Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 maggio 2023

Cassazione n. 18882/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27857/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],con domicilio legale come da pec Registri di Giustizia; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 3 SERENISSIMA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 119/2017 depositata il 18/05/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

R.G.N. 27857/2017 Pag.Rilevato che:

1. i ricorrenti indicati in epigrafe, tutti dipendenti dell’Azienda ULSS 3 Serenissima (già [OSCURATO:PERSONA] 12 Veneziana) con contratti a tempo parziale, avevano agito in giudizio chiedendo dichiararsi l’illegittimità dei provvedimenti adottati in attuazione dell’art. 16 del D.L. n. 183/2010, con cui l’Azienda, ferma la durata a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro, aveva disposto la trasformazione della durata del part-timeda indeterminato a determinato, al fine di favorire la rotazione dei dipendenti che avrebbero beneficiato della riduzione d’orario; in particolare, i predetti avevano dedotto la violazione da parte dell’ULSS dei canoni di correttezza e buona fede; la Corte d’appello di Venezia, per quanto ancora rileva nel presente giudizio, escludeva la suddetta violazione ritenendo infondata la tesi dei dipendenti; rilevava che l’Azienda, nel termine posto dall’art. 16 della legge n. 183/2010 (disposizione che aveva superato il vaglio di costituzionalità) e sottoponendo i contratti in questione alla ‘nuova valutazione’ivi prevista, aveva disposto la trasformazione in part-time nel rispetto delle previsioni di legge e dopo aver predisposto con le organizzazioni sindacali un regolamento per l’attribuzione del part-time; rilevava, inoltre, che erano risultate sussistenti le esigenze di funzionalità dell’organizzazione amministrative che ben potevano consistere anche nella finalità di ampliare le possibilità di accoglimento delle istanze di trasformazione presentate dopo l’entrata in vigore della norma, nel pieno rispetto delle regole di correttezza;

2. avverso tale pronuncia i dipendenti hanno proposto ricorso affidato ad un motivo;

3. l’Azienda ULSS Serenissima ha resistito con controricorso;

4. entrambe le parti hanno depositato memorie.

Considerato che:

1. con l’unico motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 16 della legge n. 183/2010 in relazione alla mancata valutazione dei canoni di correttezza e buona fede; assumono che la Corte territoriale ha erroneamente giudicato conforme ai principi di correttezza e buona fede l’operato dell’ULSS 3 omettendo di considerare che i provvedimenti di trasformazione dei part-time a tempo indeterminato in part - time a tempo determinato erano stati adottati senza aver “verificato le posizioni personali dei dipendenti interessati dalla modifica”, senza aver “accertato l’entità delle richieste di nuovi part-time”, senza “una puntuale disamina delle situazioni personali dei singoli lavoratori e non avendo ancora determinato le proprie esigenze di personale”; R.G.N. 27857/2017 Pag.assumono che la Corte territoriale si è limitata a fare proprie le ragioni fondanti la riforma legislativa senza alcuna verifica concreta del rispetto dei principi di correttezza e buona fede;

2. il motivo è infondato (si veda in vicenda analoga Cass. n. 32228/2022);

2.1. la disciplina normativa antecedente al D.L. n. 183/2010, contenuta nell’art. 1, comma 58, della L. n. 662/1996, prevedeva la trasformazione automatica, a semplice richiesta del lavoratore, del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, sino al raggiungimento della soglia del 25% della dotazione organica aziendale; questa disciplina, come evidenziato dall’Azienda controricorrente, aveva portato in breve tempo alla saturazione della percentuale massima prevista di rapporti a tempo parziale, con inaccettabili effetti distorsivi; in particolare, aveva creato posizioni di vantaggio a favore di lavoratori che non avevano (o non avevano più) la necessità di usufruire di orario ridotto, a detrimento di altri lavoratori che, pur avendo un motivato interesse ad ottenere la riduzione dell’orario di lavoro, non potevano ottenerla a causa della saturazione della soglia del 25%;

2.2. l’art. 16 della legge n. 183 del 2010 è intervenuto sulla previgente disciplina, rimuovendo il principio di automatica concessione del part-timee riguarda la posizione dei dipendenti pubblici che avevano ottenuto di passare dal tempo pieno al tempo parziale, ai sensi del dettato originario dell’art. 1, comma 558, della legge n. 662 del 1996 (si veda Cass. n. 3804/2019); con tale disposizione, infatti, si riconosceva in capo ai lavoratori un diritto potestativo in tal senso; il citato art. 16 prevede che, in sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dall’art. 73 del d.l. del 25 giugno 2008, n. 112, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 183/2010, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore dell’art. 73 del d.l. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133; in base a quest’ultima disposizione, infatti, il soddisfacimento delle richieste di part-timeavanzate dai lavoratori pubblici non è più automatico, come in passato, ma è subordinato alla mancanza di pregiudizio (verificata di volta in volta) per il buon andamento dell’organizzazione; R.G.N. 27857/2017 Pag.la disposizione consente, dunque, alle pubbliche amministrazioni di rinnovare la valutazione -ancorché nel termine circoscritto di centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore e nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede - dei provvedimenti di concessione della trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale adottati prima della riforma del 2008;

2.3. con la sentenza n. 224 del 2013 il Giudice delle leggi ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 della legge 4 novembre 2010, n. 183, impugnato in relazione agli artt. 10, 35, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., affermando che, alla luce di un’interpretazione sistematica della normativa europea evocata dal rimettente (che, accanto alla protezione del lavoratore dalla trasformazione unilaterale del proprio rapporto ad iniziativa del datore di lavoro, prende pure in considerazione le esigenze organizzative di quest’ultimo), la norma impugnata, rettamente inserita nello specifico contesto del diritto interno, non collide con la direttiva97/81/CE; infatti, il lavoratore non risulta essere assoggettato incondizionatamente alle determinazioni unilaterali del datore di lavoro pubblico ai fini della trasformazione del rapporto da part-time a full - time , in quanto l ’ iniziativa dell ’ amministrazi one deve essere sorretta da «serie ragioni organizzative e gestionali ed attuata nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

In mancanza di tali presupposti, il dipendente può legittimamente rifiutare di passare al tempo pieno e, per ciò solo, non può mai essere licenziato»; così interpretata, la possibilità di “revisione” del part -time riconosciuta alle pubbliche amministrazioni dall’art. 16 della legge n. 183 del 2010 (oltre tutto contenuta entro limiti stringenti di tempo) è da ritenere perfettamente compatibile con i principi desumibili dall’invocata disciplina comunitaria; specificamente, la Corte costituzionale ha osservato che «il potere di rivalutazione dei rapporti di lavoro part-time a suo tempo concessi automaticamente, in applicazione della normativa dell’epoca, non è arbitrario, nè indiscriminato, ma saldamente ancorato alla presenza obiettiva di verificabili esigenze di funzionalità dell’organizzazione amministrativa e condizionato a modalità di esercizio scrupolosamente rispettose dei canoni generali di correttezza e di buona fede: ne sono espressione, a titolo esemplificativo, la tutela delle peculiari situazioni personali e familiari consolidatesi in capo ai singoli lavoratori, da valutarsi in contraddittorio con gli stessi, il vaglio della fattibilità di soluzioni alternative alla revoca del part-time, la concessione di un congruo periodo di preavviso prima che la trasformazione (ciò nonostante disposta) divenga operativa; in tal modo, i criteri di correttezza e di buona fede cui le pubbliche amministrazioni devono attenersi nell’esercizio della suddetta "rivalutazione" si R.G.N. 27857/2017 Pag.prestano ad esaltare, in una prospettiva costituzionalmente orientata di stampo solidaristico, proprio la salvaguardia delle ragioni della controparte, senza comportare un apprezzabile sacrificio» (sent. cit.); in definitiva, il lavoratore non è assoggettato incondizionatamente alle determinazioni unilaterali del datore di lavoro pubblico ai fini della trasformazione del rapporto da part-time a full - time : «l ’ inizia tiva dell ’ amministrazione, infatti, dev ’ essere sorretta da serie ragioni organizzative e gestionali ed attuata nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede»;

2.4. è poi intervenuta la sentenza n.

Corte di Giustizia n. 221 del 15 ottobre 2014 ([OSCURATO:PERSONA] contro Ministero della Giustizia), avente ad oggetto la questione pregiudiziale concernente la conformità al diritto dell’Unione del medesimo art. 16 della legge n. 183 del 2010; nel caso ivi esaminato si trattava di un funzionario del Ministero della Giustizia nei cui confronti l’Amministrazione, avvalendosi della predetta disposizione, aveva revocato il part-time; la Corte di Giustizia ha affermato che l’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura nell’allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, ed in particolare la sua clausola 5, punto 2, deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, a una normativa nazionale in base alla quale il datore di lavoro può disporre la trasformazione di un contratto di lavoro da contratto a tempo parziale in contratto a tempo pieno senza il consenso del lavoratore interessato («23.

Da tale clausola si evince che la stessa non impone agli Stati membri di adottare una normativa che subordini al consenso del lavoratore la trasformazione del suo contratto di lavoro da contratto a tempo parziale in contratto a tempo pieno.

Infatti, detta disposizione è volta unicamente ad escludere che l’opposizione di un lavoratore a una simile trasformazione del proprio contratto di lavoro possa costituire l’unico motivo del suo licenziamento, in assenza di altre ragioni obiettive.

24. Ne consegue che la clausola 5, punto 2, dell’accordo quadro non osta a una normativa che consente al datore di lavoro di disporre, per ragioni di tal tipo, la trasformazione del contratto di lavoro da contratto a tempo parziale in contratto a tempo pieno senza il consenso del lavoratore interessato.

25. Peraltro, una siffatta normativa dev’essere conforme all’obiettivo dell’accordo quadro, consistente in particolare, come enunciato alla clausola 1, lettera b), del medesimo, nel contribuire all’organizzazione flessibile dell’orario di lavoro in modo da tener conto delle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori (...)

27. Nella fattispecie, si deve constatare, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 51 R.G.N. 27857/2017 Pag.dellesue conclusioni, che una situazione in cui un contratto di lavoro a tempo parziale è trasformato in un contratto di lavoro a tempo pieno senza l’accordo del lavoratore interessato e una situazione in cui un lavoratore vede il suo contratto di lavoro a tempo pieno trasformato in un contratto di lavoro a tempo parziale contro la sua volontà non possono essere considerate situazioni comparabili, dato che la riduzione del tempo di lavoro non comporta le stesse conseguenze del suo aumento, in particolare a livello di remunerazione del lavoratore, che rappresenta la contropartita della prestazione di lavoro»(sent. cit.);

2.5. nello specifico è con riferimento al rispetto dei canoni di correttezza e buona fede che i ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti adottati da ULSS 3; la violazione dei canoni di correttezza e buona fede da parte dell’Azienda sanitaria veneziana è stata, però, esclusa dalla Corte territoriale; ed allora, ad onta della denunciata violazione di legge, i ricorrenti si dolgono, nella sostanza, dell’accertamento di merito operato dal giudice di secondo grado (peraltro in modo conforme al quello del giudice di prime cure); ciò, però è inammissibile in questa sede di legittimità;

2.6. si evince dalla sentenza impugnata che la revoca del part - time non era avvenuta “in tronco” ma che a tutti i dipendenti che già ne beneficiavano, il part-time era stato prorogato per almeno un ulteriore anno, così da non compromettere ex abrupto la loro organizzazione e da di consentire un adattamento al nuovo regime ; si evince, altresì, che l’ULSS aveva proceduto di concerto con le organizzazioni sindacali aziendali ad adottare un Regolamento con cui erano stati delineati i presupposti, i criteri e le modalità di concessione dei rapporti di lavoro a tempo parziale e ciò al fine di agevolare l’accesso al part-time di tutti i dipendenti che presentassero particolari esigenze, quali la cura di figli minori, l’assistenza di familiari, l’avere problemi di salute, ragioni di studio, ecc. e che, nello specifico, tutti i dipendenti che avevano prodotto documentazione attestante la permanenza delle suddette esigenze avevano ottenuto, anche in corso di causa, la rinnovazione del part-time; inoltre, l’azienda aveva inteso favorire la turnazione dei dipendenti nella fruizione di detto beneficio, ciò anche considerato che le motivazioni sottostanti all’esigenza di fruire della riduzione dell’orario di lavoro sono, nella maggioranza dei casi, temporanee (così è, ad esempio, per le esigenze legate all’assistenza dei figli o a ragioni di studio);

2.7. vi è stata, nel complesso, una positiva valutazione di conformità del comportamento datoriale ai criteri di correttezza e a buona fede alla luce dell’introdotto sistema che, anziché privilegiare “a vita” i primi dipendenti che ne avessero fatto domanda,anche in assenza di reali e contestuali esigenze, ha permesso di concedere il part-timeai dipendenti che più ne avessero bisogno; R.G.N. 27857/2017 Pag.2.8. sotto tale profilo non risulta integrata alcuna violazione di legge;

2.9. né può sostenersi che la Corte territoriale abbia omesso di considerare le condizioni individuali dei singoli dipendenti interessati dai provvedimenti deponendo, al contrario, la relativa valutazione dagli applicati criteri di cui al regolamento predisposto con le oo.ss.; l’apprezzamento di tali circostanze di fatto attiene alla valutazione del merito della controversia; come è noto, in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 24434 del 2016, n. 14267 del 2006); nel caso in esame, la Corte di appello ha dato conto delle risultanze degli atti di causa e il relativo apprezzamento non è affetto da alcun vizio logico; né è ammissibile in questa sede di legittimità un riesame dei fatti di causa;

3. in via conclusiva il ricorso va rigettato;

4. le spese seguono la soccombenza e vengono poste in solido a carico dei ricorrenti exart. 97 comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ.;

5. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27857/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],con domicilio legale come da pec Registri di Giustizia; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 3 SERENISSIMA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 119/2017 depositata il 18/05/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G.N. 27857/2017 Pag.Rilevato che: 1. i ricorrenti indicati in epigrafe, tutti dipendenti dell’Azienda ULSS 3 Serenissima (già [OSCURATO:PERSONA] 12 Veneziana) con contratti a tempo parziale, avevano agito in giudizio chiedendo dichiararsi l’illegittimità dei provvedimenti adottati in attuazione dell’art. 16 del D.L. n. 183/2010, con cui l’Azienda, ferma la durata a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro, aveva disposto la trasformazione della durata del part-timeda indeterminato a determinato, al fine di favorire la rotazione dei dipendenti che avrebbero beneficiato della riduzione d’orario; in particolare, i predetti avevano dedotto la violazione da parte dell’ULSS dei canoni di correttezza e buona fede; la Corte d’appello di Venezia, per quanto ancora rileva nel presente giudizio, escludeva la suddetta violazione ritenendo infondata la tesi dei dipendenti; rilevava che l’Azienda, nel termine posto dall’art. 16 della legge n. 183/2010 (disposizione che aveva superato il vaglio di costituzionalità) e sottoponendo i contratti in questione alla ‘nuova valutazione’ivi prevista, aveva disposto la trasformazione in part-time nel rispetto delle previsioni di legge e dopo aver predisposto con le organizzazioni sindacali un regolamento per l’attribuzione del part-time; rilevava, inoltre, che erano risultate sussistenti le esigenze di funzionalità dell’organizzazione amministrative che ben potevano consistere anche nella finalità di ampliare le possibilità di accoglimento delle istanze di trasformazione presentate dopo l’entrata in vigore della norma, nel pieno rispetto delle regole di correttezza; 2. avverso tale pronuncia i dipendenti hanno proposto ricorso affidato ad un motivo; 3. l’Azienda ULSS Serenissima ha resistito con controricorso; 4. entrambe le parti hanno depositato memorie. Considerato che: 1. con l’unico motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 16 della legge n. 183/2010 in relazione alla mancata valutazione dei canoni di correttezza e buona fede; assumono che la Corte territoriale ha erroneamente giudicato conforme ai principi di correttezza e buona fede l’operato dell’ULSS 3 omettendo di considerare che i provvedimenti di trasformazione dei part-time a tempo indeterminato in part - time a tempo determinato erano stati adottati senza aver “verificato le posizioni personali dei dipendenti interessati dalla modifica”, senza aver “accertato l’entità delle richieste di nuovi part-time”, senza “una puntuale disamina delle situazioni personali dei singoli lavoratori e non avendo ancora determinato le proprie esigenze di personale”; R.G.N. 27857/2017 Pag.assumono che la Corte territoriale si è limitata a fare proprie le ragioni fondanti la riforma legislativa senza alcuna verifica concreta del rispetto dei principi di correttezza e buona fede; 2. il motivo è infondato (si veda in vicenda analoga Cass. n. 32228/2022); 2.1. la disciplina normativa antecedente al D.L. n. 183/2010, contenuta nell’art. 1, comma 58, della L. n. 662/1996, prevedeva la trasformazione automatica, a semplice richiesta del lavoratore, del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, sino al raggiungimento della soglia del 25% della dotazione organica aziendale; questa disciplina, come evidenziato dall’Azienda controricorrente, aveva portato in breve tempo alla saturazione della percentuale massima prevista di rapporti a tempo parziale, con inaccettabili effetti distorsivi; in particolare, aveva creato posizioni di vantaggio a favore di lavoratori che non avevano (o non avevano più) la necessità di usufruire di orario ridotto, a detrimento di altri lavoratori che, pur avendo un motivato interesse ad ottenere la riduzione dell’orario di lavoro, non potevano ottenerla a causa della saturazione della soglia del 25%; 2.2. l’art. 16 della legge n. 183 del 2010 è intervenuto sulla previgente disciplina, rimuovendo il principio di automatica concessione del part-timee riguarda la posizione dei dipendenti pubblici che avevano ottenuto di passare dal tempo pieno al tempo parziale, ai sensi del dettato originario dell’art. 1, comma 558, della legge n. 662 del 1996 (si veda Cass. n. 3804/2019); con tale disposizione, infatti, si riconosceva in capo ai lavoratori un diritto potestativo in tal senso; il citato art. 16 prevede che, in sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dall’art. 73 del d.l. del 25 giugno 2008, n. 112, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 183/2010, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore dell’art. 73 del d.l. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133; in base a quest’ultima disposizione, infatti, il soddisfacimento delle richieste di part-timeavanzate dai lavoratori pubblici non è più automatico, come in passato, ma è subordinato alla mancanza di pregiudizio (verificata di volta in volta) per il buon andamento dell’organizzazione; R.G.N. 27857/2017 Pag.la disposizione consente, dunque, alle pubbliche amministrazioni di rinnovare la valutazione -ancorché nel termine circoscritto di centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore e nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede - dei provvedimenti di concessione della trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale adottati prima della riforma del 2008; 2.3. con la sentenza n. 224 del 2013 il Giudice delle leggi ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 della legge 4 novembre 2010, n. 183, impugnato in relazione agli artt. 10, 35, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., affermando che, alla luce di un’interpretazione sistematica della normativa europea evocata dal rimettente (che, accanto alla protezione del lavoratore dalla trasformazione unilaterale del proprio rapporto ad iniziativa del datore di lavoro, prende pure in considerazione le esigenze organizzative di quest’ultimo), la norma impugnata, rettamente inserita nello specifico contesto del diritto interno, non collide con la direttiva97/81/CE; infatti, il lavoratore non risulta essere assoggettato incondizionatamente alle determinazioni unilaterali del datore di lavoro pubblico ai fini della trasformazione del rapporto da part-time a full - time , in quanto l ’ iniziativa dell ’ amministrazi one deve essere sorretta da «serie ragioni organizzative e gestionali ed attuata nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede. In mancanza di tali presupposti, il dipendente può legittimamente rifiutare di passare al tempo pieno e, per ciò solo, non può mai essere licenziato»; così interpretata, la possibilità di “revisione” del part -time riconosciuta alle pubbliche amministrazioni dall’art. 16 della legge n. 183 del 2010 (oltre tutto contenuta entro limiti stringenti di tempo) è da ritenere perfettamente compatibile con i principi desumibili dall’invocata disciplina comunitaria; specificamente, la Corte costituzionale ha osservato che «il potere di rivalutazione dei rapporti di lavoro part-time a suo tempo concessi automaticamente, in applicazione della normativa dell’epoca, non è arbitrario, nè indiscriminato, ma saldamente ancorato alla presenza obiettiva di verificabili esigenze di funzionalità dell’organizzazione amministrativa e condizionato a modalità di esercizio scrupolosamente rispettose dei canoni generali di correttezza e di buona fede: ne sono espressione, a titolo esemplificativo, la tutela delle peculiari situazioni personali e familiari consolidatesi in capo ai singoli lavoratori, da valutarsi in contraddittorio con gli stessi, il vaglio della fattibilità di soluzioni alternative alla revoca del part-time, la concessione di un congruo periodo di preavviso prima che la trasformazione (ciò nonostante disposta) divenga operativa; in tal modo, i criteri di correttezza e di buona fede cui le pubbliche amministrazioni devono attenersi nell’esercizio della suddetta "rivalutazione" si R.G.N. 27857/2017 Pag.prestano ad esaltare, in una prospettiva costituzionalmente orientata di stampo solidaristico, proprio la salvaguardia delle ragioni della controparte, senza comportare un apprezzabile sacrificio» (sent. cit.); in definitiva, il lavoratore non è assoggettato incondizionatamente alle determinazioni unilaterali del datore di lavoro pubblico ai fini della trasformazione del rapporto da part-time a full - time : «l ’ inizia tiva dell ’ amministrazione, infatti, dev ’ essere sorretta da serie ragioni organizzative e gestionali ed attuata nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede»; 2.4. è poi intervenuta la sentenza n. Corte di Giustizia n. 221 del 15 ottobre 2014 ([OSCURATO:PERSONA] contro Ministero della Giustizia), avente ad oggetto la questione pregiudiziale concernente la conformità al diritto dell’Unione del medesimo art. 16 della legge n. 183 del 2010; nel caso ivi esaminato si trattava di un funzionario del Ministero della Giustizia nei cui confronti l’Amministrazione, avvalendosi della predetta disposizione, aveva revocato il part-time; la Corte di Giustizia ha affermato che l’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura nell’allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, ed in particolare la sua clausola 5, punto 2, deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, a una normativa nazionale in base alla quale il datore di lavoro può disporre la trasformazione di un contratto di lavoro da contratto a tempo parziale in contratto a tempo pieno senza il consenso del lavoratore interessato («23. Da tale clausola si evince che la stessa non impone agli Stati membri di adottare una normativa che subordini al consenso del lavoratore la trasformazione del suo contratto di lavoro da contratto a tempo parziale in contratto a tempo pieno. Infatti, detta disposizione è volta unicamente ad escludere che l’opposizione di un lavoratore a una simile trasformazione del proprio contratto di lavoro possa costituire l’unico motivo del suo licenziamento, in assenza di altre ragioni obiettive. 24. Ne consegue che la clausola 5, punto 2, dell’accordo quadro non osta a una normativa che consente al datore di lavoro di disporre, per ragioni di tal tipo, la trasformazione del contratto di lavoro da contratto a tempo parziale in contratto a tempo pieno senza il consenso del lavoratore interessato. 25. Peraltro, una siffatta normativa dev’essere conforme all’obiettivo dell’accordo quadro, consistente in particolare, come enunciato alla clausola 1, lettera b), del medesimo, nel contribuire all’organizzazione flessibile dell’orario di lavoro in modo da tener conto delle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori (...) 27. Nella fattispecie, si deve constatare, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 51 R.G.N. 27857/2017 Pag.dellesue conclusioni, che una situazione in cui un contratto di lavoro a tempo parziale è trasformato in un contratto di lavoro a tempo pieno senza l’accordo del lavoratore interessato e una situazione in cui un lavoratore vede il suo contratto di lavoro a tempo pieno trasformato in un contratto di lavoro a tempo parziale contro la sua volontà non possono essere considerate situazioni comparabili, dato che la riduzione del tempo di lavoro non comporta le stesse conseguenze del suo aumento, in particolare a livello di remunerazione del lavoratore, che rappresenta la contropartita della prestazione di lavoro»(sent. cit.); 2.5. nello specifico è con riferimento al rispetto dei canoni di correttezza e buona fede che i ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti adottati da ULSS 3; la violazione dei canoni di correttezza e buona fede da parte dell’Azienda sanitaria veneziana è stata, però, esclusa dalla Corte territoriale; ed allora, ad onta della denunciata violazione di legge, i ricorrenti si dolgono, nella sostanza, dell’accertamento di merito operato dal giudice di secondo grado (peraltro in modo conforme al quello del giudice di prime cure); ciò, però è inammissibile in questa sede di legittimità; 2.6. si evince dalla sentenza impugnata che la revoca del part - time non era avvenuta “in tronco” ma che a tutti i dipendenti che già ne beneficiavano, il part-time era stato prorogato per almeno un ulteriore anno, così da non compromettere ex abrupto la loro organizzazione e da di consentire un adattamento al nuovo regime ; si evince, altresì, che l’ULSS aveva proceduto di concerto con le organizzazioni sindacali aziendali ad adottare un Regolamento con cui erano stati delineati i presupposti, i criteri e le modalità di concessione dei rapporti di lavoro a tempo parziale e ciò al fine di agevolare l’accesso al part-time di tutti i dipendenti che presentassero particolari esigenze, quali la cura di figli minori, l’assistenza di familiari, l’avere problemi di salute, ragioni di studio, ecc. e che, nello specifico, tutti i dipendenti che avevano prodotto documentazione attestante la permanenza delle suddette esigenze avevano ottenuto, anche in corso di causa, la rinnovazione del part-time; inoltre, l’azienda aveva inteso favorire la turnazione dei dipendenti nella fruizione di detto beneficio, ciò anche considerato che le motivazioni sottostanti all’esigenza di fruire della riduzione dell’orario di lavoro sono, nella maggioranza dei casi, temporanee (così è, ad esempio, per le esigenze legate all’assistenza dei figli o a ragioni di studio); 2.7. vi è stata, nel complesso, una positiva valutazione di conformità del comportamento datoriale ai criteri di correttezza e a buona fede alla luce dell’introdotto sistema che, anziché privilegiare “a vita” i primi dipendenti che ne avessero fatto domanda,anche in assenza di reali e contestuali esigenze, ha permesso di concedere il part-timeai dipendenti che più ne avessero bisogno; R.G.N. 27857/2017 Pag.2.8. sotto tale profilo non risulta integrata alcuna violazione di legge; 2.9. né può sostenersi che la Corte territoriale abbia omesso di considerare le condizioni individuali dei singoli dipendenti interessati dai provvedimenti deponendo, al contrario, la relativa valutazione dagli applicati criteri di cui al regolamento predisposto con le oo.ss.; l’apprezzamento di tali circostanze di fatto attiene alla valutazione del merito della controversia; come è noto, in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 24434 del 2016, n. 14267 del 2006); nel caso in esame, la Corte di appello ha dato conto delle risultanze degli atti di causa e il relativo apprezzamento non è affetto da alcun vizio logico; né è ammissibile in questa sede di legittimità un riesame dei fatti di causa; 3. in via conclusiva il ricorso va rigettato; 4. le spese seguono la soccombenza e vengono poste in solido a carico dei ricorrenti exart. 97 comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ.; 5. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei
Sentenza Cassazione n. 18882/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris