CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00708/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2398-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] in Via, n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 11; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Lattanzio, n. 66; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1105/2016 della Corte d'appello di Lecce, depositata il 16/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, [OSCURATO:PERSONA] ha evocato in giudizio il Comune di Collepasso e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (nel corso del giudizio divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), per opporsi all’indennità offertale per l’esproprio di un terreno di sua proprietà, sito in zona D –insediamenti industriali –artigianali P.I.P, per la realizzazione di un impianto di produzione elettrica fotovoltaica affidato alla società convenuta, quale titolare dell’Autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003. 2. La procedura espropriativa si è svolta secondo le seguenti modalità. [OSCURATO:PERSONA] del IV settore n. 75/575 del 24 settembre 2008 era stata assegnata alla società richiedente, in via provvisoria, una parte di suolo P.I.P., comprensiva del terreno della [OSCURATO:PERSONA]. Con delibera di G.C. n. 116 del 20 luglio 2009, l’amministrazione comunale aveva delegato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. poteri di “realizzazione, gestione ed esercizio di ogni attività costruttiva e gestionale relativa all’impianto concesso” ex art. 6, comma 8 d.p.r. n. 327/2001. In data 21 dicembre 2009 era stato emesso il Decreto del Dirigente di Settore dell’UTC n. 10318 per l’occupazione d’urgenza dei suoli a favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e determinata in euro 23.523,50 l’indennità provvisoria di espropriazione. In data 30 dicembre 2009 si era provveduto all’occupazione d’urgenza del terreno ed era stato contestualmente redatto il verbale di immissione in possesso, dando atto della presenza di tre alberi di pero ed un muro a secco informe allocati su di esso. Da ultimo, in data 13 dicembre 2010 era stato emesso il Decreto Definitivo di esproprio n. 9605 con cui il Dirigente di Settore aveva disposto in favore del Comune di Collepasso l’espropriazione della predetta area e determinato l’indennità definitiva di esproprio, non avendo la [OSCURATO:PERSONA] accettato quella provvisoria, nella misura di Euro 26.453,00. 3. Per quel che qui ancora rileva, a sostegno dell’opposizione, la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto che: i) la procedura espropriativa aveva interessato l’intera area di sua proprietà, ii) all’epoca dell’esproprio il suo terreno, di superficie pari a circa 5.170 mq oltre al soprassuolo, aveva natura edificatoria, iii) il Comune di Collepasso aveva attribuito ad immobili dello stesso tipo, nell’ambito di diverse procedure, un valore di gran lunga superiore a quello utilizzato ai fini della determinazione dell’indennità propostale. Per l’effetto, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per la condanna del Comune di Collepasso e/o della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento delle giuste indennità di esproprio ed occupazione in suo favore, oltre a rivalutazione ed interessi dovuti. 4. Il Comune di Collepasso si è costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, sul rilievo che quest’ultima spettava al soggetto che in concreto aveva beneficiato della procedura ablatoria. Nel merito, per quanto qui ancora rileva, ha invocato la riduzione del 25% dell’indennità ex art. 37 T.U.E., sul presupposto che l’opera da realizzare era un intervento inquadrabile tra quelli di riforma economico sociale. Quindi, si è opposto al calcolo dell’indennità proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] e all’irragionevole pretesa di interessi e rivalutazione su tale somma, costituendo debito di valuta. 5. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ritualmente costituitasi, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere il Comune il soggetto espropriante, non la società convenuta, la quale aveva agito quale mera delegata alla procedura espropriativa, comunque svolta per conto dell’amministrazione comunale. 6. La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, all’esito della quale è emerso che il terreno de quo aveva natura edificabile ed era stato interessato da espropriazione totale. Quanto alla determinazione dell’indennità di esproprio, il C.t.u. ha proposto due solu zioni. Una, per euro 49.632,00, individuata in base metodo cd. sintetico comparativo, cioè mediante il confronto del terreno con altri simili per caratteristiche e ubicazione, dei quali fossero noti i prezzi, le offerte di mercato o le valutazioni operate da fonti attendibili; altra, per euro 55.74,02, calcolata secondo il metodo cd. analitico o indiretto, volto all’indagine del valore di trasformazione del bene. Da ultimo, il CTU ha precisato che il metodo analitico doveva considerarsi preferibile, essendo il metodo comparativo improprio per il caso di specie, giacché il terreno per cui è causa ricade in zona P.I.P., dove le aree sono preordinate al vincolo espropriativo, ove cioè non vige una situazione di libero mercato né, dunque, condizioni di ordinarietà, basilari per una corretta valutazione di tipo statistico che il metodo sintetico richiederebbe. 7. Con sentenza n. 1105/2016, resa pubblica mediante deposito in cancelleria in data 16 novembre 2016, l’adita Corte d’appello di Lecce ha accolto l’opposizione spiegata. 7. 1. Preliminarmente, la corte distrettuale ha rilevato la sussistenza della legittimazione passiva del Comune e non della società delegata. Invero, solo il Comune poteva considerarsi soggetto espropriante a favore del quale è stato pronunciato il decreto. Ciò in quanto: i) nel decreto di esproprio si dà atto che l’espropriazione è stata disposta “a favore del Comune di Collepasso”, ii) il provvedimento di esproprio non fa alcun riferimento al conferimento di poteri espropriativi in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. in virtù di legge o di atti amministrativi né di figure sostitutive a rilevanza interna, iii) tale non può considerarsi la mera delega dei poteri di realizzazione, gestione ed esercizio di ogni attività costruttiva e gestionale relativa all’impianto concesso ex art. 6 d.p.r. 327/2001 contenuta nella determinazione n. 152 del 9 novembre 2011, giacché non richiamata nel decreto di esproprio. 7. 2. Quanto alla determinazione dell’indennità di esproprio, la corte leccese ha ritenuto di condividere la stima effettuata dal CTU in base al metodo analitico, perché fondata su dati obiettivi e valutazioni tecnicamente corrette ed immuni da vizi logici. Al riguardo, la corte territoriale ha richiamato la decisione di questa Corte del 19 gennaio 2007, n. 1161, in virtù della quale il giudice che accolga le conclusioni del C.t.u.secondo il metodo analitico non è neanche tenuto a motivare la mancata adozione del metodo sintetico. 7. 3. Da ultimo, la corte territoriale ha ritenuto insussistenti, perché non provati, i presupposti per la decurtazione del 25% dell’indennità di cui all’art. 37 TUE. La corte d’appello ha osservato che detta decurtazione è giustificata nei soli casi in cui l’espropriazione avvenga in seno ad un intervento di riforma economico-sociale. Tuttavia, è definito tale soltanto quello che risulti attuato in forza di una previsione normativa che in tal senso lo definisca, oltre che riguardante l’intera collettività o parti di essa socialmente e geograficamente predeterminate. La valutazione effettuata dal Comune secondo cui la realizzazione di un impianto fotovoltaico rappresenta in re ipsa un importante intervento di riforma economico sociale era da ritenersi meramente assertiva e comunque sganciata da qualsiasi previsione di legge. 8. Il Comune di Collepasso ha chiesto la cassazione della predetta decisione, con atto notificato in data 12 gennaio 2017, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. 9. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno resistito con distinti controricorsi; quest’ultima ha depositato memoria illustrativa. considerato che 10. Il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. b), dell’art. 6, commi 1 e 8 d.p.r. 327/2001, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) censura la decisione impugnata là dove ha affermato la legittimazione passiva del Comune, in luogo di quella della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nonostante quest’ultima fosse stata, in concreto, la sostanziale beneficiaria della procedura espropriativa, giacché ad essa sarebbero stati delegati i poteri d’esproprio in base al combinato disposto degli artt. 3 e 6 del d.p.r. 327/2001. 11. Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 37 d.p.r. 327/2001 e degli artt. 116 e 196 cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.) si lamenta che la corte d’appello avrebbe apoditticamente recepito la stima del valore del terreno effettuata dal C.t.u. in base al metodo analitico, ome ttendo di esaminare le condizioni del mercato immobiliare che, in base alla determinazione urbanistica della zona in cui è compreso il terreno, avrebbero potuto incidere sulla determinazione del suo effettivo valore venale. La Corte avrebbe poi omesso di esaminare la densità volumetrica esperibile in base agli indici di fabbricabilità della zona omogenea in cui è incluso il terreno espropriato, al netto degli spazi assegnabili, nonché delle spese di urbanizzazione relative alle opere che, poste in essere dall’amministrazione, assicurano l’immediata utilizzazione edificatoria dell’area. 12. Il terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 37 d.p.r. 327/2001, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) denuncia l’erroneità della decisione impugnata per non aver decurtato l’indennità di esproprio del 25%, nonostante, nella specie, si trattasse di espropriazione finalizzata ad attuare interventi di riforma economico sociale. 12. 1. Secondo la tesi dell’amministrazione ricorrente, i P.I.P., dal momento che i) attuano le previsioni del PRG per localizzare le attività produttive, ii) regolamentano l’attività edificatoria nell’area interessata razionalizzandone la distribuzione e lo sviluppo delle aree produttive, iii) favoriscono la progettazione organica delle aree industriali, iv) consentono la costruzione di opere di urbanizzazione in anticipo sugli interventi, perseguirebbero per definizione attività di caratura economico sociale. 13. Il primo motivo è inammissibile, giacché non si confronta con la ratio decidendi sottesa al capo impugnato. Invero, la corte d’appello leccese ha analiticamente indicato le ragioni per le quali solo il Comune poteva considerarsi legittimato passivo del giudizio di opposizione promosso dall’espropriata. 13. 1. In diritto, la corte d’appello ha richiamato il principio espresso da questa Corte nella sentenza del 19 luglio 2012, n. 12541 (cfr. da ultimo nello stesso senso Cass. 26803/2022) , per cui “parte del rapporto espropriativo ed obbligato al pagamento dell'indennità nei confronti del proprietario espropriato e come tale legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima promosso dall'espropriato è il soggetto espropriante a cui favore è pronunciato il decreto di espropriazione anche nell'ipotesi di concorso di più enti nella realizzazione dell'opera pubblica dovendo egualmente aversi riguardo a detti fini esclusivamente al soggetto che nel provvedimento ablatorio risulta beneficiario dell'espropriazione, salvo che dal decreto stesso non emerga che ad altro ente in virtù di legge o di atti amministrativi, e mediante figure sostitutive a rilevanza esterna, sia stato conferito il potere ed il compito di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative ed addossati i relativi oneri”. Ciò è perfettamente conforme a quanto disposto dall’art. 6, comma 8 del d.p.r. 327/2001, il quale dispone che “Se l'opera pubblica o di pubblica utilità va realizzata da un concessionario o contraente generale, l'amministrazione titolare del potere espropriativo può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione o nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi, possono avvalersi di società controllata. I soggetti privati possono altresì avvalersi di società di servizi ai fini delle attività preparatorie”. 13. 2. Applicando i suddetti principi al caso di specie, la corte distrettuale ha accertato che nel decreto di esproprio, non recante alcun riferimento al conferimento di poteri espropriativi in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. in virtù di legge o di atti amministrativi né a figure sostitutive a rilevanza interna, si dà atto che l’espropriazione era stata disposta “a favore del Comune di Collepasso”. Il giudice di merito ha poi rilevato che la mera delega ex art. 6 d.p.r. 327/2001 contenuta nella determinazione n. 152 del 9 novembre 2011 non poteva qualificarsi come conferimento al soggetto privato del potere di esproprio e di determinazione dell’indennità, perché, in primo luogo, attributiva di generici poteri di realizzazione, gestione ed esercizio di ogni attività costruttiva e gestionale relativa all’impianto concesso e, comunque, perché non richiamata nel decreto di esproprio. Inoltre, il deposito dell’indennità provvisoria presso la [OSCURATO:PERSONA] effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era avvenuto “per conto del Comune di Collepasso”. Da tutti questi elementi, la Corte ha desunto che la società affidataria aveva rivestito il ruolo di mera delegata all’adempimento, donde la totale estraneità di quest’ultima al rapporto espropriativo principale. 13. 3. L’amministrazione ricorrente non si confronta con detto accertamento in fatto, limitandosi a richiamare i principi e le norme di diritto pur correttamente applicate ed interpretate, nella specie, dalla Corte di merito. 13. 4. La doglianza è, pertanto, inammissibile. 14. Il secondo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato. La censura è inammissibile là dove tende, in astratto, a denunciare la violazione degli artt. 37 TUE, 116 e 196 cod. proc. civ., essendo in concreto volta a stimolare una rivalutazione del merito della causa, non consentita in questa sede. È infondata là dove denuncia l’omesso esame di fatti, i quali sono, invece, stati valutati dal giudice del merito, sebbene con esito contrastante con le ragioni del Comune. 14. 1. Al riguardo, si osserva che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, la determinazione del valore del fondo è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito che sceglie se utilizzare il metodo analitico-ricostruttivo, teso ad accertare il valore di trasferimento del fondo o il metodo sintetico-comparativo, volto invece a desumere dall'analisi del mercato il valore commerciale attraverso il riferimento alle aree omogenee (cfr. Cass., n. 7288/2013). Nella specie, il giudice del merito ha indicato le ragioni che lo hanno condotto a preferire il metodo analitico a quello comparativo. Ragioni che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, risiedono proprio nelle specifiche caratteristiche del fondo de quo, il quale, come rilevato dal C.t.u., ricade in zona P.I.P., dove le aree sono preordinate al vincolo espropriativo, ove cioè non vige una situazione di libero mercato né, dunque, condizioni di ordinarietà, basilari per una corretta valutazione di tipo statistico che il metodo sintetico richiederebbe. 15. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto si limita a riproporre in termini egualmente generici ed apodittici le doglianze già rigettate dalla corte distrettuale, in quanto meramente assertive e svincolate da qualsivoglia riferimento normativo. 16. In conclusione il ricorso è rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti e liquidate come in dispositivo. 17. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti e liquidate in euro 8.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esposti per ciascuno di essi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento