CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 novembre 2023
Cassazione n. 47668/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Veglie il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Lecce in data 19/4/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Lecce, in riforma della decisione del Gup del Tribunale di Lecce e in accoglimento del concordato tra le parti, determinava in anni sei,mesi otto di reclusione ed euro seimila di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di rapina aggravata e continuata. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, deducendo la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen. e correlato vizio di motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102- 01;Sez. 1, n. 044 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170-01; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522-01). 4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il giorno 8 novembre 2023 La Consigliera estensore ja Presiden