CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 aprile 1981
Cassazione n. 17327/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 04/04/1981 avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ILTd3i911 Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] a concluso chiedendo udito il di ensore -Y1/ LU,(2 é [OSCURATO:PERSONA] Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce sezione distaccata di Taranto che il 02/03/2022 ha confermato la sentenza del tribunale di Taranto che lo aveva condannato per concorso in rapina aggravata. Deduce il ricorrente violazione dell'articolo 143 codice procedura penale e violazione del diritto di difesa per mancata nomina di un interprete. Sostiene che dalla l'interrogatorio di convalida era emerso che l'imputato non parlava e non comprendeva la lingua italiana. Lamenta che la Corte d'appello ha ritenuti inammissibili la doglianza difensiva sul punto perché tardiva senza considerare che già in sede di interrogatorio di convalida aveva chiesto la nomina di un interprete respinta dal gip su presupposti del tutto errati considerato che da nessun atto emergeva la sua comprensione della lingua Italiana. Ha inoltre evidenziato che era stato rappresentato al tribunale l'esistenza di uno scritto con il quale era richiesta la nomina di un interprete per mancata conoscenza della lingua. Lamenta anche la mancata traduzione della sentenze di primo grado nella lingua conosciuta dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 2. Questa Corte ha avuto modo di affermare che in conformità ai trattati internazionali vincolanti per l'Italia, l'art. 143, primo comma, cod. proc. pen. riconosce all'imputato che ignora la lingua italiana il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di comprendere l'accusa e di seguire il compimento degli atti del processo al quale partecipa. A tale diritto corrisponde l'obbligo imposto all'autorità giudiziaria procedente di nominare un interprete a pena di nullità degli atti riguardanti l'indagato o imputato straniero che non conosce la lingua italiana. La nullità è di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. c)-, cod. proc. pen., riferendosi all'assistenza dell'imputato. Tuttavia, non riferendosi all'omessa citazione dell'imputato o all'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza, non rientra, ai sensi dell'art. 179, primo comma, stesso codice tra le nullità assolute e insanabili, bensì tra quelle che, pur potendo essere rilevate d'ufficio, non possono essere più eccepite dopo la deliberazione della sentenza di primo grado o, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo (cosiddette nullità a regime intermedio) ( in tal senso: N. 2228 del 1995 Rv. 201461 - 01, N. 8403 del 1997 Rv. 208850 - 01, N. 2156 del 1998 Rv. 209810 - 01) 3. Deve altresì aggiungersi che, anche quando sussiste il diritto dell'imputato straniero ad essere assistito da un interprete, condizione indispensabile per l'esercizio di tale diritto è che egli dimostri o almeno dichiari di non sapersi esprimere in lingua italiana o di non comprenderla: ciò perché l'art. 143 cod. proc. pen. non prevede l'obbligo indiscriminato dell'assistenza di un interprete allo straniero in quanto tale, ma lascia a costui la libertà di decidere se richiedere, o non, tale assistenza, e attribuisce all'autorità giudiziaria il potere-dovere di valutarne la necessità. (così N. 3547 del 1996 Rv. 208188 - 01, N. 8403 del 1997 Rv. 208850 - 01, N. 882 del 1998 Rv. 213068 - 01, N. 1141 del 1999 Rv. 215662 - 01) 4. Nel caso in esame il tribunale all'udienza del 03/05/2021 ha pronunciato ordinanza con cui ha disatteso l'eccezione di non conoscenza della lingua italiana sul presupposto che l'imputato nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto aveva dichiarato di comprendere la lingua italiana. La Corte d'appello investita dalla doglianza con i motivi di gravame ha respinto l'eccezione richiamando il verbale di identificazione sottoscritto dall'imputato affermando che se anche nello stesso non era stato dato atto espressamente che lo stesso conoscesse la lingua italiana, poteva però desumersi tale conoscenza, considerato che l'imputato aveva provveduto a nominare difensore un difensore di fiducia.( N. 3547 del 1996 Rv. 208188 - 01, N. 8403 del 1997 Rv. 208850 - 01, N. 882 del 1998 Rv. 213068 - 01, N. 1141 del 1999 Rv. 215662 - 01) 5. La difesa dell'imputato ha sollecitato sia in sede di convalida che in sede di giudizio di merito la nomina di un interprete ribadendo in tutte le fasi la non conoscenza da parte del prevenuto della lingua italiana. Dall'esame degli atti allegati si apprende che nel corso dell'interrogatorio di convalida l'imputato ha affermato di non comprendere e di non sapersi esprimere in lingua italiana e di non poter rispondere nemmeno alle domande più elementari, quali le sue generalità. Il giudice della convalida ha respinto la richiesta della nomina di un interprete, richiamando il verbale di identificazione del 22/01/2021, dove gli operanti avevano scritto che l'indagato parla e comprende la lingua italiana, ed ha equiparato il contegno del Kakashvili zu al rifiuto di rispondere. Anche la Corte d'appello ha richiamato il verbale di identificazione personale per respingere l'eccezione affermando che seppure nello stesso non fu dato espressamente atto che il fermato conoscesse la lingua italiana, dal verbale poteva però desumersi tale conoscenza perché l'indagato aveva provveduto alla nomina dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di fiducia. 6. Ritiene il collegio che non risultano elementi di fatto dai quali desumere, a fronte delle reiterate richieste di un interprete, la conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato, in Italia senza fissa dimora, perché tale non può essere la nomina del difensore di fiducia che tra l'altro era il difensore anche della coimputata residente stabilmente in Puglia. 7. L'accoglimento del primo motivo assorbe la successiva doglianza 8. La sentenza impugnata e quella di primo grado devono pertanto essere annullate senza rinvio con trasmissione degli atti al tribunale di Taranto in diverse composizioni per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al tribunale di Taranto in diversa composizione per l'ulteriore corso Roma 20/01/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]