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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 38045/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso segue la procedura "de plano".

FATTO E DIRITTO

1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'appello di Napoli, in accoglimento della proposta di concordato formulata dalle parti, riformava parzialmente la sentenza del g.u.p. del Tribunale di Napoli e riduceva la pena.

Il concordato prevedeva la rinuncia ai motivi d'appello inerenti la responsabilità, con mantenimento del motivo avente ad oggetto l'entità della pena base.

2. Con il ricorso in cassazione la difesa dell'imputato lamenta "insanabile contrasto logico fra motivazione e dispositivo - Intrinseca contraddittorietà della motivazione".

3. Il ricorso è inammissibile.

Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. è infatti consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, Mariniello; Sez. 2, n. 30990 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Gueli).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso segue la procedura "de plano". FATTO E DIRITTO 1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'appello di Napoli, in accoglimento della proposta di concordato formulata dalle parti, riformava parzialmente la sentenza del g.u.p. del Tribunale di Napoli e riduceva la pena. Il concordato prevedeva la rinuncia ai motivi d'appello inerenti la responsabilità, con mantenimento del motivo avente ad oggetto l'entità della pena base. 2. Con il ricorso in cassazione la difesa dell'imputato lamenta "insanabile contrasto logico fra motivazione e dispositivo - Intrinseca contraddittorietà della motivazione". 3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. è infatti consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, Mariniello; Sez. 2, n. 30990 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Gueli). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 13
Sentenza Cassazione n. 38045/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris