CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25742/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22009-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 1E'ì DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - /fr avverso la sentenza n. 597/3/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 02/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] di Roma accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso l'atto con il quale l'Agenzia del territorio di Roma aveva provveduto a rivalutare la rendita catastale di un immobile ubicato in via Porro, microzona 19 della città di Roma (Parioli), ex art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, ritenendo tale provvedimento adeguatamente motivato; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Ufficio osservando che è indispensabile che quest'ultimo, nell'adottare il singolo provvedimento, specifichi le ragioni poste a suo fondamento, indicando in quali termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale, nel contesto delle microzone in precedenza individuate, abbia avuto una ricaduta sulla classe e la rendita del singolo immobile. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo, cui replica la parte contribuente con controricorso. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: con l'unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e 2697 cod. civ. nonchè dei principi generali in materia di motivazione degli avvisi di accertamento catastale. Il motivo di ricorso è inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. U., n. 7155 del 2017; conf. Cass. n. 29629 del 2020) in quanto la tesi sostenuta dalla Ric. 2021 n. 22009 sez. MT - ud. 22-06-2022 -2- ricorrente si pone in insanabile contrasto con il consolidato orientamento espresso da questa Corte in materia di rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi dell'art. 1, comma 335, della I. n. 311 del 2004, secondo cui «non può ritenersi congruamente motivato» l'atto di revisione del classamento che, come nel caso di specie, «faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona in cui è situato l'immobile rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare» (Cass. 1543 del 2020; conf., ex multis, Cass. n. 19810 del 2019; n. 22671 del 2019; n. 23046 del 2019; n. 27180 del 2019; n. 32456 del 2019), senza peraltro fornire una valida critica a tale indirizzo giurisprudenziale. Dunque, il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza. Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass. 27 ottobre 2021, n. 30191). P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge. Così deciso nella camera d