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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 46910/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 del TRIBUNALE di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; si è proceduto ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, c.p.p.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Alessandria ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il reato contestatogli ai sensi degli artt. 56, 110, 624 bis, 625 n. 2 cod. pen..

2. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa verifica della fondatezza dell'accusa in particolare in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza".

Il motivo addotto nel presente ricorso - sulla configurabilità di una circostanza aggravante - è pertanto inammissibile.

L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen..

2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 10 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 del TRIBUNALE di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; si è proceduto ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, c.p.p.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Alessandria ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il reato contestatogli ai sensi degli artt. 56, 110, 624 bis, 625 n. 2 cod. pen.. 2. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa verifica della fondatezza dell'accusa in particolare in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza". Il motivo addotto nel presente ricorso - sulla configurabilità di una circostanza aggravante - è pertanto inammissibile. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 10 ottobre
Sentenza Cassazione n. 46910/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris