CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06949/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Livorno in data 4.11.2021 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 81 cod.pen. e 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 a lui ascritto (cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina e detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina) e lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 4000,00 di multa (fatto accertato in Livorno il 12 febbraio 2020). 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo difensore di fiducia propone ricorso per cassazione articolato in un solo motivo con cui deduce l'insufficienza e/o l'illogicità manifesta della motivazione e la violazione di legge in punto di misura della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in relazione all'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. 3. Il ricorso é inammissibile. Il motivo é meramente riproduttivo di circostanze già vagliate e correttamente disattese dal giudice di merito, avendo la Corte d'appello con motivazione logica ed analitica posto in evidenza ai fini del diniego delle generiche i precedenti penali dell'imputato che dimostrano la sua elevata inclinazione a delinquere e la non minima gravità della condotta stante il numero di dosi pronte per la cessione a terzi e la natura delle sostanze detenute nonché alla luce della condotta processuale del medesimo. 4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci o il 14.12.2023 [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] M 1) L i) O I TA T A r‘: c•[OSCURATO:PERSONA] )np [OSCURATO:PERSONA] E ESPERI2 ao.li 7 Dia