CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 29764/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11322/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2209/2018 depositata il 06/04/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/09/2022 dal Presidente dr.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto opposizione ad ordinanza-ingiunzione del 3 luglio 1995 per l’importo di lire 80.859.900.000, emessa dal Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Dogane e delle [OSCURATO:PERSONA], a seguito di indagini penali per violazione dell’art. 2 l. n. 898 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il giudizio di opposizione avanti il Tribunale di Cagliari era stato sospeso, in attesa della definizione del corrispondente processo penale (in cui era accusato, quale spedizioniere doganale, di aver predisposto ed inoltrato istanze contenenti dati falsi per favorire la s.p.a. [OSCURATO:PERSONA]), all’esito del quale – prosciolto con formula terminativa ampia “perché il fatto non costituisce reato” – aveva riassunto il giudizio presso il Tribunale di Roma, a seguito della declinatoria di competenza del giudice originariamente adito. Il Tribunale accoglieva l’opposizione, ma compensava interamente le spese di lite. Il gravame del Ministero dell’Economia e delle Finanze era respinto dalla Corte d’appello di Roma, che invece accoglieva il suo appello incidentale, volto ad ottenere la rifusione delle spese di lite, condannando in solido l’Agenzia delle Dogane ed il Ministero alla rifusione delle spese del doppio grado, determinate in complessivi € 10.500,00 a titolo di compenso omnicomprensivo per il primo grado ed in complessivi € 8.000,00 a titolo di compenso omnicomprensivo per il secondo grado. Contro la predetta sentenza (n. 2209/2018) ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di tre motivi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] Attraverso la prima doglianza, il Mocci assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 14 c.p.c., 24 l. n. 794/1942, artt. 1, commi 4, 5 e 6 e 13, allegate tabelle A, paragrafo II, e B, paragrafo I, D.M. 8 aprile 2004 n. 127, art. 9 comma 2° D.L. 24.1.2012 n. 1 e 41 D.M. 20.7.2012 n. 140, art. 13 comma 6 l. n. 247/2012 e artt. 4, 5 e 6 D.M. 10 marzo 2014 n. 55. Sostiene anzitutto che il valore della causa sarebbe pari all’importo ingiunto con l’ordinanza opposta, ossia lire 80.859.900.000, ed aggiunge che, ai fini della liquidazione delle spese processuali, varrebbe il criterio del “disputatum” e non quello del “decisum”. Nel capo riguardante la rifusione delle spese processuali di entrambe le fasi di merito, la Corte d’appello non si sarebbe attenuta all’obbligo di liquidare l’ammontare separatamente, distinguendo diritti ed onorari, oltre ad aver omesso di indicare il valore della causa e di dare conto della nota spese, anche riguardo al principio di inderogabilità delle tariffe professionali minime. Il motivo è fondato. Va premesso che, in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta laliquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri diliquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche dellaliquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezioneomnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Sez. 3, n. 19989 del 13 luglio 2021; Sez. 2, n. 30529 del 19 dicembre 2017). D’altronde, semprecon riguardo alle spese processuali, il giudice, nel pronunciare la condanna della parte soccombente al rimborso dellespese e degli onorari, in favore della controparte, deve liquidarne l'ammontare separatamente; ne consegue l'illegittimità della mera indicazione dell'importo complessivo e della mancata specificazione degli onorari, dei diritti e dellespese, in quanto non consente il controllo sulla correttezza dellaliquidazione, anche in ordine al rispetto delle relative tabelle (Sez. 6-5, n. 23919 del 28 ottobre 2020; Sez. 6-3, n. 18905 del 28 luglio 2017). Pertanto, la Corte d’appello avrebbe dovuto provvedere ad una liquidazione che considerasse in modo separato gli onorari, le spese ed i diritti per ognuno dei due gradi, secondo i parametri del D.M. n. 55 del 2014. Col secondo motivo, il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 2233 comma 2° c.c. e dell’art. 36 Cost., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., affermando che la liquidazione della Corte d’appello sarebbe stata assolutamente inadeguata rispetto all’impegno difensivo, alla natura, all’importanza ed al valore della causa ed avrebbe leso il decoro della professione. Mediante il terzo, il Mocci invoca la violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., oltre che dell’art. 111 Cost., giacché la sentenza impugnata avrebbe omesso di descrivere il ragionamento logico attraverso il quale era pervenuta ad uno scostamento così evidente rispetto ai minimi tariffari. I predetti motivi restano assorbiti dall’accoglimento del primo. In definitiva, va accolto il primo motivo; la sentenza è cassata in relazione alla censura accolta e rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà altresì in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra