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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 aprile 2021

Cassazione n. 15189/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., su richiesta dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha applicato la pena di anni tre di reclusione ed euro 4.000 di multa per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. L'imputato propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con un unico motivo, per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c) e) cod. proc. pen. lamentando la nullità della sentenza per non avere il giudice motivato per quali ragioni ha ritenuto di escludere la non punibilità del fatto ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. i [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

Si osserva che l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. nel corpo della motivazione si evince dalla stessa valutazione del fatto operata dal giudice di merito, sia come qualificazione del fatto ricondotto alla fattispecie dell'art. 73 cit., sia come ponderazione della misura della pena richiesta, laddove emerge anche la valutazione degli elementi di gravità del fatto secondo i criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. sulla base dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del fatto.

2. Ciò nonostante , è utile ribadire che il richiamo operato dall'art. 444 cod. proc. pen. all'art. 129 dello stesso codice comporta che, malgrado il patteggiamento sulla pena intervenuto tra le parti, il giudice debba pronunciare il proscioglimento solo quando riconosce - indipendentemente dall'evidenza - che il fatto non sussiste, l'imputato non l'ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è preveduto dalla legge come reato, il reato è estinto o manca una condizione di procedibilità (art. 129, primo comma).

Il criterio dell'evidenza della ragione di proscioglimento viene in rilievo solo quando, sussistendo già una causa di estinzione del reato, possa farsi luogo all'assoluzione nel merito (art. 129, secondo comma) (Sez. 3, n. 1540 del 07/07/1993, Picano, Rv. 195865; in termini Sez. 6, n. 27987 del 22/5/2018, n.m.; Sez. 4, n. 18435 del 27/3/2018, n.m.; Sez. 2, n. 20772 del 24/04/2019, Rv. 276056).

3. Di conseguenza, la valutazione su eventuali elementi che escludono la declaratoria ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. deve essere esposta in motivazione se v'è una ancorché minima evidenza processuale da porre a confronto con gli altri elementi.

Non rileva pertanto, nella decisione impugnata, la necessità di una specifica motivazione che argomenti ulteriormente sugli elementi che depongono a favore dell'esclusione di cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen..

Non sussistendo alcun profilo di illegittimità della decisione così come motivata, ritenuto infondato il motivo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. 1 v! P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 21 aprile 2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Picci [OSCURATO:PERSONA] oggi• , 7-01U(.4124)22_.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., su richiesta dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha applicato la pena di anni tre di reclusione ed euro 4.000 di multa per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. L'imputato propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con un unico motivo, per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c) e) cod. proc. pen. lamentando la nullità della sentenza per non avere il giudice motivato per quali ragioni ha ritenuto di escludere la non punibilità del fatto ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. i [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Si osserva che l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. nel corpo della motivazione si evince dalla stessa valutazione del fatto operata dal giudice di merito, sia come qualificazione del fatto ricondotto alla fattispecie dell'art. 73 cit., sia come ponderazione della misura della pena richiesta, laddove emerge anche la valutazione degli elementi di gravità del fatto secondo i criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. sulla base dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del fatto. 2. Ciò nonostante , è utile ribadire che il richiamo operato dall'art. 444 cod. proc. pen. all'art. 129 dello stesso codice comporta che, malgrado il patteggiamento sulla pena intervenuto tra le parti, il giudice debba pronunciare il proscioglimento solo quando riconosce - indipendentemente dall'evidenza - che il fatto non sussiste, l'imputato non l'ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è preveduto dalla legge come reato, il reato è estinto o manca una condizione di procedibilità (art. 129, primo comma). Il criterio dell'evidenza della ragione di proscioglimento viene in rilievo solo quando, sussistendo già una causa di estinzione del reato, possa farsi luogo all'assoluzione nel merito (art. 129, secondo comma) (Sez. 3, n. 1540 del 07/07/1993, Picano, Rv. 195865; in termini Sez. 6, n. 27987 del 22/5/2018, n.m.; Sez. 4, n. 18435 del 27/3/2018, n.m.; Sez. 2, n. 20772 del 24/04/2019, Rv. 276056). 3. Di conseguenza, la valutazione su eventuali elementi che escludono la declaratoria ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. deve essere esposta in motivazione se v'è una ancorché minima evidenza processuale da porre a confronto con gli altri elementi. Non rileva pertanto, nella decisione impugnata, la necessità di una specifica motivazione che argomenti ulteriormente sugli elementi che depongono a favore dell'esclusione di cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen.. Non sussistendo alcun profilo di illegittimità della decisione così come motivata, ritenuto infondato il motivo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. 1 v! P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 aprile 2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Picci [OSCURATO:PERSONA] oggi• , 7-01U(.4124)22_.
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