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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41253/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge con riferimento agli artt. 129 e 192 cod. proc. pen. nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, non è consentito poiché meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, dunque privo di un effettivo confronto critico con le ragioni di fatto e di diritto poste a base del decisum; che, invero, i giudici di appello non hanno fondato l'affermazione di colpevolezza sul mero ritrovamento presso l'abitazione dell'imputato di prodotti per la casa acquistati presso il Supermarc di Galatina, come sostenuto dal ricorrente; al contrario la Corte territoriale, in conformità al criterio di valutazione congiunta degli indizi, dettato dall'art. 192 cod. proc. pen, ha valorizzato due precise circostanze e cioè gli esiti della perquisizione domiciliare e la piena corrispondenza della merce rinvenuta in tale occasione con quella acquistata presso il supermercato utilizzando la carta di pagamento compendio di furto, come ricavabile dal confronto tra i codici a barre apposti su ciascun prodotto e lo scontrino fiscale di spesa (pagine 1 -2 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge con riferimento agli artt. 129 e 192 cod. proc. pen. nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, non è consentito poiché meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, dunque privo di un effettivo confronto critico con le ragioni di fatto e di diritto poste a base del decisum; che, invero, i giudici di appello non hanno fondato l'affermazione di colpevolezza sul mero ritrovamento presso l'abitazione dell'imputato di prodotti per la casa acquistati presso il Supermarc di Galatina, come sostenuto dal ricorrente; al contrario la Corte territoriale, in conformità al criterio di valutazione congiunta degli indizi, dettato dall'art. 192 cod. proc. pen, ha valorizzato due precise circostanze e cioè gli esiti della perquisizione domiciliare e la piena corrispondenza della merce rinvenuta in tale occasione con quella acquistata presso il supermercato utilizzando la carta di pagamento compendio di furto, come ricavabile dal confronto tra i codici a barre apposti su ciascun prodotto e lo scontrino fiscale di spesa (pagine 1 -2 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 41253/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris