dei medici assistiti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte, riuniti i ricorsi: - dichiara inammissibil i sia il ricorso principale che il ricorso successivo; - condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore degli enticontroricorrenti, li- quidandole in complessivi € 2.050,00, oltre eventuali spese prenotate a debitoed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater