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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05850/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 10-bis del d.lgs. n. 74/2000, è inammissibile in relazione a tutti i motivi proposti, non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; Osservato, inoltre, che il primo motivo - con cui si deduce l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo all'onere probatorio e alla sussistenza dell'elemento materiale del reato di cui al capo di imputazione - è altresì inammissibile perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, che hanno reso sul punto non illogica motivazione anche con riguardo all'avvenuto rilascio delle certificazioni; Considerato, quanto ai restanti due motivi, che parimenti non si ravvisa alcuna manifesta illogicità o contraddittorietà nella motivazione con riguardo alla riconosciuta sussistenza dell'elemento soggettivo ed alla determinazione della pena, frutto di adeguato esame delle deduzioni difensive; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della tassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della tassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 2 dicembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 10-bis del d.lgs. n. 74/2000, è inammissibile in relazione a tutti i motivi proposti, non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; Osservato, inoltre, che il primo motivo - con cui si deduce l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo all'onere probatorio e alla sussistenza dell'elemento materiale del reato di cui al capo di imputazione - è altresì inammissibile perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, che hanno reso sul punto non illogica motivazione anche con riguardo all'avvenuto rilascio delle certificazioni; Considerato, quanto ai restanti due motivi, che parimenti non si ravvisa alcuna manifesta illogicità o contraddittorietà nella motivazione con riguardo alla riconosciuta sussistenza dell'elemento soggettivo ed alla determinazione della pena, frutto di adeguato esame delle deduzioni difensive; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della tassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della tassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 dicembre 20
Sentenza Cassazione n. 05850/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris