CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35379/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 2357-2016, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , elettivamente domiciliato in Roma alla P.zza Libertà, n. 20, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Andria, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– Ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1278/05/2015della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna,depositata il 15 giugno 201 5 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 19.05.2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che L’Agenzia delle entrate notificò a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso d’accertamento relativo all’anno d’imposta 200 7 , con cui contest ò un maggior reddito, nella qualità di socio-amministratore della società, ormai estinta, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] –IRES -[OSCURATO:PERSONA] 2357/2016 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] l’atto impositivo il ricorrente propose impugnazione dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Forlì-Cesena. Il contribuente lamentava la nullità o inesistenza dell’avviso di accertamento, perché in precedenza, all’esito di accertamenti su conti correnti bancari relativi alla società, era già stato notificato a quest’ultima, e alla sua persona in qualità di legale rappresentate, un atto impositivo, tempestivamente impugnato . Questo attofu annullato in autotutela poiché la società era estinta, ma tale annullamento fece seguito la notifica di quello oggetto della presente controversia. Il contribuente lamentava la nullità assoluta del nuovo provvedimento impositivo, emesso quando ancora non risultava definito il precedente giudizio nei confronti della società, nonché la violazione del principio del contraddittorio, ex art. 12, comma 7, della l. 27 luglio 2000 n. 212. [OSCURATO:PERSONA] provinciale rigettò il ricorso con sentenza n. 173/02/2014. L’appello proposto dal contribuente fu rigettato dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna con sentenza n. 1278/05/2015, ora al vaglio della Corte. Il giudice regionale ha ritenuto che il nuovo atto impositivo non fosse affetto da vizi, perché con l’annullamento in autotutela, efficace ex tunc, non potevano prospettarsi ragioni di duplicazione delle pretese fiscali. Ha ritenuto che correttamente il nuovo avviso aveva attinto l’ex socio e amministratore, che doveva rispondere dei debiti sociali quanto meno nei limiti di quanto ricevuto in sede di liquidazione. Ha negato che l’Amministrazione avesse violato le regole del contraddittorio. Ha ritenuto correttamente liquidate le spese del giudizio di primo grado. Il ricorrente ha censurato la sentenza con un unico motivo, chiedendo la cassazione della decisione. L’Agenzia delle entrate ha depositato una “memoria di costituzione” al solo fine della eventuale partecipazione all’udienza di discussione. Nell’adunanza camerale del 19maggio 2022 la causa è stata trattata e decisa. Considerato che Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’«articolo 2 quater del decreto legge 30 settembre 1994, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, pubblicata in pari data sulla gazzetta ufficialen. 280, denominato Autotutela, RGN 2357/2016 Consigliere rel. Federici che al comma 1 quater stabilisce “in caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell’atto cessa con la pubblicazione della sentenza”». Per quello che è dato comprendere dallo sviluppo delle argomentazioni ilricorrente sostiene che la norma invocata, introdotta dalla cd. Tremonti bis, avrebbe segnato il percorso necessario per emettere un diverso e distinto atto impositivo. Così come formulato il motivo è del tutto eccentrico rispetto alle ragioni che sinteticamente ma esaustivamente il giudice regionale ha adotto per rigettare le medesime ragioni proposte dal contribuente in sede d’appello. Nella sentenza la commissione regionale ha affermato con chiarezza che, a fronte di un atto impositivo, impugnato dinanzi all’organo giudicante, ma annullato dalla medesima Amministrazione in autotutela , è legittima l’emissione di un altro avviso d’accertamento, questa volta corretto e indirizzato al soggetto d’imposta legittimato passivamente, dovendosi escludere qualunque duplicazione d’imposta,perché con l’annullamento del primo atto in autotutela, questo cessa ex tuncdi avere efficacia. A tal fine nessuna rilevanza avrebbe la circostanza che nel giudizio instaurato avverso il primo atto impugnato (annullato) non sia stata pronunciata ancora la declaratoria di cessata materia del contendere. Il contribuente invece invoca la norma citata, di cui il giudice regionale non avrebbe tenuto conto. La norma invocata, relativa al d.l. n. 564 del 1994, disciplina le modalità dell’esercizio dell’autotutela, prevedendo che «1. Con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio delpotere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o i n caso di non impugnabilit à , degli atti illegittimi o infondati. Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attivit à dell'amministrazione.1-bis. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensionedegli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato. 1 - ter. Le regioni, le province e i comuni indicano, secondo irispettivi ordinamenti, gli organi competenti per l'esercizio deipoteri indicati dai commi 1 e 1 - bis relativamente agli atticoncernenti i tributi di loro competenza. 1 - quater. In RGN 2357/2016 Consigliere rel. Federici caso di pendenza del giudizio, la sospensione deglieffetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza. 1-quinquies. La sospensione degli effetti dell'atto dispostaanteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa conla notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato oconfermato». Dalla piana lettura della norma invocata è palese che essa afferisca, per le parti citate dalla difesa del contribuente, all’ipotesi di sospensione dell’atto e non del suoannullamento. Si tratta in ogni caso di questioni relative al rapporto amministrativo, che in nulla interagisce con l’annullamento dell’atto precedente e con l’emissione di un nuovo atto impositivo. Correttamente il giudice d’appello ha evidenziato tale aspetto, così che le doglianze formulate con il ricorso sono del tutto eccentricherispetto alla motivazione della sentenza, quando non del tutto incomprensibili. Il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile. Le spese del giudizio non vanno regolate, attesa la mancata costituzione dell’Agenzia delle entrate. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello