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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 ottobre 2021

Cassazione n. 36762/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, a seguito di gravame interposto all'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 7/3/2016 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309/90 e condannato a pena di giustizia.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del difensore deducendo con unico motivo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione di termini a difesa ed alla omessa traduzione dell'imputato detenuto per altro.

Quanto alla prima, la Corte non ha tenuto conto della sopravvenuta nomina del difensore istante per la quale necessitava il tempo idoneo ad apprestare la difesa; quanto alla seconda la medesima Corte non ha tenuto conto della presentazione della istanza a mezzo pec con l'indicazione delle ragioni dello stato detentivo.

3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Manifestamente infondata è la censura sul rigetto della concessione del termine a difesa in relazione all'udienza del 19 ottobre 2021, considerato l'incensurabile rilievo della mancanza del relativo presupposto, trattandosi dello stesso difensore già nominato in data 12 settembre 2021 (v. in atti verbale dei CC Stazione di [OSCURATO:PERSONA] in pari data, in concomitanza della notifica del decreto di citazione in appello), non potendo in alcun modo giustificarlq, la rinnovata nomina dello stesso difensore in data 15 ottobre 2021 genericamente allegata a sostegno della richiesta dal difensore del ricorrente.

3. Generica oltre che manifestamente infondata è la censura sulla omessa traduzione dell'imputato.

Invero, il difensore con istanza presentata alle ore 9,57 dello stesso 19 ottobre 2021 aveva chiesto rinvio della trattazione per consentire allo stesso imputato - del quale si eccepiva il legittimo impedimento essendo detenuto per altro - la partecipazione all'udienza nonostante si trattasse di procedimento con procedura cartolare per la quale non era prevista, né era stata ( richiesta, la presenza delle parti non potendosi - pertanto - configurare alcun obbligo di traduzione dello stesso imputato da parte della Corte di merito.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, a seguito di gravame interposto all'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 7/3/2016 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309/90 e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del difensore deducendo con unico motivo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione di termini a difesa ed alla omessa traduzione dell'imputato detenuto per altro. Quanto alla prima, la Corte non ha tenuto conto della sopravvenuta nomina del difensore istante per la quale necessitava il tempo idoneo ad apprestare la difesa; quanto alla seconda la medesima Corte non ha tenuto conto della presentazione della istanza a mezzo pec con l'indicazione delle ragioni dello stato detentivo. 3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondata è la censura sul rigetto della concessione del termine a difesa in relazione all'udienza del 19 ottobre 2021, considerato l'incensurabile rilievo della mancanza del relativo presupposto, trattandosi dello stesso difensore già nominato in data 12 settembre 2021 (v. in atti verbale dei CC Stazione di [OSCURATO:PERSONA] in pari data, in concomitanza della notifica del decreto di citazione in appello), non potendo in alcun modo giustificarlq, la rinnovata nomina dello stesso difensore in data 15 ottobre 2021 genericamente allegata a sostegno della richiesta dal difensore del ricorrente. 3. Generica oltre che manifestamente infondata è la censura sulla omessa traduzione dell'imputato. Invero, il difensore con istanza presentata alle ore 9,57 dello stesso 19 ottobre 2021 aveva chiesto rinvio della trattazione per consentire allo stesso imputato - del quale si eccepiva il legittimo impedimento essendo detenuto per altro - la partecipazione all'udienza nonostante si trattasse di procedimento con procedura cartolare per la quale non era prevista, né era stata ( richiesta, la presenza delle parti non potendosi - pertanto - configurare alcun obbligo di traduzione dello stesso imputato da parte della Corte di merito. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
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