CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 16715/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a dall'Avvocatura Generale dello Stato , presso cui èdomiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SalvatoreCampo, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di liquidatore diSIN.[OSCURATO:SOCIETA], rappresentati e difesi, in forza di p rocura specialeallegata al controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivame nte domiciliatiNumero registro generale 209/2024Numero sezionale 4467/2026Numero di raccolta generale 16715/2026presso l’indirizzo di posta elettronica del difensoreData pubblicazione 28/05/2026([OSCURATO:EMAIL]);-controricorrenti-per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia, n. 4284/05/2023 depositata in data 16 maggio 2023, nonnotificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;RILEVATO CHE1. L’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, proponericorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata inepigrafe con cui la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Siciliaaveva rigettato l’appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], AnnaCascone, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nellaqualità di liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA], avverso la sentenza n.288/03/2021 della Commissione tributaria provinciale di Ragusa che avevaaccolto il ricorso proposto dai suddetti contribuenti avverso avviso di liquidazionee irrogazione di sanzioni con il quale l’Agenzia aveva recuperato l’imposta diregistro proporzionale di euro 4.002,00 in relazione all’atto di assegnazione aisoci di un locale commerciale sito in Ragusa da parte di SIN.PRO Euroservizisas, a rogito notar Falco del 29.9.2017, rep. 34494/14022, registrato al n. 3257il 6.10.2017, ritenendo che l’esclusione dei beni per i quali non era stata operata– come nella specie – all’atto dell’acquisto la detrazione dell’Iva dall’ambito diapplicazione dell’Iva di cui al punto 5 del comma 2 dell’art. 2 del DPR n.633/1972 prevista per la fattispecie della destinazione a finalità estraneeall’esercizio dell’impresa (c.d. autoconsumo dell’imprenditore individuale)operasse anche per l’ipotesi di cui al punto 6, del comma 2 dell’art. 2 cit.dell’assegnazione di beni della società ai soci.2. In punto di diritto, la CGT di II grado ha confermato l’annullamento dell’avvisodi liquidazione in questione ritenendo che la cessione per atto notar Falco di beniNumero registro generale 209/2024Numero sezionale 4467/2026Numero di raccolta generale 16715/2026per i quali non era stata operata, all’atto dell’acquisto, la detrazione dell’impostaData pubblicazione 28/05/2026di cui all’art. 19, rientrasse tra le cessioni di beni rilevanti ai fini Iva ai sensidell’art. 2, comma 2, n. 6 del DPR n. 633/72, con imposta esente ai sensi dell’art.10, n. 8-ter del medesimo decreto (stante l’assegnazione effettuata da impresanon costruttrice avente ad oggetto un immobile strumentale per natura) conconseguente sottoposizione dell’atto all’imposta fissa di registro in luogo diquella proporzionale; al riguardo, ha precisato la non operatività nel caso dispecie (di assegnazione di beni della società ai soci di cui al punto 6 del comma2 dell’art. 2) del punto 5, del comma 2, dell’art. 2 cit. disciplinante l’ipotesi delladestinazione di beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (c.d.autoconsumo dell’imprenditore individuale) atteso che 1) il punto 6 del comma2 dell’art. 2 cit., a differenza del punto 5 del comma 2 dell’art. 2 cit. nonprevedeva alcuna esclusione dell’Iva per l’assegnazione dei beni ai soci el’applicazione della disposizione prevista per l’ipotesi dell’autoconsumodell’imprenditore individuale a quella dell’assegnazione dei beni ai soci potevaavvenire soltanto in via analogica in violazione del principio di tassatività dellenorme tributarie impositrici; 2)la situazione dell’imprenditore individuale eradiversa da quella delle società, che costituivano soggetto terzo rispetto ai socie per le quali non era concepibile una sfera di attività di tipo extra-imprenditoriale in relazione alla quale si potesse configurare un’ipotesi diautoconsumo equiparabile a quella dell’imprenditore individuale.3. Si sono costituiti, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità diliquidatore di [OSCURATO:SOCIETA]4. I controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa e successivo atto diprecisazione della memoria.CONSIDERATO CHE1.In via preliminare - premesso che la riunione delle impugnazioni, che èobbligatoria, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., ove investano lo stesso provvedimento,può altresì essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, oveesse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quandoNumero registro generale 209/2024Numero sezionale 4467/2026Numero di raccolta generale 16715/2026la loro trattazione separata prospetti l'eventualità di soluzioni contrastanti, sianoData pubblicazione 28/05/2026ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero siano configurabili profili diunitarietà sostanziale e processuale delle controversie. (Cass. SU n. 1521 del2013; Cass. n. 27880 del 2018) – è necessario, per evitare l'eventualità disoluzioni contrastanti, rinviare la presente causa a nuovo ruolo per la trattazionecongiunta con il ricorso RG 14204/2024 (Agenzia delle entrate contro [OSCURATO:PERSONA] nell’atto di precisazione della memoria depositato in data20.5.2026)- dinanzi a questa Corte avente ad oggetto l’impugnativa dellasentenza della Corte di Giustizia tributaria di II grado della Sicilia n. 818/2023depositata in data 24 gennaio 2023 di conferma della sentenza dellaCommissione tributaria provinciale di Ragusa di annullamento del medesimoavviso di liquidazione oggetto del presente giudizio; P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con il ricorsoRG 14204/2024 pendente dinanzi a questa Corte;Così deciso in Roma il 26 maggio 2026La PresidenteTania Hmeljak