CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18218/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19847-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, nonchè ANTONIETTA D'ANTRASSI, nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - con troricorrente - avverso il provvedimento n. 2273/12/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 10/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2018 n. 19847 sez. MT - ud. 12-04-2022 -2- / Premesso e considerato che: 1. la società Edilcap di D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrevano per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Lazio aveva dichiarato solo in parte illegittimi gli avvisi di accertamento emessi nei confronti di essi ricorrenti dalla Agenzia delle Entrate; 2. l'Agenzia delle Entrate depositava controricorso; 3. i contribuenti successivamente chiedevano la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla 1.136/2018, dando prova di aver presentato istanza di definizione della controversia ai sensi del predetto articolo e documentando di aver versato la prima rata di quanto dovuto per la definizione della vertenza; 4. in ragione di quanto precede e del fatto che l'ufficio non ha opposto diniego ex art. 6, comma 12, d.l. cit., deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha sostenute. pqm la Corte dichiara l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha sostenute. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 aprile 2022, svolta con modalità